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DECRETO

del 24 luglio 2013

sullo statuto di un fondo di investimento collettivo ceco

Ai sensi dell’articolo 220 (3) della legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di investimento e sui fondi di investimento (di seguito “legge”), la Banca nazionale ceca determina:


PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI BASE

§ 1

Oggetto di adeguamento

Il presente decreto incorpora i regolamenti pertinenti dell’Unione europea 1 ) e disciplina i requisiti relativi al contenuto e alla struttura dello statuto del fondo di investimento collettivo (di seguito “Statuto”).

§ 2

Struttura dello Statuto

(1) Lo statuto è diviso in almeno 12 parti, che comprendono:

(a) informazioni sul fondo di investimento collettivo (§ 3), \ t

b) dati sul gestore di fondi di investimento collettivo (§ 4),

(c) dettagli dell’amministratore del fondo di investimento collettivo (Sezione 5);

d) informazioni sulla delega di un’altra attività (sezione 6),

(e) informazioni sul depositario del fondo di investimento collettivo (Sezione 7);

f) strategia di investimento (§ 8)

(g) il profilo di rischio (Sezione 9);

(h) dati storici sulla performance (Sezione 10);

(i) principi di gestione e dati sulla distribuzione dell’utile o del reddito (Sezione 11);

j) dati relativi a quote o azioni emesse da un organismo di investimento collettivo (Sezione 12),

(k) informazioni sulle commissioni addebitate agli investitori e i costi pagati dalle attività del fondo di investimento collettivo (Sezioni 13-15);

(l) altre informazioni necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento (Sezione 16).

(2) I dati richiesti nella Sezione 16 possono anche essere inclusi in altre parti dello Statuto se sono materialmente correlati ad essi. Per quanto riguarda i dati di cui al § 4 par. g), h) ej), § 5 par. h), i) ek), § 10 comma 1, § 13 comma 1, 3, 4 e 5, paragrafo 16 par. d), e), f) eh) e § 19 par. (f), si può fare riferimento nella parte pertinente dello Statuto all’Allegato allo Statuto in cui viene fornita tale indicazione.

(3) I dati richiesti nelle sezioni da 17 a 21 devono essere specificati nella parte dello statuto di cui al paragrafo 1 a cui appartiene in base al suo contenuto.

(4) Lo statuto del fondo di investimento collettivo, che è una società per azioni a capitale variabile, che crea comparti e che non ha uno status separato, è suddiviso più dettagliatamente in dati che non sono comuni a tutti i comparti. Queste informazioni devono essere fornite in relazione al comparto designato

(a) separatamente nella parte pertinente dello statuto; \ tor. \ t

b) in una parte separata costituita da una serie di parti rilevanti dello Statuto che non sono comuni a tutti i Comparti.

(5) Nel caso in cui lo statuto è suddiviso secondo il paragrafo 4 (a). (b) i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

PARTE SECONDA

STATUTO GENERALE

§ 3

Fondo di investimento collettivo

[Sezione 220 (1) (a)] b) della legge]

(1) I dettagli del fondo di investimento collettivo sono

(a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del fondo, se presenti, \ t

(b) la data di costituzione del Fondo, \ t

c) informazioni sulla registrazione del fondo nell’elenco dei fondi di investimento 2 ) gestite dalla Banca nazionale ceca,

(d) il periodo durante il quale il fondo è creato o stabilito;

(e) se il fondo è un fondo standard o un fondo speciale;

(f) se si tratta di un fondo di gestione o di un comparto;

(g) dati sullo stato storico, in particolare nomi commerciali precedenti, nomi o altre designazioni di fondi, dati di fusione o di fusione, modifiche al gestore del fondo di investimento collettivo o all’amministratore del fondo di investimento collettivo, data di conversione del fondo speciale in un fondo standard; deve essere fornita un’appendice esplicativa se i dati storici non sono noti al gestore del fondo di investimento collettivo o all’amministratore del fondo di raccolta o dubita della correttezza di tali dati.

(2) Nel caso di un fondo di investimento collettivo che è un fondo comune d’investimento, devono essere fornite anche informazioni sull’eventuale esistenza di un fondo di investimento collettivo

(a) si tratta di un fondo fiduciario a capitale aperto o un fondo comune di tipo chiuso;

(b) viene costituita un’assemblea degli azionisti; se è stabilito, devono essere fornite informazioni sul suo scopo,

(c) allo scadere del periodo per il quale è stato costituito il trust di unità di tipo chiuso, entrare in liquidazione o diventare un fondo di investimento di tipo aperto o società per azioni a capitale variabile;

d) durante il periodo di validità del fondo di garanzia, il detentore di quote ha il diritto di acquistare il certificato unitario per il conto del fondo entro i termini previsti e il termine entro il quale il fondo di garanzia chiuso riscatterà i certificati di unità 3 ) .

(3) I dati di un fondo di investimento collettivo sono l’ammontare del capitale sociale, nel caso di una società per azioni, o l’ammontare del capitale sociale, nel caso di una società per azioni con capitale di base variabile.

(4) Un fondo di fondi di investimento collettivo che è una società per azioni a capitale variabile che, con il suo statuto, può creare dei comparti, è anche un elenco di comparti creati.

(5) I dati di un fondo di investimento collettivo nel caso di un fondo di investimento collettivo autonomo contengono anche dati sulla decisione relativa alla licenza di gestione di un fondo di investimento autonomo emesso dalla Banca nazionale ceca, la data di rilascio, il numero di riferimento e la data di entrata in vigore della presente decisione e le sue successive modifiche.

§ 4

Società di Gestione

[Sezione 220 (1) (a)] a) della legge]

(1) Le informazioni sul gestore di fondi di investimento collettivo che non è un fondo collettivo di investimento autonomo devono essere

a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione, se del caso;

(b) la data di costituzione del gestore, \ t

(c) un’indicazione dell’iscrizione nell’elenco delle società di investimento o dei gestori stabiliti in uno Stato estero autorizzati a gestire i fondi di investimento;

(d) l’ ammontare del capitale sociale e un’indicazione del suo rimborso;

e) l’ indicazione della decisione di autorizzare un’attività, compresa la designazione dell’autorità che ha emesso la decisione, la data di rilascio, il numero di riferimento e la data in cui la decisione e le sue successive modifiche sono divenute definitive;

(f) il gruppo consolidato 4 ) in cui è incluso il gestore del fondo di investimento collettivo;

g) un elenco di dirigenti o persone ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della legge che dichiara le loro funzioni,

h) dati sulle funzioni che le persone o le persone rilevanti ai sensi della Sezione 21 (5) della Legge operano al di fuori del gestore del fondo di investimento collettivo, se rilevanti per l’attività del gestore del fondo di investimento collettivo o del fondo di investimento collettivo gestito,

(i) dati aziendali 5 ) a

(j) un elenco di fondi di investimento gestiti dal gestore del fondo di investimento collettivo.

(2) I dati sul gestore di fondi di investimento collettivo, che è un fondo collettivo di investimento autonomo, sono i dati di cui al paragrafo 1, lettera a). f) a h) unitamente alla spiegazione che il fondo è gestito dal fondo stesso.

§ 5

amministratore

[Sezione 220 (1) (a)] a) della legge]

(1) Informazioni sull’amministratore di un fondo di investimento collettivo, se la gestione del fondo di investimento collettivo non è effettuata dal suo gestore,

a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione, se del caso;

(b) la data di costituzione dell’amministratore;

(c) un’indicazione di iscrizione nell’elenco dei principali amministratori o amministratori domiciliati in uno Stato estero autorizzati ad amministrare i fondi di investimento;

d) informazioni sulla decisione relativa al permesso di attività, compresa la designazione dell’autorità che ha emesso la decisione, la data di rilascio, il numero di riferimento e la data di entrata in vigore della decisione e delle sue successive modifiche,

(e) una descrizione della portata delle attività principali dell’amministratore del fondo di investimento collettivo per il fondo di investimento collettivo 6 ) ;

(f) informazioni sul gruppo di consolidamento al quale è incluso l’amministratore del fondo di investimento collettivo;

(g) l’ ammontare del capitale sociale e l’indicazione del rimborso del capitale sociale;

h) un elenco di dirigenti o persone ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della legge che dichiara le loro funzioni,

(i) informazioni sulle funzioni che le persone anziane o le persone di cui all’articolo 21 (5) della legge esercitano al di fuori dell’amministratore del fondo di investimento collettivo, se sono pertinenti alle attività dell’amministratore del fondo di investimento collettivo o del fondo di investimento collettivo che gestisce;

(j) informazioni in materia di affari; \ t

(k) un elenco di fondi di investimento la cui amministrazione è effettuata dall’amministratore del fondo di investimento collettivo.

(2) Se il fondo di investimento collettivo è amministrato dal suo gestore, questo fatto deve essere indicato, così come i dati di cui al paragrafo 1, lettera a). e).

§ 6

Credenziali di un’altra attività

[Sezione 220 (1) (a)] j) della legge]

(1) I dati sulla delega di un’altra attività, che include la gestione del fondo di investimento collettivo 7 ) , sono

(a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del delegato, se assegnato;

(b) informazioni su quale parte del patrimonio del fondo di investimento collettivo sarà affidata ad esso;

c) designazione delle attività svolte dal fondo di investimento collettivo;

(2) I dati sull’autorizzazione di un’altra attività, che include l’amministrazione del fondo di investimento collettivo 8 ) , sono

(a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del delegato, se assegnato;

(b) la designazione delle attività relative al fondo di investimento collettivo che svolge e il loro campo di applicazione.

§ 7

custode

[Sezione 220 (1) (a)] a) della legge]

(1) I dati relativi al deposito di fondi collettivi di investimento sono

a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione, se del caso;

(b) un’indicazione dell’iscrizione nell’elenco dei depositari dei fondi di investimento;

(c) una descrizione delle attività di base del depositario del fondo di investimento collettivo e delle sue obbligazioni nei confronti del fondo di investimento collettivo, compresa la definizione della sua responsabilità, in particolare per il mantenimento degli strumenti di investimento detenuti dal fondo di investimento collettivo, la custodia del fondo di investimento collettivo e le attività del fondo di investimento collettivo; quando il depositario ha affidato ad un altro l’esecuzione di tale attività,

(d) una descrizione delle altre attività del depositario del fondo di investimento collettivo per il fondo di investimento collettivo ( 9 ) ;

(e) informazioni sul gruppo di consolidamento al quale è incluso il depositario del fondo di investimento collettivo.

(2) Se il depositario è stato incaricato da un fondo di investimento collettivo con un altro, i dati sul depositario del fondo di investimento collettivo saranno anche

(a) il nome commerciale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del delegato, se assegnato;

b) designazione delle attività ai sensi dell’articolo 71 (1) della legge, che la persona autorizzata esegue, la loro portata e

(c) un’indicazione delle principali o altre attività significative svolte dal delegato.

§ 8

Strategia di investimento

[Sezione 220 (1) (a)] c) della legge]

Questa parte dello statuto contiene la strategia di investimento del fondo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della legge e informazioni sulle tecniche di investimento e di gestione ai sensi dell’articolo 215 della legge.

§ 9

Profilo di rischio

[Sezione 220 (1) (a)] d) della legge]

(1) Il profilo di rischio di un fondo di investimento collettivo si basa sul rapporto rischio-beneficio dell’investimento ed è espresso principalmente da un indicatore sintetico. Analogamente, l’articolo 8 e l’allegato 1 del regolamento dell’Unione europea direttamente applicabile che attua la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 10 ) si applicano alla presentazione dell’indicatore sintetico e dei particolari della spiegazione verbale ( in appresso denominato “il regolamento della Commissione”).

(2) Il profilo di rischio di un fondo di investimento collettivo include un avvertimento che il valore dell’investimento può aumentare o diminuire e che il rendimento dell’importo inizialmente investito non è sempre garantito.

(3) Il profilo di rischio, a seconda della strategia di investimento selezionata del fondo di investimento collettivo, deve inoltre includere una descrizione di tutti i rischi significativi associati, in particolare rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di regolamento, rischio di mercato, rischio operativo e concentrazione.

(4) Laddove un gestore di fondi di investimento collettivo utilizzi tecniche per gestire tale fondo, devono essere fornite anche informazioni sui rischi associati all’uso di tali tecniche e sui loro effetti sulla performance del fondo.

(5) Laddove un fondo di investimento collettivo copi la composizione dell’indice azionario o obbligazionario o altro indice o monitori un altro indice di riferimento quantificato a livello finanziario, deve essere fornita una descrizione dei rischi derivanti dal metodo di copia o di monitoraggio prescelto.

§ 10

Performance storica

[Sezione 220 (1) (a)] e) della legge]

(1) I dati storici sulla performance del fondo di investimento collettivo sono riportati in un grafico a barre.

(2) Il calcolo della performance storica è basato sul valore del capitale collettivo del fondo di investimento collettivo e sull’ipotesi che tutti i rendimenti del fondo di investimento collettivo siano stati reinvestiti.

(3) Per il metodo di presentare grafico a barre, avvertenze supplementari e possibili valori simulati performance passata si applica mutatis mutandis, gli articoli da 15 a 19 e allegato n. 3 del regolamento 10 ) .

§ 11

Principi di gestione e pagamento di quote di utili o di ricavi

[Sezione 220 (1) (a)] f) eg) della legge]

(1) I principi per la gestione di un fondo di investimento collettivo comprendono in particolare:

(a) la definizione dell’anno finanziario del fondo di investimento collettivo, \ t

b) informazioni sull’approvazione del bilancio, la decisione sulla distribuzione di utili o altri proventi dal patrimonio del fondo di investimento collettivo e la decisione sulla liquidazione della perdita dalla gestione di questo fondo appartiene all’organo di vigilanza o di vigilanza del gestore del fondo 11 ) ,

c) le regole e le scadenze per la valutazione delle attività e debiti 12 ) e

(d) il modo in cui vengono utilizzati gli utili o i proventi delle operazioni del fondo, in particolare se saranno pagati o reinvestiti.

(2) Nel caso in cui un fondo di investimento collettivo paghi una quota di profitti o di entrate, deve indicare i dettagli del suo pagamento, che deve includere:

(a) la data di registrazione per il pagamento degli utili o del reddito, \ t

(b) il termine per il pagamento degli utili o del reddito,

(c) il modo in cui saranno pagati gli utili o le quote di ricavo;

(d) il periodo durante il quale il diritto al pagamento degli utili o dei proventi è prescritto;

(e) se l’anticipo sugli utili è pagato ai sensi dell’articolo 120 (2) (a); b) della legge, compresa la determinazione delle condizioni alle quali tale pagamento è possibile e le modalità di pagamento di tale anticipo.

(3) Laddove un fondo di investimento collettivo emetta quote con diritti speciali o diversi tipi di azioni, fornisce altresì informazioni dettagliate sul pagamento di quote di utili o proventi derivanti da azioni con diritti speciali o da diversi tipi di azioni.

§ 12

Quote o azioni emesse da un fondo di investimento collettivo

[Sezione 220 (1) (a)] h) atto]

(1) I dati su quote o azioni emesse da un fondo di investimento collettivo sono

(a) se lo è

1. Quote o azioni a

2. titoli o titoli dematerializzati;

(b) se le azioni o le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo 13 ) o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione 14 ) o se il loro prezzo sia pubblicato attraverso un mercato regolamentato europeo o un sistema multilaterale di negoziazione; questi mercati o sistemi di commercio multilaterale, \ t

(c) il valore nominale dell’unità o della quota, se esistente, o il fatto che le azioni o le azioni abbiano un valore non nominale;

(d) la valuta in cui è espresso il valore nominale delle quote o azioni;

(e) contrassegni di identificazione ai sensi del Sistema di numerazione internazionale per l’identificazione di Quote o Azioni (ISIN), se presenti;

(f) la ragione sociale, il nome o altra designazione della persona che registra le azioni o le azioni dematerializzate e una breve descrizione del metodo di tale registrazione;

(g) una descrizione dei diritti speciali collegati alle quote o alle azioni.

(2) Un fondo di investimento collettivo che sia un fondo comune di investimento di tipo aperto o una società per azioni con capitale azionario variabile, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, precisa:

a) il metodo di determinazione e il periodo di calcolo del valore corrente del certificato o della quota di investimento unitario, compreso il calcolo per determinare il rapporto tra capitale finanziato e quote con diritti speciali o diversi tipi di quote di investimento nel calcolo del valore corrente di 15 ) ;

(b) una dichiarazione attestante che l’amministratore del fondo di investimento collettivo emetterà certificati unitari o quote di investimento per l’importo di cui all’articolo 130, paragrafo 2, della legge se l’amministratore del fondo di investimento collettivo intende procedere in base a tale disposizione;

(c) il luogo e la frequenza di pubblicazione del valore corrente del certificato unitario o della quota di investimento;

(d) le procedure e le condizioni per l’emissione di certificati o quote di investimento, in particolare la determinazione della data di registrazione, l’importo minimo o la quantità di certificati o azioni di investimento in questione, il metodo di arrotondamento del valore unitario o della quota di investimento, i termini per la liquidazione delle domande di certificati di quote o di investimento; compreso il pagamento di arretrati o pagamenti in eccesso,

(e) le procedure e le condizioni per il rimborso di certificati di quote o azioni di investimento, in particolare il periodo di rimborso, il metodo di arrotondamento del valore del certificato unitario o della quota di investimento, incluso il pagamento di arretrati o pagamenti in eccesso;

(f) i motivi per cui il rimborso può essere sospeso;

(g) il luogo di emissione e di rimborso dei certificati di quote o delle quote di investimento.

(3) Un fondo di investimento collettivo che è una società per azioni e che non è una società per azioni a capitale variabile può, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, indicare:

(a) una descrizione della procedura di sottoscrizione delle azioni, con i dettagli dei periodi di sottoscrizione, compresa, se del caso, la possibilità di porre fine alle sottoscrizioni anticipate o di ridurre le sottoscrizioni;

(b) un’indicazione del luogo in cui le azioni sono sottoscritte e, se del caso, informazioni sulle persone che forniscono i servizi relativi alla sottoscrizione;

(c) la procedura per l’aumento del capitale sociale di una società per azioni.

Commissioni e costi

[Sezione 220 (1) (a)] i) atto]

§ 13

(1) Le informazioni sulle commissioni addebitate agli investitori e i costi pagati dalle attività di un organismo di investimento collettivo devono essere fornite sotto forma di tabella in conformità all’allegato 1 e i seguenti requisiti:

(a) la ritenuta, il sovrapprezzo o la commissione esprimono il valore più elevato del corrispettivo 16 ) che possono essere addebitati all’investitore in relazione all’esecuzione o alla cessazione del suo investimento;

(b) costo totale 17 ) esprime il costo totale delle attività del fondo di investimento collettivo nel corso dell’esercizio;

(c) se l’onere si basa sull’aumento annuale del valore del capitale del fondo per quota o di una quota del fondo di investimento collettivo (di seguito “commissione di performance”), si tratta della somma della remunerazione che può essere corrisposta dal patrimonio del fondo nel caso in cui la performance di questo fondo supererà il benchmark rispetto al quale si confronta la performance.

(2) L’importo delle tasse di cui al paragrafo 1, lettera a). (a) e (c) devono essere espressi in percentuale, insieme con la base su cui si basa il calcolo.

(3) I costi totali di cui al paragrafo 1, lettera a). (b) deve essere presentato per l’esercizio precedente come percentuale dei costi totali. Il coefficiente di costo totale del fondo (TER) è pari al rapporto tra il costo totale e il valore medio mensile del capitale del fondo. Il costo totale è la somma di commissioni e commissioni, spese amministrative e altre spese operative nella dichiarazione di costi e profitti o perdite del fondo di investimento collettivo, al netto di commissioni e commissioni per operazioni su strumenti di investimento.

(4)Se un fondo di investimento collettivo investe almeno il 10% del valore delle sue attività in titoli o titoli dematerializzati di altri fondi di investimento o fondi di investimento esteri (di seguito “fondi target”), il costo totale è indicato da un indicatore sintetico di costo totale (TER sintetico) . Il TER sintetico è uguale alla somma dei TER e dei TER di ciascuno dei fondi target in proporzione alla quota dell’investimento del fondo target nel capitale finanziato, la percentuale delle detrazioni, supplementi e commissioni dei fondi target al valore medio mensile del capitale finanziato che è incluso nei TER dei fondi target. fondi. Se il fondo target non pubblica il proprio TER, è stimato ai fini del calcolo del TER sintetico. Il TER sintetico è calcolato secondo la formula di cui all’Allegato n.

(5) Le informazioni sulle commissioni addebitate agli investitori e i costi sostenuti dal fondo di investimento collettivo devono essere integrate da una spiegazione che indichi cosa paga direttamente l’investitore e cosa è coperto dalle attività del fondo di investimento collettivo e qual è il livello di tutte le commissioni e i costi. Inoltre, deve essere chiaro dalla spiegazione che le spese e i costi del fondo di investimento collettivo servono a garantire la gestione delle sue attività e possono ridurre il valore dei fondi investiti.

§ 14

Sono inoltre inclusi i dati sulle commissioni addebitate agli investitori e i costi pagati dalle attività del fondo di investimento collettivo

(a) il metodo di determinazione e l’ammontare della remunerazione al gestore del fondo di investimento collettivo;

b) il metodo di determinazione e l’importo della remunerazione al curatore del fondo di investimento collettivo,

(c) il metodo di determinazione e l’ammontare della remunerazione al depositario del fondo di investimento collettivo;

(d) il metodo di determinazione e l’ammontare della remunerazione alla persona incaricata dell’espletamento della singola attività, che include la gestione del fondo di investimento collettivo o l’amministrazione del fondo di investimento collettivo, laddove tale autorizzazione sia concessa e il compenso sia corrisposto dal patrimonio di tale fondo;

e) una panoramica degli altri costi sostenuti dalle attività del fondo di investimento collettivo non incluse nella retribuzione di cui alle lettere da a) a d).

§ 15

(1) Nel caso di un fondo di investimento collettivo che è:

a) viene riscossa una commissione forfettaria che copre tutte le tasse a carico degli investitori; nella tabella di cui all’allegato 1 è indicato un importo forfettario;

b) determina l’importo massimo tassabile della commissione, l’importo massimo tassabile della commissione nella tabella di cui all’allegato n. 1, se la Società di gestione del Fondo di investimento collettivo si impegna a rispettare tale importo e a pagare eventuali costi aggiuntivi.

(2) Se non è possibile determinare l’ammontare dei costi totali secondo § 13 par. b) altrimenti, è determinato da una stima qualificata. In tal caso, la stima deve essere completata con un avvertimento che il costo totale è solo una stima e dove e quando l’investitore può conoscere il costo totale effettivo.

(3) Se gli azionisti della stessa fondo comune 18 ) o dei possessori di azioni di 19 ) insieme differente deduzioni, tasse o supplementi connessi con la gestione del fondo di investimento collettivo, a seconda della quantità dell’investimento iniziale, la lunghezza del tempo di mantenimento del certificato azionario o di azioni o altro obiettivo di cui criteri devono essere forniti. L’importo della detrazione, sovrattassa o tassa, compresa una spiegazione del criterio utilizzato, deve essere indicato nella tabella dell’allegato 1.

§ 16

Informazioni aggiuntive necessarie agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento

[Sezione 220 (1) (a)] k) atto]

(1) I dati necessari per consentire agli investitori di effettuare una valutazione informata dell’investimento sono, in particolare, i dati relativi allo status e le informazioni supplementari sul fondo di investimento collettivo.

(2) Le dichiarazioni di stato sono

a) le norme per l’aggiornamento dello statuto e le modalità di pubblicazione dello statuto e delle modifiche dello stesso, a meno che tali informazioni non siano contenute negli statuti della società per azioni a responsabilità limitata che è allegata allo statuto;

(b) una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave è pubblicato in aggiunta allo Statuto e che le informazioni ivi contenute devono essere coerenti con quelle contenute nello Statuto;

(c) la designazione dell’organo di gestione del fondo di investimento collettivo, la cui competenza è l’approvazione dello statuto e dei relativi emendamenti;

d) la data della firma del testo vigente dello Statuto da parte dell’organo statutario o di un membro dell’organo statutario, indicando il suo nome, cognome e la funzione che svolge con il gestore del fondo di investimento collettivo.

(3) Dati complementari sul fondo di investimento collettivo sono

a) la designazione di un fondo di investimento collettivo per tipo di attività che può essere acquisita da un fondo di investimento collettivo, come un fondo azionario, un fondo obbligazionario, un fondo del mercato monetario a breve termine, un fondo del mercato monetario o un fondo misto, laddove tale designazione è comunemente utilizzata;

(b) le caratteristiche dell’investitore tipo per il quale è inteso il fondo di investimento collettivo, in particolare per quanto riguarda la relazione dell’investitore con i rischi connessi all’investimento nel fondo, il livello di esperienza di investimento richiesto e il periodo approssimativo per il quale l’investimento deve essere detenuto che l’investitore può ottenere il rendimento atteso

(c) una breve spiegazione su come decidere gli investimenti in attività che possono essere acquisite nel patrimonio del fondo;

(d) la ragione sociale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del revisore ( 20 ) , se del caso,

e) la ragione sociale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del principale sostenitore, se del caso,

(f) informazioni sulla persona il cui nome o nome distintivo per il titolo è incluso nel suo nome nella designazione del fondo di investimento o del comparto creato dalla società per azioni, compresa una descrizione della portata dei poteri e del modo in cui sono esercitati;

(g) i dettagli delle condizioni alle quali può essere decisa la liquidazione o la conversione di un fondo comune d’investimento o di una società per azioni, compreso il termine entro il quale gli investitori saranno informati di tale intenzione e della procedura di liquidazione o conversione;

(h) un punto di contatto in cui è possibile ottenere ulteriori informazioni (indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo del sito Web), se del caso;

(i) informazioni di base sul regime fiscale applicabile al fondo di investimento collettivo, la detenzione e il trasferimento di quote o azioni di tale fondo, compreso un avvertimento che il regime fiscale del reddito o dell’utile dell’investitore dipende dalla legislazione fiscale applicabile, che potrebbe non essere la stessa per ciascun investitore e che se un investitore non è sicuro riguardo al regime fiscale dell’investitore, dovrebbe chiedere la consulenza di un esperto,

j) le modalità e la frequenza delle relazioni di pubblicazione sui risultati della gestione del fondo,

(k) dati sulla Banca nazionale ceca come autorità di vigilanza del fondo di investimento collettivo;

l) un avvertimento agli investitori che la licenza di gestire una società di investimento, un fondo di investimento autonomo, un’entità estera ai sensi dell’articolo 481 della legge o dell’Amministratore principale, la vigilanza della Banca nazionale ceca e il previo consenso a modificare lo status di un fondo standard non sono una garanzia di rendimento dell’investimento o della performance di un fondo di investimento collettivo; escludere la possibilità di violazione degli obblighi legali o statuti, dal gestore del fondo di investimento collettivo, dall’amministratore del fondo di investimento collettivo, dal depositario del fondo di investimento collettivo o da un’altra persona e non garantisce che eventuali danni causati da tale violazione saranno compensati.

PARTE TERZA

QUESTIONI SPECIALI DELLO STATUTO

§ 17

Requisiti speciali dello statuto del Fondo speciale

I requisiti speciali dello statuto del fondo speciale sono i dati di cui alla sezione 241 (1) (a). b), c), e), f), k) e t) della legge.

§ 18

Requisiti speciali per lo status di fondo subordinato

(1) Nel caso di un comparto, le seguenti informazioni devono essere incluse anche nella sezione della strategia di investimento

a) la ragione sociale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del fondo di gestione, se esistente;

(b) la ragione sociale, il nome o altro nome, la sede legale e il numero di identificazione del gestore del fondo di gestione, se presenti, \ t

(c) il paese di origine del fondo di gestione;

(d) la misura in cui il comparto investe il proprio patrimonio in titoli o titoli dematerializzati emessi dal fondo di gestione;

(e) una descrizione della strategia di investimento del fondo di gestione, integrata da informazioni sul fatto che la performance del comparto sarà simile a quella del fondo di gestione o se e come varierà.

(2) I dati del profilo di rischio del comparto sono inoltre inclusi

(a) il profilo di rischio del fondo di gestione e una spiegazione del profilo di rischio del comparto in relazione alla sua divergenza dal profilo di rischio del fondo di gestione, se diverso in qualsiasi direzione significativa;

(b) una spiegazione del meccanismo di acquisto e vendita di titoli o titoli dematerializzati emessi dal fondo di gestione.

(3) I dati storici sulla performance del comparto sono integrati dai dati storici sulla performance della gestione del fondo se il comparto elenca la performance storica del proprio fondo di gestione come indice o benchmark specifico.

(4) Se un comparto è sorto oltre il fondo di gestione, la performance storica del comparto negli anni precedenti alla sua costituzione è sostituita dalla performance passata della gestione (performance simulata), a condizione che il comparto possa investire solo in titoli emessi dalla direzione fondi e attività altamente liquide o le caratteristiche del comparto non differiscono significativamente da quelle del fondo di gestione.

(5) Se un comparto ha dati sulla sua performance storica prima che iniziasse a investire come comparto, il fondo registra i suoi dati storici sulla performance per tutti gli esercizi finanziari sotto forma di un grafico a barre sotto § 10 e indica quando è iniziato investire come comparto.

(6) I dati sulle commissioni addebitate agli investitori e i costi sostenuti dal fondo di investimento collettivo del comparto includono anche informazioni sui costi che vengono pagati dal patrimonio del comparto a causa del suo investimento in titoli o titoli in forma di libro emessi dal fondo di gestione. Detrazioni, supplementi, commissioni e sovrapprezzi addebitati da questo Fondo di gestione e il suo costo totale saranno inclusi nel calcolo del costo totale del comparto.

(7) Gli altri dati necessari agli investitori per effettuare una valutazione informata dell’investimento relativo al comparto sono

a) una breve descrizione della struttura organizzativa del fondo di gestione e in cui è possibile ottenere lo status di fondo di gestione;

b) una descrizione degli effetti fiscali dell’investimento in titoli o titoli dematerializzati emessi da un fondo di gestione di un comparto;

(c) una sintesi dell’accordo tra i gestori e gli amministratori del comparto e il fondo di gestione;

(d) in che modo gli investitori possono ottenere informazioni più dettagliate sul fondo di gestione e l’accordo dei gestori e degli amministratori del comparto e del fondo di gestione.

§ 19

Requisiti speciali per lo stato del fondo immobiliare

(1) I dati sui rischi associati all’investimento di un fondo di investimento immobiliare speciale o partecipazione in società immobiliari (fondo immobiliare) non sono espressi utilizzando l’indicatore sintetico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, ma contengono avvertenze sui rischi associati a valori immobiliari diversi da immobili o partecipazione a società immobiliari e un avvertimento sui rischi in particolare

a) con difetti di costruzione o oneri ambientali,

(b) con la perdita del reddito da locazione pianificato,

(c) l’incapacità del fondo immobiliare di rimborsare i prestiti ricevuti, le passività del contratto di costruzione o le spese di manutenzione e gestione degli edifici;

d) con il rischio di danni naturali agli immobili nel portafoglio del fondo

(e) acquisizione di una proprietà straniera, in particolare instabilità politica, economica o legale;

f) con la possibilità di fallimento della società immobiliare in cui il fondo partecipa, o con inadempienze su prestiti e anticipazioni fornite dal fondo immobiliare;

(g) l’obbligo di vendere il patrimonio del fondo per inosservanza delle condizioni collegate alla sua partecipazione 21 ) ;

(h) con la possibilità di sospendere l’emissione o il rimborso di certificati di unità 22 ) o di partecipazioni 23 ) per un periodo massimo di due anni;

(i) minore liquidità dell’immobile acquistato per la rivendita;

j) con una valutazione impropria del patrimonio immobiliare o la partecipazione in una società immobiliare da un esperto o membri di un comitato di esperti.

(2) I principi per la gestione del fondo immobiliare in relazione agli immobili devono includere

a) le norme sull’acquisizione e la vendita di beni immobili, in particolare le condizioni alle quali possono essere acquistati beni immobili gravati da pegno, servitù, diritto di prelazione come diritto reale e diritto d’uso e la procedura per determinare il prezzo dell’immobile se i prezzi determinati dagli esperti o dai membri del comitato di esperti sono diversi; .

(b) le condizioni alle quali può essere

1. vendere immobili acquistati allo scopo di gestirli

2. gestire un immobile che è stato acquistato per la rivendita;

(c) le norme per la gestione di beni immobili di proprietà del fondo, in particolare le norme che disciplinano le spese per il mantenimento o il miglioramento delle sue condizioni;

(d) le condizioni alle quali i beni immobili appartenenti al bene immobile possono essere gravati da pegno, servitù, diritto di prelazione come diritto reale e dal diritto di utilizzo di terzi;

e) in particolare, nel caso di beni immobili situati nel territorio di un altro Stato;

1. i principi per l’acquisto, la gestione e la vendita di beni immobili sul territorio di tale Stato, determinati alla luce dei possibili rischi;

2. informazioni sulla protezione degli investimenti, compresa la riesportazione del capitale e i suoi rendimenti;

3. definire come il depositario immobiliare eserciterà i propri diritti e obblighi nei confronti di tali beni immobili.

(3) I principi per la gestione del fondo immobiliare in relazione alla partecipazione in società immobiliari devono includere

(a) le condizioni alle quali può essere acquisita o detenuta la partecipazione in una società immobiliare;

(b) le norme per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a), compreso il rispetto degli obblighi del depositario del fondo immobiliare;

c) le condizioni alle quali il fondo immobiliare può acquisire una partecipazione in una società immobiliare che intende acquisire una proprietà gravata da diritti di cui al paragrafo 2, lettera a). o (a) ha già tali proprietà in suo possesso.

(4) I principi per la gestione del fondo immobiliare in relazione alla valutazione delle attività devono includere

a) le norme per la selezione di un esperto da parte del gestore del fondo immobiliare e le regole per la selezione dell’esperto da parte del depositario del fondo immobiliare;

(b) le regole sulla remunerazione degli esperti, \ t

(c) norme sulla costituzione di un comitato di esperti, la selezione dei suoi membri, la durata e la perdita di membri;

d) le norme di attività del comitato di esperti nel campo di applicazione dei requisiti di cui alla sezione 269 della legge,

e) norme sulla retribuzione dei membri del comitato di esperti;

(f) un elenco dei membri del comitato di esperti, la data della loro nomina e le loro qualifiche professionali ed esperienza nella determinazione del valore del bene e un’indicazione di quale membro è designato dal depositario del fondo immobiliare;

(g) regole nel caso in cui il Comitato di esperti o il Depositario del Fondo immobiliare raccomandino al Fondo di rivalutare la proprietà da parte di un esperto indipendente, o la Banca nazionale ceca ordinerà tale valutazione, compreso il periodo durante il quale gli immobili saranno rivalutati;

(h) le regole del processo di valutazione, se cambia lo scopo per cui è stata acquistata la proprietà;

(i) informazioni sulle persone che esercitano nel fondo immobiliare i diritti del partner nelle società immobiliari e le regole per la selezione di tali persone.

(5) Altri dettagli dello statuto del fondo immobiliare sono

(a) i termini per la richiesta di rimborso di quote o azioni del fondo immobiliare;

b) un periodo speciale per la sospensione dell’emissione e il rimborso di quote o azioni del fondo immobiliare ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2 della legge, se il fondo immobiliare determina tale periodo

(c) informazioni sulle persone che forniscono il fondo immobiliare in toto o in parte per il fondo immobiliare e le regole per la selezione di tali persone;

(d) informazioni sulle persone coinvolte nell’acquisizione di beni immobili o partecipazione in società immobiliari per il fondo immobiliare e le regole per la selezione di tali persone.

§ 20

Informazioni sullo statuto del Fondo del Fondo

(1) Il profilo di rischio del Fondo, che investe oltre il 49% delle sue attività in titoli o titoli dematerializzati emessi da un fondo di investimento o da un fondo di investimento estero (fondo di fondi), include anche:

(a) una descrizione dei rischi derivanti dall’investimento nel fondo target, laddove tali rischi abbiano o possano avere un effetto significativo sul fondo di fondi nel suo complesso;

(b) una descrizione del rischio associato all’accumulo di oneri dovuti all’investimento nel fondo target.

(2) Informazioni sui costi totali del fondo di fondi ai sensi del § 13 par. (b) includono anche informazioni sui costi coperti dal patrimonio del fondo del fondo a causa del suo investimento in titoli o titoli dematerializzati del fondo target. Detrazioni, supplementi, commissioni e sovrapprezzi addebitati sul conto del fondo target e il suo costo totale saranno inclusi nel calcolo del costo totale del fondo di fondi.

§ 21

Requisiti speciali per lo statuto del fondo strutturato

(1) Un gestore di fondi di investimento collettivo che paga denaro agli investitori in una determinata scadenza in base a un tasso di rendimento, variazioni di prezzo o altre condizioni relative a strumenti di investimento, indici, portafogli di riferimento o fondi di investimento con caratteristiche simili (in una data di scadenza specificata) Fondo), la strategia di investimento specifica il calcolo fornito.

(2) Lo statuto del fondo strutturato, in luogo dei dati storici sulla performance, contiene esempi che illustrano almeno tre scenari di rendimento del fondo, positivi, neutri e negativi; metodo per presentare i requisiti di prestazioni dei fondi di scenari e le spiegazioni verbali si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 36 del regolamento 10 ) .


PARTE QUARTA

EFFICIENZA

§ 22

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua promulgazione.


Governatore:

Ing. Singer, Ph.D.


Allegato n. 1 del decreto n. 246/2013 Coll.

Struttura di presentazione delle spese e dei costi

[Sezione 13]


Commissioni una tantum addebitate prima o dopo un investimento (è l’importo massimo che può essere addebitato all’investitoreprima o dopo l’investimento ).
Quota di iscrizione (a pagamento) %
Spesa di uscita (detrazione) %
Spese coperte dalle attività dei fondi comuni di investimento nel corso dell’anno
Costo totale %
Spese pagate dal patrimonio del fondo a condizioni speciali
Commissione di performance %

Allegato n. 2 del decreto n. 246/2013 Coll.

Formula per il calcolo del TER sintetico

[Sezione 13]

formula del TER sintetico
TERF = costi operativi / FK (%)
FK = valore medio mensile del capitale del fondo di investimento collettivo (CZK)
TERCFi = TER del fondo di investimento i-esimo, se pubblicato (%)
wi = quota (peso) dell’investimento nell’i-esimo fondo di investimento nel capitale del fondo di investimento collettivo
K = numero di fondi di investimento
CCFin = supplementi per fondi di investimento pagati (CZK)
CCFout = detrazioni dal fondo di investimento (CZK)

Le note

1 ) Art. Articolo 63, paragrafo 1, e articoli 69-72 della direttiva 2009/65 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione). 
Art. 23 Direttiva 2011/61 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi e recante modifica delle direttive 2003/41 / CE e 2009/65 / CE e del regolamento (CE) n. 1060/2009 e (UE) N. 1095/2010.

2 ) Sezione 597 (a) a) ob) della legge n. 240/2013 Coll., sulle società di investimento e sui fondi di investimento.

3 ) Sezione 146 (1) della legge n. 240/2013 Coll.

4 ) Sezione 22a (1) della legge n. 563/1991 Coll., Contabilità, come modificata, modificata dalla legge n. 410/2010 Coll. e legge n. 188/2011 Coll.

5 ) Sezione 11 (1) della legge n. 240/2013 Coll.

6 ) Sezione 38 (1) e (2) della legge n. 240/2013 Coll.

7 ) Articoli 23 e 24 della legge n. 240/2013 Coll.

8 ) Articoli 51 e 52 della legge n. 240/2013 Coll.

9 ) Sezione 65 della legge n. 240/2013 Coll.

10 ) Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, che attua la direttiva 2009/65 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni da soddisfare per la fornitura di informazioni chiave per gli investitori o prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web.

11 ) Sezione 212 della legge n. 240/2013 Coll.

12 ) Articoli da 194 a 202 della legge n. 240/2013 Coll.

13 ) Articolo 59 della legge n. 256/2004 Coll., Sulle imprese del mercato dei capitali, modificata dalla legge n. 420/2011 Coll.

14 ) Sezione 69 della legge n. 256/2004 Coll., Come modificata dalla legge n. 420/2011 Coll.

15 ) Sezione 190 (4) e Sezione 191 (5) della legge n. 240/2013 Coll.

16 ) Art. Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione.

17 ) Art. Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione.

18 ) Sezione 120 e Sezione 167 (1), terza frase della legge n. 240/2013 Coll.

19 ) Sezione 276 della legge n. 90/2012 Coll., Sulle società commerciali e cooperative (legge sulle società commerciali).

20 ) § 2 lett. e) Legge n. 93/2009 Coll., sui revisori dei conti e sugli emendamenti ad alcuni atti (legge sui revisori), come modificata.

21 ) Sezione 63 (4) e (5) del regolamento governativo n. 243/2013 Coll., Sugli investimenti dei fondi di investimento e sulle tecniche per la loro gestione.

22 ) Sezione 136 (2) della legge n. 240/2013 Coll.

23 ) Sezione 163 (2) della legge n. 240/2013 Coll.

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