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Le aste pubbliche in Repubblica Ceca sono regolate da una legge specifica che definisce le procedure, i termini e le condizioni per la loro esecuzione, inclusi i diritti e gli obblighi dei partecipanti. Questa legge copre aspetti come la definizione di un’asta, i requisiti per i partecipanti, e le condizioni speciali per il commercio del banditore​​.
La legge ceca sulle aste pubbliche dettaglia il quadro normativo per l’organizzazione e la conduzione delle aste, stabilendo chi può partecipare, i criteri per gli oggetti all’asta e le specifiche per chi organizza l’asta (il banditore). Include definizioni chiave, il processo d’asta, i requisiti linguistici, i diritti e i divieti per i partecipanti, le condizioni speciali per il banditore, e le procedure di supervisione e ispezione​

LEGGE

del 18 gennaio 2000

su aste pubbliche

Il Parlamento ha approvato questo atto della Repubblica ceca:


PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

§ 1

Oggetto di adeguamento

Questa legge regola le aste pubbliche e l’emergere, la durata e la cessazione di alcuni rapporti giuridici correlati. Ai sensi della presente legge, a meno che una specifica disposizione legale non disponga altrimenti. 1 )

§ 2

Definizione dei termini

Ai fini della presente legge:

(a) l’ asta è un’audizione pubblica, il cui scopo è trasferire la proprietà o altro diritto all’oggetto dell’asta, sulla base di una proposta del firmatario, in cui il banditore si rivolge a una cerchia precedentemente non specificata di persone presenti in un luogo predeterminato o in una rete pubblica di dati ad un indirizzo specificato , con una gara d’appalto, in cui la persona che fa l’offerta più alta nelle condizioni specificate sarà trasferita martellando il proprietario della proprietà o altro diritto all’oggetto dell’asta, o la stessa audizione pubblica, che è stata chiusa dall’offerente per il fatto che l’offerta più bassa non è stata fatta .

b) la persona che propone l’esecuzione di un’asta alle condizioni stabilite dalla presente legge,

c) un partecipante all’asta è una persona presente all’asta, che è apparso o inserito nella rete pubblica di dati all’indirizzo designato, allo scopo di presentare una richiesta e soddisfa le condizioni stabilite nella presente legge,

(d) mettendo all’asta la sicurezza degli obblighi futuri dei partecipanti all’asta con un importo e una forma specificati,

e) il banditore è la persona che organizza l’asta e ha l’autorizzazione appropriata (sezione 6 (1)); nel caso di proprietà di unità territoriali autonome o di proprietà dello Stato, il banditore può anche essere un’unità territoriale autonoma, un’autorità amministrativa statale competente o l’Ufficio per la rappresentanza dello Stato negli affari immobiliari,

f) il banditore è una persona fisica autorizzata ad agire per conto e per conto del banditore all’asta,

(g) l’ invito dell’offerente a rilasciare una dichiarazione o un messaggio di dati del banditore sull’argomento dell’asta, per indicare l’offerta più bassa e l’offerta minima, nonché per invitare gli offerenti a fare un’offerta;

(h) all’inizio di un’asta, una dichiarazione del banditore che sta lanciando un’asta, se non diversamente specificato di seguito;

(i) facendo un’offerta all’asta dell’offerente durante l’asta ad un minimo dell’offerta più bassa; ulteriori richieste devono essere superiori a quelle già presentate almeno per l’offerta minima specificata, salvo diversamente specificato di seguito; se i numeri sono stati distribuiti, l’offerta deve essere fatta oralmente e aumentando il numero; la presentazione è un’offerta perfetta o orale, ad eccezione dell’asta elettronica, quando l’offerta del partecipante viene consegnata con la consegna di un messaggio di dati,

(j) l’azione di battitura a martello da parte di un banditore o di un banditore mediante asta elettronica consistente nel concludere l’asta interrompendo la ricezione di altre offerte fornite dal messaggio di dati e pubblicando le informazioni di cessazione dell’asta (martellamento) all’indirizzo in cui viene effettuata l’asta; chiusura dell’asta a tutti i partecipanti all’asta, che, nelle condizioni specificate, comporta il trasferimento della proprietà o altro diritto all’argomento dell’asta,

(k) dall’offerente, il partecipante all’asta a cui è stato concesso il \ t

(l) il ricavato dell’asta è il prezzo ottenuto mediante asta e qualsiasi suo accessorio;

m) costi di asta e commissioni di vendita all’asta e spese spese in modo efficiente dal responsabile del collocamento in merito a disposizioni materiali e organizzative per la preparazione e il corso dell’asta; i costi effettivamente sostenuti dal banditore includono il costo ragionevole di assicurare le informazioni sull’asta, comprese le informazioni sulla stampa, i costi di pubblicazione dell’avviso d’asta nel modo usuale, nonché i costi sostenuti dal banditore per aumentare il premio per l’assicurazione di responsabilità civile, a condizione che il valore dell’elemento all’asta doveva negoziare un aumento del premio del banditore di oltre il 10% del premio originale,

n) ostacolare l’asta non pagando il prezzo da parte dell’offerente entro il termine stabilito

(o) indirizzo centrale, l’unico luogo in cui le informazioni specificate dalla presente legge o le informazioni fornite volontariamente dagli altri partecipanti all’asta sono pubblicate in un sistema di informazioni pubblicamente accessibile (Internet);

(p) l’ amministratore dell’indirizzo centrale, la persona che organizza per la pubblicazione le informazioni specificate dalla presente legge o le informazioni fornite volontariamente dagli altri partecipanti all’asta;

q) messaggio di dati indica dati elettronici che possono essere trasmessi mediante mezzi di comunicazione elettronica e memorizzati in supporti di registrazione utilizzati nell’elaborazione e trasmissione di dati in formato elettronico.

§ 2a

(1) I negoziati per l’organizzazione e durante le aste si tengono sempre in lingua ceca. I documenti devono essere scritti in ceco, altrimenti non saranno presi in considerazione. Ciò non pregiudica il diritto di presentare un documento in una lingua diversa dal ceco, insieme a una traduzione ufficiale del documento in lingua ceca.

(2) Un partecipante a un’asta può anche fare una sottomissione durante un’asta in una lingua straniera, che deve essere interpretata in lingua ceca da un interprete, che deve procurarselo a sue spese, a meno che non lo notifichi per iscritto al momento della sua iscrizione nella lista d’asta.

§ 3

Partecipanti all’asta

(1) Uno stato può sempre essere un partecipante a un’asta, anche se un’altra persona è esclusa dall’asta.

(2) Le parti all’asta non possono essere le persone che non possono acquisire la proprietà e i diritti sugli oggetti dell’asta 2 ) , le persone la cui proprietà è stata dichiarata fallita, o la petizione di insolvenza per la proprietà di tale persona è stata respinta perché le sue attività non sono sufficienti a coprire i costi delle procedure di insolvenza , per un periodo di 3 anni dalla data effettiva di tale decisione; nessuno può fare un’offerta per loro.

(3) I partecipanti all’asta non possono essere persone la cui eliminazione, limitazione o distorsione della concorrenza può derivare dall’acquisizione della proprietà dell’oggetto d’asta; 3 ) Nessuno può fare un’offerta per loro.

(4) I partecipanti all’asta non possono essere persone che non hanno depositato la cauzione dell’asta, se richiesto, né nell’asta ripetuta, l’aggiudicatario, che ha fatto sì che la precedente asta dello stesso oggetto dell’asta venisse sventata dallo stesso banditore; nessuno può fare un’offerta per loro. I dipendenti del pertinente Ufficio delle licenze commerciali e i dipendenti del Ministero dello sviluppo regionale (di seguito “il Ministero”) non possono mettere all’asta all’asta che sono autorizzati a ispezionare; nessuno può fare un’offerta per loro.

(5) I partecipanti all’asta non possono essere il banditore che organizza e conduce l’asta, una persona che è il suo corpo statutario o un membro del suo organo statutario o altro, il suo dipendente, banditore che esegue gli atti del banditore all’asta, e anche il curatore fallimentare, il liquidatore , l’amministratore, l’amministratore temporaneo o la persona che amministra la risoluzione ai sensi della legge sulla ripresa e la risoluzione dei mercati finanziari, se sono proponenti dell’asta; nessuno può fare un’offerta per loro.

(6) Una persona che, in relazione a una delle persone di cui al paragrafo 5, è una persona vicina a 3a ) , un partner, una persona controllata o una persona che forma con essa 3b ) non può essere una parte all’asta ; nessuno può fare un’offerta per loro.

(7)Se la natura dell’oggetto oggetto dell’asta non lo esclude, la partecipazione congiunta di più partecipanti all’asta è consentita ai fini dell’acquisizione congiunta dell’oggetto dell’asta. La condizione per la partecipazione congiunta all’asta è che prima dell’ingresso dei partecipanti congiunti nell’elenco dei partecipanti all’asta, una dichiarazione giurata di tutti i partecipanti all’asta congiunta sarà presentata al banditore, che includerà la determinazione delle future azioni nella vendita all’asta e l’autorizzazione del partecipante comune a rappresentare firmato da tutti i partecipanti comuni all’asta. Tranne che allo scopo di rappresentare la persona autorizzata a partecipare all’asta, nessuna restrizione contenuta in una dichiarazione delle parti all’asta o risultante dal loro eventuale accordo con il banditore o terze parti sarà efficace.

§ 4

rappresentazione

Il partecipante all’asta può essere rappresentato all’asta da un rappresentante sulla base di una procura scritta con una firma autenticata ufficialmente; un delegato può agire come partecipante all’asta.

§ 5

Esclusi alcuni oggetti e diritti d’asta

(1) Ai sensi della presente legge, le cose e i diritti che non possono essere eliminati sulla base di una decisione esecutiva di un tribunale o di un organo amministrativo statale non possono essere messi all’asta, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

(2) Le disposizioni della presente legge si applicano, mutatis mutandis, quando i titoli sono messi all’asta, a meno che una specifica regolamentazione legale che disciplina la conduzione degli affari sul mercato dei capitali non disponga diversamente.

§ 6

Condizioni speciali per il commercio del banditore

(1)Il banditore può essere una persona fisica registrata nel registro di commercio, una società commerciale o una cooperativa che soddisfi le condizioni stabilite nella presente legge e che sia stata concessa la licenza appropriata per gestire il commercio. L’ufficio delle licenze commerciali competente richiederà il parere del Ministero per il rilascio della concessione di vendita all’asta ai sensi della presente legge. Il Trade Licensing Office non può emettere una concessione senza l’opinione del Ministero in cui il Ministero afferma che il banditore ha i prerequisiti per svolgere attività di vendita all’asta e attività correlate. Nel suo parere, il Ministero valuterà i prerequisiti del banditore per svolgere attività di vendita all’asta e attività relative al rispetto delle leggi vigenti, garanzie degli interessi del firmatario, proprietario dell’asta, partecipanti all’asta e altre persone aventi diritti sull’argomento anche sulla base dei documenti presentati. le regole di base del processo di aste all’asta e attività correlate del banditore. Una persona stabilita nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, di un altro Stato costituente lo Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera che dimostri che, secondo la legge di uno Stato membro dell’Unione europea, un altro Stato che costituisce lo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera, ha il diritto di svolgere un’attività simile a quella di un responsabile d’asta. autorizzato a svolgere solo aste sul territorio della Repubblica ceca. Questa persona deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità per danni che potrebbero insorgere in relazione all’attività del banditore prima di iniziare la propria attività; questa persona non è soggetta ad altre condizioni speciali per il funzionamento del commercio del banditore.

(2) Entro 30 giorni dall’emissione della concessione, il Banditore è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione della propria responsabilità per danni che potrebbero sorgere in relazione alle attività del Banditore.

(3) Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, un appaltatore che effettua aste involontarie deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

a) se è una persona giuridica, il suo capitale sociale o il capitale sociale deve essere almeno CZK 5.000.000 e deve essere rimborsato nella sua interezza,

b) l’obbligo di cui al paragrafo 2 deve essere soddisfatto affinché l’importo della prestazione assicurativa sia di almeno 35.000.000 di CZK, un

c) è obbligato a far verificare le proprie dichiarazioni finanziarie da un revisore ai sensi di una specifica regolamentazione legale 4a ) .

(4) Se il firmatario è il fiduciario della massa fallimentare, egli non può partecipare all’asta come banditore. Se il firmatario è un trustee, che è un’entità giuridica, l’asta non deve essere eseguita da un banditore che è un partner in relazione al firmatario, una persona che forma un gruppo con lui, il suo corpo statutario o un membro del suo statuto o altro dipendente o un suo il firmatario è un partner. Se il firmatario è un fiduciario fallimentare che è una persona fisica, l’asta non deve essere eseguita dal banditore che è una persona vicina o un membro del rapporto del dipendente con il firmatario o il banditore di cui il firmatario è un partner, ente statutario o membro del suo statuto o altro organismo o il suo dipendente .

(5) Se la casa d’asta viola l’obbligo di rinunciare all’asta, sebbene sia obbligato a farlo, o ad uno degli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 4, tale violazione è considerata una grave violazione degli obblighi ai sensi della legge sulle licenze commerciali. 5 )

(6) Le condizioni speciali per l’esercizio delle attività del banditore non si applicano alle case d’asta – unità territoriali autonome, autorità dell’amministrazione statale e l’Ufficio per la rappresentanza dello Stato negli affari immobiliari.

§ 7

L’ispezione del rispetto delle condizioni per l’organizzazione e la conduzione di aste ai sensi della presente legge è effettuata dal Ministero, che controlla se e come il banditore soddisfa gli obblighi imposti dalla presente legge. L’ufficio delle licenze commerciali invia immediatamente una decisione definitiva sulla concessione di una concessione o la sua cancellazione al Ministero; il Ministero pubblicherà all’indirizzo principale i dati del banditore nella misura pubblicata dagli uffici delle licenze commerciali nel registro di commercio. 6 )

§ 8

banditore

(1) Solo la persona fisica che è legalmente competente e fisicamente idonea per questa attività può essere un banditore d’asta.

(2) Il banditore lancia un’asta, invita i partecipanti a fare un’offerta, concede un’offerta e disegna anche un sorteggio per un hit.

§ 9

Servizio di archiviazione

(1) Il banditore è obbligato a tenere registri adeguati e ad assicurare una conservazione efficace e sicura dei documenti relativi all’asta. Garantisce inoltre che i documenti dell’impresa siano depositati se sono oggetto di un’asta ai sensi di una regolamentazione speciale.

(2) Il banditore è tenuto a consentire l’accesso ai documenti archiviati ai sensi del paragrafo 1 al partecipante all’asta nel caso di un’asta a cui il partecipante ha partecipato, nonché ai dipendenti dell’Ufficio delle licenze commerciali autorizzati a ispezionare il commercio, i dipendenti del Ministero incaricati dell’ispezione dell’asta e dell’amministratore fiscale nei procedimenti fiscali.

§ 10

Invio e consegna di documenti e invio di importi monetari

(1) I documenti devono essere inviati per posta sotto forma di lettera inviata a mano con ricevuta di consegna; possono essere consegnati in un altro modo dimostrabile alle mani della persona a cui è destinato.

(2) Gli importi in contanti sono effettuati in contanti o inviati per posta nella forma di una spedizione in contanti consegnata a mano, mediante trasferimento da un conto presso una banca o un’unione di credito o altri mezzi non monetari; possono anche essere consegnati in un altro modo dimostrabile alle mani della persona che viene designata. Il banditore può anche accettare il pagamento tramite assegno o carta di credito.

§ 11

Marcare persone e cose

Le persone e le cose devono essere contrassegnate in modo da evitare confusione.

§ 12

Ulteriori condizioni per la procedura d’asta

(1) Il luogo, la data e l’ora dell’inizio dell’asta devono essere determinati in modo tale che la possibilità di partecipare all’asta non sia limitata.

(2) Il metodo di pagamento del prezzo, le condizioni per la consegna dell’oggetto dell’asta all’offerente e l’offerta minima devono essere determinati in relazione alle particolarità e al valore dell’oggetto dell’asta; essi non possono essere istituiti al fine di limitare l’interesse a partecipare all’asta.

(3) Il Banditore è obbligato a compilare i documenti inviati con dati o documenti stabiliti da regolamenti speciali sulla base di una richiesta da parte dell’Ufficio Catastale o del Gestore Indirizzo Centrale.

(4) Nel caso di aste immobiliari, la pubblicazione nel modo consueto è la pubblicazione sulla bacheca ufficiale dell’ufficio municipale, dell’ufficio del distretto urbano o del distretto della città in cui si trova la proprietà. La pubblicazione nel modo usuale si considera consegnata anche se il banditore consegna a queste autorità un avviso di vendita all’asta con una richiesta di pubblicazione sulla bacheca ufficiale e contemporaneamente pubblica almeno le informazioni di base sul territorio dell’unità territoriale autonoma. l’oggetto dell’asta, il luogo e l’ora dell’asta, l’offerta più bassa, l’offerta minima e il prezzo stimato o stabilito, nonché un’indicazione di dove è possibile trovare il testo completo dell’asta.

(5) Durante il corso dell’asta, i partecipanti all’asta e gli altri presenti all’asta non sono obbligati a disturbare il corso dell’asta comportandosi in modo contrario alla buona morale.

(6) Chiunque abbia pagato l’ammissione può essere presente all’asta. L’ammissione al giorno dell’asta è un massimo di 100 CZK a persona al giorno. Il biglietto d’ingresso selezionato fa parte del ricavato dell’asta.

§ 13

Stima il prezzo dell’elemento dell’asta

(1) Il banditore deve fornire una stima del prezzo dell’oggetto oggetto d’asta nel luogo e nel tempo abituali. Il preventivo non deve avere più di sei mesi il giorno dell’asta. Se si tratta di un immobile, un’impresa, 7 ) la sua unità organizzativa, 8 ) o una cosa dichiarata monumento culturale, 9 ) il prezzo dell’oggetto d’asta deve essere determinato dal parere di un esperto. 10 ) L’esperto deve anche valutare i difetti che non cessano di esistere come conseguenza del trasferimento di proprietà e adeguare di conseguenza il prezzo stimato.

(2) Dopo la precedente chiamata, al momento specificato nel presente invito, la persona che detiene l’oggetto dell’asta è obbligata a consentire la realizzazione del preventivo e l’ispezione dell’oggetto dell’asta. L’ora del tour deve essere impostata nella chiamata tenendo conto della natura dell’oggetto venduto, di solito tre settimane dopo l’invio della chiamata.

(3) Se la persona che detiene l’oggetto dell’asta non consente la stima o l’ispezione dell’oggetto oggetto dell’asta, la stima può essere effettuata sulla base dei dati disponibili a disposizione del banditore.

§ 14

Sicurezza dell’asta

(1) Il banditore ha il diritto di chiedere al partecipante dell’asta di depositare una cauzione.

(2) Il partecipante all’asta è obbligato a depositare una garanzia d’asta in contanti o una garanzia bancaria entro il termine specificato nell’avviso d’asta; il banditore è obbligato a consentire entrambi questi metodi, ma un pagamento in contanti solo fino al limite stabilito nella legge 10b sulla restrizione di cassa ) . Se il decreto sull’asta lo prevede, l’atto di garanzia deve essere emesso da una banca stabilita nella Repubblica ceca o da una banca straniera autorizzata ad operare in conformità con una regolamentazione speciale 10a ) nella Repubblica ceca. L’avviso di vendita all’asta può anche prevedere un periodo minimo di validità come condizione per l’accettazione della garanzia bancaria, ma non superiore a 160 giorni dalla data dell’asta a cui si applica la garanzia bancaria.

(3) Per il deposito della cauzione dell’asta, il partecipante all’asta deve disporre di un termine ragionevole, che non può essere inferiore alla metà del termine fissato per la pubblicazione dell’avviso dell’asta. In una comunicazione d’asta, il termine del termine per effettuare una garanzia d’asta in contanti al banditore o sotto forma di garanzia bancaria può essere fissato all’orario specificato precedente l’inizio dell’asta, ma non prima della sedicesima ora del giorno lavorativo immediatamente precedente l’asta. Salvo quanto diversamente specificato nell’avviso d’asta, il termine per il deposito della cauzione dell’asta termina quando inizia l’asta.

(4) La sicurezza dell’asta non può superare il 30% dell’offerta più bassa; tuttavia, non può superare i 1.500.000 CZK aumentati del 10% rispetto a un importo superiore a 5.000.000 di CZK.

§ 15

Tour del soggetto dell’asta

(1) Prima dell’inizio dell’asta, i partecipanti all’asta devono essere autorizzati a ispezionare l’oggetto dell’asta entro il termine specificato nell’avviso di asta. Il banditore determina la data di ispezione dell’oggetto dell’asta in relazione al deposito del bene mobile o all’ubicazione della proprietà.

(2) Se l’offerta più bassa supera CZK 1.000.000 o se è un immobile, un’impresa o la sua unità organizzativa, i partecipanti all’asta devono essere autorizzati a ispezionare l’oggetto dell’asta almeno in due termini specificati nell’avviso di asta, che non possono essere impostati nello stesso giorno.

(3) Tranne che per la prova dell’identità, altre condizioni potrebbero non essere associate all’ispezione dell’oggetto dell’asta; ciò non si applica alle condizioni associate alla protezione della vita e alla salute e alle condizioni derivanti dall’obbligo statutario di riservatezza, dagli obblighi stabiliti da una specifica regolamentazione legale 11 ) o dalla conservazione dei segreti aziendali.

(4) Se il proprietario o la persona che detiene l’oggetto dell’asta in possesso o in leasing non consente un’adeguata ispezione dell’oggetto dell’asta, l’ispezione deve essere eseguita il più possibile. Pertanto, l’asta non può essere invalidata.

§ 16

Restituzione della sicurezza dell’asta e dei fatti

(1) Se la cauzione dell’asta è stata depositata sul conto, il banditore deve restituire la garanzia dell’asta, compresi gli accessori, al partecipante dell’asta che non ha messo all’asta l’oggetto dell’asta senza indebito ritardo dopo l’asta.

(2) Se la cauzione dell’asta non è stata depositata sul conto, il banditore deve restituire la cauzione dell’asta depositata al partecipante dell’asta che non ha messo all’asta l’oggetto dell’asta senza indebito ritardo dopo l’asta.

(3) Il banditore è tenuto a restituire al partecipante la garanzia bancaria presentata dal partecipante dell’asta, che non ha messo all’asta l’oggetto dell’asta, senza indebito ritardo.

(4) I banditori, mediante i quali le persone autorizzate hanno attestato i loro diritti sull’argomento dell’asta o la creazione di crediti, devono restituirli a queste persone senza indebito ritardo dopo l’asta; tuttavia, se l’asta non termina con un martellamento, il banditore restituisce gli atti alle persone aventi diritto senza indebito ritardo dopo la scadenza del termine per la presentazione di una proposta di asta ripetuta o dopo l’asta ripetuta.

(5) Nel caso in cui l’asta venga abbandonata, il banditore deve restituire la cauzione dell’asta depositata senza indebito ritardo dopo che l’asta è stata cancellata.

§ 16a

Aste elettroniche

(1) L’asta può anche essere fatta elettronicamente.

(2) Un’asta elettronica ha luogo presso un indirizzo di una rete pubblica di dati in cui il trasferimento della proprietà o di altri diritti è effettuato tramite un dispositivo o software tecnico e il banditore è tenuto a garantire la trasmissione inequivocabile di messaggi di dati dai partecipanti all’asta.

(3) In un’asta elettronica, il banditore deve anche stipulare nell’avviso d’asta

(a) il metodo di registrazione degli offerenti, \ t

(b) il metodo dell’asta elettronica, \ t

(c) il momento di inizio e fine dell’asta elettronica, durante il quale la presentazione può essere aumentata,

d) il metodo per determinare l’aggiudicatario nel caso di cui all’articolo 23, paragrafo 10, paragrafo 47 (10) e all’articolo 47, paragrafo 11, terza frase,

(e) la data di esercizio del diritto di prelazione e i mezzi per comunicare la decisione di stabilire se il diritto di prelazione sia stabilito.

(4) Il Ministero stabilirà le condizioni per la procedura di asta elettronica in un decreto.

PARTE SECONDA

ASTA VOLONTARIA

§ 17

Disposizioni speciali

(1) Un’asta volontaria è un’asta effettuata su richiesta del proprietario. Altre persone possono anche presentare una proposta, anche se non sono comproprietari dell’asta.

(2) Le aste volontarie di beni mobili ai sensi della presente legge possono essere effettuate sulla base di una licenza commerciale rilasciata; le condizioni speciali per l’esecuzione delle attività del banditore non si applicano alla conduzione di aste volontarie di beni mobili.

(3) L’oggetto dell’asta può essere una cosa, una società 7 ) o una parte di esso o un altro collettivo, un insieme di cose, un appartamento o uno spazio non residenziale di proprietà di una regolamentazione legale speciale 11a ) e un diritto di proprietà trasferibile se la loro vendita all’asta è stata proposta condizioni stabilite dalla presente legge.

(4) Per “ proprietario” si intende anche una persona autorizzata a gestire l’oggetto dell’asta ed è autorizzata dal proprietario o, in base a una specifica regolamentazione legale, a disporre dell’oggetto d’asta, del liquidatore e dell’amministratore dell’insolvenza.

(5) Oggetti di valore culturale nel campo dell’archeologia e oggetti culturali e religiosi possono essere messi all’asta solo se accompagnati da un certificato di esportazione permanente 11b ) . Questioni su cui è vincolato il diritto di prelazione dello Stato ai sensi di speciali norme di legge 12 ), il diritto di prelazione dei comproprietari e le abitazioni e le strutture non residenziali con cui il diritto degli inquilini all’acquisizione di proprietà preferenziale o il diritto di prelazione dell’inquilino ai sensi di una regolamentazione speciale 13 ) è limitato, è possibile fare offerte solo se ciascuna delle persone autorizzate con l’asta ha espresso il proprio consenso sotto forma di una dichiarazione scritta recante la propria firma ufficialmente firmata e presentata alla casa d’asta prima che l’avviso dell’asta sia firmato. Questo consenso può essere subordinato al fatto che l’offerta più bassa non è inferiore al prezzo specificato nel consenso. Anche senza tale consenso, l’asta è ammissibile se è eseguita su richiesta del curatore fallimentare, se il curatore fallimentare ha chiesto alla persona autorizzata per iscritto di usare il suo diritto di prelazione o il diritto di acquisire preferibilmente l’oggetto dell’asta e questo diritto non è stato usato in tempo. Se un’asta viene effettuata ai sensi del presente paragrafo, non è consentito fissare la presentazione più bassa al di sotto del prezzo indicato in nessuna delle autorizzazioni concesse dai beneficiari, ridurre l’offerta più bassa o effettuare un’asta ripetuta; diritti secondo § 23 par.

(6) Il trasferimento della proprietà agli appartamenti e ai locali non residenziali all’offerente aggiudicatario sulla base di un’asta effettuata ai sensi del paragrafo 5 estingue i diritti di prelazione degli affittuari e i loro diritti di acquisire preferibilmente la proprietà di tali appartamenti e locali non residenziali, se non prima. Abitazioni in edifici di proprietà o in comproprietà di cooperative per le quali l’assistenza finanziaria, creditizia e di altro tipo è stata fornita in base a disposizioni legislative speciali 13a ) , se la cooperativa era obbligata a stipulare un contratto per il trasferimento di un’abitazione con una persona fisica da un membro della cooperativa, che ai sensi della normativa speciale 13b ) invitato la cooperativa a concludere un accordo di trasferimento per questo appartamento, non è possibile mettere all’asta.

(7)L’asta volontaria di beni immobili non limitata ai diritti di prelazione nel registro immobiliare e beni mobili la cui proprietà è limitata dal diritto di prelazione registrato nei certificati di proprietà e necessari per trattare la proprietà non può essere messa all’asta. Ciò non si applica se ciascuna delle persone autorizzate con la loro vendita all’asta esprime il proprio consenso sotto forma di una dichiarazione scritta recante la propria firma autenticata e presentata alla casa d’asta prima della firma dell’avviso dell’asta. Anche senza tale consenso, l’asta è ammissibile se è proposta dal curatore fallimentare. Se un’asta è detenuta con il consenso dei beneficiari, non è consentito fissare l’offerta più bassa al di sotto del prezzo indicato in nessuno dei consensi così concessi, ridurre l’offerta più bassa o effettuare un’asta ripetuta; tuttavia, i diritti di cui all’articolo 23 (11) non sono interessati.

(8) Gli articoli nei confronti dei quali è stato esercitato il diritto di ritenzione non possono essere messi all’asta.

(9) Se il diritto agli immobili, alle attività o alla sua unità organizzativa è collegato a diritti di proprietà trasferibili, la procedura deve essere simile all’asta di immobili, imprese o unità organizzative; in altri casi, procedere come nell’asta dei beni mobili.

§ 18

La remunerazione del banditore

(1) La remunerazione del banditore viene concordata.

(2) Il banditore ha il diritto di riscuotere il compenso per l’esecuzione dell’asta dal firmatario e nel caso dell’asta dei beni mobili anche dall’offerente. L’importo della retribuzione percepita dal firmatario o il metodo di determinazione o accordo che l’asta sarà effettuata per il firmatario a titolo gratuito devono essere concordati nel contratto sull’asta. L’ammontare della retribuzione percepita dall’offerente o il metodo di determinazione, la sua durata o l’accordo che l’asta sarà resa gratuita all’offerente dovranno essere indicati nell’avviso d’asta.

(3) Se il firmatario è un amministratore di insolvenza, la remunerazione del banditore non può superare il 10% del prezzo ottenuto mediante asta, ma non superiore a 1.000.000 CZK aumentato dell’1% del prezzo ottenuto mediante aste superiori a 10.000.000 di CZK.

§ 19

Contratto per l’esecuzione dell’asta

(1) L’asta può essere effettuata solo sulla base di un contratto scritto per l’esecuzione dell’asta, che deve essere concluso dal firmatario con il banditore; questo non si applica nel caso di proprietà statale, se l’autorità statale è un ente amministrativo statale e l’Ufficio di rappresentanza dello Stato in materia di proprietà, o se è una proprietà di un’unità territoriale autonoma, se il tutto è un banditore o se il richiedente è un richiedente.

(2) Il contratto d’asta deve contenere un’indicazione che l’asta è volontaria, il firmatario, il banditore e l’oggetto dell’asta, l’offerta più bassa, il periodo di pagamento del prezzo raggiunto dall’asta superiore a 500.000 CZK, l’importo della remunerazione o il metodo della sua determinazione o accordo che l’asta sarà effettuata gratuitamente per il firmatario. Se più offerenti che non sono comproprietari dell’oggetto d’asta stipulano congiuntamente un accordo d’asta con il responsabile del collocamento, il contratto che disciplina i loro rapporti reciproci relativi all’asta e i suoi risultati devono essere allegati al presente contratto.

(3) Se il banditore ha il diritto di ridurre l’offerta più bassa, l’accordo sull’asta deve includere anche un accordo su quanto può essere ridotta l’offerta più bassa.

(4) Nel caso di un’asta di un immobile, un’impresa o la sua unità organizzativa, le firme del firmatario e del responsabile del collocamento devono essere verificate ufficialmente nel contratto sull’asta.

(5) Se il richiedente dell’asta è una persona che è obbligata a procedere in conformità con una regolamentazione legale speciale al momento dell’assegnazione dei contratti, 14 ) la sua procedura che conduce alla conclusione di un contratto di vendita all’asta è regolata dalla presente legge; l’obbligo pecuniario futuro ai sensi del contratto è il costo stimato dell’asta.

(6) La remunerazione del banditore concordata nel contratto d’asta non può essere ulteriormente aumentata.

(7) Se il contratto concluso tra il firmatario e il responsabile del collocamento non contiene i requisiti, non è valido.

§ 20

Ordine d’asta

(1) Il banditore deve dichiarare l’asta all’asta, dichiarando:

(a) che l’asta è volontaria e, se si tratta di un’asta ripetuta,

(b) la designazione del banditore;

(c) il luogo, la data e l’ora dell’inizio dell’asta, \ t

d) designazione e descrizione dell’oggetto dell’asta e dei suoi accessori, diritti e obblighi relativi all’oggetto dell’asta vincolante e relativi, se incidono materialmente sul valore dell’oggetto oggetto dell’asta, una descrizione dello stato in cui si trova l’oggetto dell’asta, il suo prezzo stimato o stabilito, e l’oggetto dell’asta è un monumento culturale, e questo fatto

(e) l’ offerta più bassa e l’offerta minima che l’offerente può fare;

(f) se la composizione della cauzione dell’asta richiede il metodo e il termine per la sua composizione, il numero di conto e l’indirizzo del luogo in cui deve essere depositata la cauzione dell’asta, ciò che costituisce il deposito della cauzione dell’asta, l’importo della cauzione dell’asta e il metodo di restituzione; In alternativa, se una cauzione dell’asta può essere presentata con una carta di pagamento o un assegno,

(g) la modalità di pagamento del prezzo raggiunto dall’asta;

(h) la data e l’ora dell’ispezione dell’oggetto dell’asta, per le voci mobili anche il luogo di ispezione e le misure organizzative per garantire la ricerca;

(i) nel caso di un’asta comune, l’ordine in cui i vari articoli dell’asta sono messi all’asta;

j) le condizioni per la presentazione dell’oggetto dell’asta all’offerente,

k) qualsiasi avviso che l’informazione sull’argomento nell’avviso d’asta o la sua parte, in particolare sulla descrizione dell’oggetto dell’asta e sui diritti e gli obblighi dell’argomento dell’asta, sono indicati solo in base alle informazioni disponibili o che il richiedente garantisce le caratteristiche dell’oggetto oggetto dell’asta o è responsabile per i suoi difetti solo nella misura determinata dall’avviso di asta,

l) la scadenza per il pagamento del prezzo raggiunto dall’asta superiore a 500.000 CZK,

m) l’ ammontare della retribuzione percepita dall’offerente o il metodo di determinazione, la scadenza o l’accordo che l’asta sarà resa gratuita per l’aggiudicatario.

(2) Il banditore pubblica l’avviso d’asta nel modo in cui si riferisce all’oggetto dell’asta nel luogo abituale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’asta, salvo quanto diversamente indicato di seguito.

(3) Se l’oggetto dell’asta è un immobile, un’impresa o la sua unità organizzativa o se l’offerta più bassa supera CZK 100.000, il banditore pubblica l’avviso dell’asta in un modo coerente con l’oggetto dell’asta nella sede abituale e all’indirizzo centrale almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’asta.

(4) Il banditore ha il diritto di abbreviare il periodo di pubblicazione della notifica d’asta in modo appropriato per gli articoli dell’asta deperibili.

(5) Entro i termini specificati nei paragrafi da 2 a 4, il responsabile del collocamento invia l’avviso di vendita all’asta

(a) il proprietario,

b) persone che hanno il diritto di essere iscritte nel catasto immobiliare o nei documenti attestanti la titolarità dell’oggetto d’asta necessario per gestirlo,

c) se l’oggetto dell’asta è un immobile, un’impresa o la sua unità organizzativa, l’amministratore fiscale competente in base al luogo di residenza o alla sede del firmatario, se il richiedente è una persona fisica o secondo la sede legale del firmatario, se il richiedente è un’entità legale e l’amministratore delle imposte nel cui distretto si trova l’immobile, l’impresa o la sua unità organizzativa,

d) nel caso di un’impresa o della sua unità organizzativa, l’Ufficio per la protezione della concorrenza,

e) nel caso di una proprietà di una persona giuridica il cui fondatore, fondatore, socio o membro è uno stato, o un ente statale che esercita i diritti del fondatore, fondatore, partner o membro di tale persona giuridica.

(6) Il banditore è tenuto a mostrare l’avviso di vendita all’asta insieme a tutti i suoi emendamenti nella parte accessibile pubblicamente dell’edificio in cui l’asta ha luogo prima dell’inizio dell’asta.

(7) Una copia dell’avviso dell’asta depositata presso il banditore deve essere firmata dal firmatario; nel caso di beni immobili, la firma del firmatario deve essere ufficialmente verificata.

§ 21

Le condizioni e i dati dichiarati dal banditore nell’avviso d’asta non possono essere modificati successivamente. Ciò non si applica in caso di modifica dell’ambito dei diritti e degli obblighi in relazione all’oggetto vincolante dell’asta e relativo, o alla condizione in cui si trova l’oggetto dell’asta; in tal caso, il banditore è obbligato a redigere e aggiungere il supplemento alla nota di asta pubblicata senza indebito ritardo dopo aver appreso delle modifiche.

§ 22

Abbandonando l’asta

(1) Il banditore si astiene dal mettere all’asta al più tardi all’inizio dell’asta

(a) su richiesta scritta del proprietario;

b) se è accertato al banditore che il firmatario non è autorizzato a proporre l’esecuzione dell’asta,

c) se il contratto sull’asta non è valido, se il contratto sull’asta è annullato o se l’asta non può essere eseguita secondo i termini concordati nel contratto,

d) se le condizioni di cui ai punti 15 e 21 non sono soddisfatte,

e) se è stata avviata una procedura di insolvenza o se l’oggetto dell’asta o la sua parte è stato incluso nelle attività ai sensi di una specifica regolamentazione legale 14a ) , a meno che il firmatario non sia un amministratore dell’insolvenza,

f) se l’esecuzione di una decisione da parte di un organo giudiziario o di una pubblica amministrazione è stata ordinata mediante la vendita dell’asta o di una sua parte, o da un esecutore giudiziario mediante la vendita dell’asta o sua parte, a meno che il richiedente non sia un tribunale o un esecutore giudiziario in un procedimento ai sensi di una norma speciale 14b ) ,

g) in caso di conflitto tra l’asta volontaria e l’asta involontaria (sezione 42),

h) se una decisione esecutiva di un organo giurisdizionale o di un ente amministrativo statale è stata vietata nel disporre l’asta

i) se la licenza commerciale del banditore scade.

(2) Se il banditore è un organo dell’amministrazione statale, l’Ufficio per la rappresentanza dello Stato in questioni di proprietà o un’unità territoriale autonoma, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ad esso. a) a c) e i).

(3) Il responsabile del collocamento informa per iscritto la casa d’asta senza indebito ritardo della persona di cui all’articolo 20, paragrafo 5,dell’abbandono dell’asta e dei motivi per cui ha rinunciato all’asta. Se l’avviso di vendita all’asta è pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblica anche un avviso di abbandono dell’asta.

§ 23

Il corso dell’asta

(1) L’accesso ai locali in cui si svolgerà l’asta deve essere reso disponibile ai partecipanti all’asta, almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’asta, ai dipendenti del pertinente Ufficio delle licenze commerciali e ai dipendenti del Ministero responsabile dell’ispezione.

(2) I partecipanti all’asta sono obbligati a sfidare il banditore o il suo iscritto per provare la sua identità o la sua autorizzazione ad agire per conto del offerente, devono iscriversi nella lista dei partecipanti all’asta, e sono distribuiti, numero dell’asta, assumere il numero dell’asta; se è stata richiesta una cauzione dell’asta, i partecipanti all’asta sono obbligati a fornire la prova della sicurezza dell’asta nelle modalità specificate nell’avviso di vendita all’asta. Inoltre, gli offerenti sono tenuti a presentare la loro dichiarazione giurata affermando che non sono esclusi dall’asta. Anche i dipendenti del pertinente Ufficio delle licenze commerciali e i dipendenti del Ministero responsabili della condotta dell’asta sono indicati con la loro autorizzazione.

(3) Ad eccezione di quanto previsto dalla presente legge o da una regolamentazione legale speciale, i partecipanti all’asta e gli impiegati del pertinente ufficio delle licenze commerciali e i dipendenti del ministero incaricati di condurre l’asta non possono essere tenuti ad adempiere ad altre condizioni.

(4) Al pubblico deve essere consentito l’accesso ai locali dove si svolgerà l’asta, almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’asta.

(5) Qualsiasi persona che viene all’asta prima dell’inizio dell’asta e dimostra di soddisfare le condizioni per diventare un partecipante all’asta deve essere autorizzata a mettere all’asta.

(6) Il banditore è obbligato a dichiarare che sta lanciando l’asta. Immediatamente dopo, è obbligato a fare la citazione e dai suoi punti in primo luogo una dichiarazione dell’oggetto dell’oggetto dell’asta. Oltre a contrassegnare l’oggetto dell’asta, il contenuto della dichiarazione dell’asta deve includere anche un’indicazione del prezzo stimato o accertato nonché una descrizione di altri fatti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a). o (d) almeno un riferimento alla loro descrizione nell’avviso di asta.

(7) Se l’offerente all’asta è una persona la cui procedura per la conclusione del contratto di vendita all’asta è regolata da una legge speciale, 14 )l’offerta più bassa è almeno la metà della stima del prezzo dell’oggetto oggetto d’asta.

(8) Il banditore può ridurre l’importo dell’offerta minima durante l’asta.

(9) Se gli offerenti fanno un’offerta più alta, l’offerta viene aumentata. Se l’offerente non ha fatto un doppio invito e una dichiarazione: “Se uno dei partecipanti all’asta non fa un’offerta più alta dell’ultima offerta fatta dall’offerente (che indica l’offerente che ha fatto l’offerta più alta), gli darò un’offerta” deposito più alto, annunciando il banditore ancora una volta, l’ultimo invio e dopo la terza chiamata sarà aggiudicato un offerente che ha fatto l’offerta più alta. Effettuando l’offerta, l’offerente è vincolato.

(10) Se più offerenti fanno un’offerta allo stesso tempo e se il deposito non è più alto, il banditore decide a sorte su chi concedere l’offerta.

(11) Se uno dei partecipanti all’asta ha diritto di prelazione all’argomento dell’asta e se lo sottopone al banditore tramite documenti o le loro copie certificate fino all’inizio dell’asta, non è vincolato dall’offerta specificata; se l’offerente fa l’offerta allo stesso tasso del miglior offerente, l’offerente gli assegnerà un’offerta.

(12) Se l’offerta più bassa non è stata effettuata, l’offerente ridurrà l’offerta più bassa per l’importo concordato nel contratto d’asta.

(13) La vendita all’asta termina con la concessione di un martellamento.

(14) Se né l’offerta più bassa è stata fatta, né l’offerta più bassa è stata fatta dopo che l’asta è stata effettuata, il banditore deve terminare l’asta.

§ 24

Sconfitta e invalidità dell’asta

(1) Un aggiudicatario che ha sventato un’asta non acquisisce la proprietà dell’oggetto oggetto dell’asta.

(2) Il responsabile del collocamento informa senza indebito ritardo il responsabile della procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 5, della sconfitta dell’asta Il banditore pubblica l’avviso dell’asta senza indebiti ritardi in maniera analoga a quella dell’asta. Se l’avviso di vendita all’asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblicherà anche un avviso per contrastare l’asta.

(3) Chiunque a cui siano stati pregiudicati in modo sostanziale l’asta e partecipi all’asta, il firmatario, una persona avente diritto al diritto di prelazione sull’argomento dell’asta, una persona avente diritto al diritto di acquisizione preferenziale dell’argomento dell’asta o una persona il cui progetto è stato vietato dalla decisione esecutiva l’oggetto dell’asta può proporre al tribunale che il tribunale annullasse l’asta se il banditore non abbandonasse l’asta, anche se era obbligato a farlo, se la persona messa all’asta all’asta o se le condizioni di cui al punto 12 non fossero soddisfatte Paragrafi 1 e 2, Sezione 14 (3), Sezione 17 (5) e (6), Sezione 19, Articolo 20, Sezione 23 (1) a (10), Sezione 25 e Sezione 26 (1) e (2), o aste escluse articoli all’asta. Se il diritto di determinare l’invalidità dell’asta non viene esercitato entro 3 mesi dalla data dell’asta, esso scade.

(4) L’ invalidità di un’asta non può essere pronunciata a causa dell’avvio ritardato dell’asta, se la causa dell’avvio ritardato dell’asta era la detenzione di un’altra asta da parte dello stesso banditore nello stesso luogo.

(5) Il responsabile del collocamento informa senza indebito ritardo le persone di cui alla sezione 20, paragrafo 5, circa l’invalidità dell’asta, che procede senza indebito ritardo alla comunicazione di nullità dell’asta per almeno 30 giorni secondo le consuete modalità. Se l’avviso di asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblicherà anche un avviso di nullità dell’asta.

§ 25

Asta ripetuta

(1) L’ asta ripetuta deve essere effettuata sulla base di un’asta ripetuta conclusa tra il richiedente dell’asta precedente e il banditore che ha effettuato l’asta precedente se l’oggetto dell’asta non è stato messo all’asta o se l’offerente è stato sventato; in tal caso, il banditore non deve fornire una nuova stima del soggetto dell’asta se ha una stima non superiore a un anno prima dell’asta ripetuta. Il contratto di asta ripetuto deve essere concluso entro 10 giorni dalla consegna del rapporto dell’asta o dalla notifica della sconfitta dell’asta.

(2) Un’asta ripetuta non può essere effettuata se il banditore ha abbandonato l’asta o se l’asta non era valida.

(3) La conclusione di un contratto per aste ripetute non è una condizione per eseguire un’asta ripetuta se si tratta di uno stato o un’unità territoriale autonoma, se l’autorità pubblica è un ente amministrativo statale o l’Ufficio della Rappresentanza del governo negli affari immobiliari o l’Autorità di governo territoriale.

(4) Se un avviso di asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblica un avviso di asta ripetuta con i requisiti di cui al § 20 par. da (a) a (f) all’indirizzo centrale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’asta.

§ 26

Asta comune

(1) Nel caso di un’asta di beni mobili e l’offerta più bassa per ciascuno di essi non supera CZK 1.000.000, possono essere messi all’asta in un’asta congiunta; il banditore è tenuto a determinare l’ordine in cui saranno messi all’asta. La chiamata viene effettuata separatamente per ciascun articolo dell’asta. Il numero d’ordine dell’oggetto oggetto d’asta deve essere indicato anche nella chiamata.

(2) L’inizio di un’asta congiunta è una dichiarazione del banditore che sta lanciando un’asta congiunta.

(3) L’asta congiunta termina con la concessione di un martello all’ultimo oggetto dell’asta, o dal banditore che chiude l’asta, poiché né l’offerta più bassa né l’offerta più bassa sono state fatte anche dopo l’offerta per l’oggetto dell’asta, che è l’ultimo . Le aste ripetute possono anche essere progettate per singoli articoli d’asta che non sono stati messi all’asta o dove l’asta è stata sventata. Le altre disposizioni della presente legge si applicano mutatis mutandis.

§ 27

Protocollo d’asta

(1) Al completamento dell’asta, il banditore deve, senza indebito ritardo, redigere una relazione sull’asta effettuata.

(2) Nel protocollo sull’asta, il banditore deve indicare:

a) data, luogo e ora dell’asta; deve inoltre indicare che l’asta è volontaria; se è un’asta ripetuta, lo dichiarerà anche

b) designazione dell’oggetto dell’asta e dei suoi accessori, diritti e obblighi in materia di vincolo dell’asta e relativi, stato in cui si trova l’oggetto dell’asta e stima del suo prezzo,

(c) la designazione dell’offerente e, se del caso, la designazione dell’ex proprietario;

(d) l’ offerta più bassa;

e) designazione di banditore e banditore d’asta, o banditori d’asta,

(f) la designazione dell’offerente;

(g) il prezzo raggiunto mediante la vendita all’asta;

h) una copia firmata dell’atto di vendita all’asta e le eventuali modifiche (sezione 20 (7) ) devono far parte del protocollo.

(3) Il banditore, il responsabile del collocamento e il banditore devono firmare il rapporto dell’asta. Se l’offerente rifiuta di firmare il protocollo d’asta, l’offerente deve indicarlo nel protocollo.

(4) Se l’asta viene chiusa perché non è stata effettuata la richiesta più bassa, il banditore deve, senza indebito ritardo, redigere una relazione sull’asta; per i suoi particolari, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.

(5) Nel caso di un’asta congiunta, il banditore deve redigere un protocollo durante l’asta; gli offerenti di ciascun articolo dell’asta devono poter firmare il protocollo immediatamente dopo la vendita all’asta.

(6) Il banditore deve inviare il protocollo dell’asta entro 5 giorni dalla data dell’asta alle persone di cui alla sezione 20 (5).

(7) Se un avviso di asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblica i dati di cui al paragrafo 2, lettera a). a), b), e); il banditore pubblicherà anche il prezzo dell’asta o il fatto che l’offerta più bassa non è stata fatta.

§ 28

Proventi dell’asta e costi di asta

(1) Le spese d’asta saranno pagate dai proventi dell’asta, salvo diversamente stipulato o altrimenti concordato nell’asta.

(2) Se l’oggetto dell’asta non viene messo all’asta o se i proventi dell’asta non sono sufficienti a coprire i costi dell’asta, l’offerente paga i costi dell’asta o la parte restante dello stesso, a meno che il contratto d’asta stabilisca che il banditore sostiene i costi dell’asta.

(3) Se l’asta viene sventata dall’offerente, la cauzione dell’asta depositata dall’offerente, compresi i suoi accessori, deve essere utilizzata per i costi dell’asta contrastata. Se un’asta ripetuta ha luogo, il resto dell’asta depositata dal vincitore dell’asta che ha causato l’asta viene regolato al costo dell’asta ripetuta. Dopo il pagamento delle spese d’asta e la vendita all’asta ripetuta, la parte rimanente viene restituita all’offerente che ha causato la sconfitta dell’asta.

(4) L’offerente che ha causato il blocco dell’asta è tenuto, a richiesta della copiatrice, a pagare la parte dei costi d’asta non coperta dalla cauzione d’asta da essa depositata; ciò vale anche per i costi di aste ripetute a seguito dell’opposizione dell’asta precedente da parte dell’offerente.

(5) I costi sostenuti dal banditore senza vendita all’asta sono a carico del richiedente, a meno che nel contratto d’asta non sia stato concordato che il banditore sostiene tali costi. Il firmatario non rimborsa tali costi se l’asta non è stata messa all’asta per motivi.

§ 29

Rimborso del prezzo raggiunto tramite asta

(1) Il prezzo ottenuto mediante asta non può essere ulteriormente ridotto.

(2) La sicurezza dell’asta e i suoi accessori devono essere compensati dall’offerente per il prezzo ottenuto all’asta. L’aggiudicatario è obbligato a pagare la parte restante del prezzo al banditore entro 10 giorni dalla fine dell’asta, a meno che non sia fissato un altro termine per il pagamento del prezzo raggiunto dall’asta.

(3) Se il prezzo ottenuto dalla vendita all’asta non è superiore a 200.000 CZK, l’aggiudicatario è obbligato a pagare il prezzo ottenuto mediante asta immediatamente dopo l’asta.

(4) Se il prezzo ottenuto mediante asta è superiore a 500.000 CZK, l’aggiudicatario è obbligato a pagare il prezzo ottenuto mediante asta entro il periodo specificato nel decreto dell’asta, che non può essere

(a) meno di 10 giorni dalla data della fine dell’asta;

b) inferiore a 30 giorni e superiore a 90 giorni dalla data della fine dell’asta, nel caso di un’asta avviata su richiesta del curatore fallimentare.

(6) Se una cauzione dell’asta sotto forma di una garanzia bancaria è stata depositata dall’offerente, l’aggiudicatario è obbligato a pagare il prezzo ottenuto mediante asta per intero entro il periodo specificato ai paragrafi da 2 a 4; il banditore è obbligato a restituire l’atto di garanzia all’offerente senza indebito ritardo dopo il pagamento del prezzo raggiunto dall’asta.

(7) Il prezzo d’asta non può essere compensato mediante compensazione. Il pagamento della cambiale è inammissibile.

§ 30

Acquisizione della proprietà

(1) Se l’offerente ha pagato il prezzo raggiunto mediante asta entro il termine previsto, la proprietà dell’oggetto oggetto dell’asta deve essere trasferita al momento della concessione dell’impatto.

(2) Nel caso di un’impresa, tutti i diritti e gli obblighi, compresi i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, il diritto di utilizzare il nome commerciale associato all’impresa, a meno che ciò sia contrario alla legge o ai diritti di terzi, e diritti di proprietà industriale, passano all’offerente. e altre proprietà intellettuali relative all’attività dell’impresa messa all’asta, a meno che ciò non sia contrario alla natura dei diritti di proprietà industriale o di altro tipo o all’esercizio di tali diritti. Nel caso di un’unità organizzativa, tutti i diritti e gli obblighi relativi a questa componente, compresi i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, passano all’offerente.

(3) Nel caso di vendita all’asta di un’impresa o della sua unità organizzativa, il richiedente è responsabile per l’adempimento degli obblighi che sono passati con la proprietà dell’impresa o della sua unità organizzativa all’offerente.

§ 31

Acquisizione della conferma di proprietà

(1) Il banditore deve emettere senza indebito ritardo all’offerente, che ha acquisito la proprietà dell’asta ai sensi del § 29, una conferma scritta dell’acquisto della proprietà dell’oggetto oggetto dell’asta. La conferma scritta deve indicare l’oggetto dell’asta, l’ex proprietario, il banditore e l’aggiudicatario; il documento che conferma la data e il metodo di pagamento del prezzo ottenuto all’asta deve essere allegato all’acquisizione del certificato di proprietà. Se la cosa mobile non viene messa all’asta, la firma del banditore deve essere ufficialmente certificata all’acquisizione della proprietà.

(2) Nel caso di un immobile, un’impresa o la sua unità organizzativa, l’aggiudicatario riceve due copie del certificato di acquisto della proprietà.

(3) Nel caso di un immobile che è oggetto di iscrizione nel registro fondiario, il Banditore deve inviare al Registro fondiario pertinente una copia del certificato di acquisto della proprietà.

(4) Una copia del certificato di acquisto di proprietà deve includere una copia del rapporto dell’asta, inclusa una copia firmata dell’avviso dell’asta (sezione 20 (7)).

§ 32

Consegnare l’oggetto dell’asta

(1) Se l’offerente ha acquisito la proprietà dell’asta, il banditore è tenuto, alle condizioni stipulate nell’avviso di asta, l’oggetto dell’asta e i documenti che certificano la proprietà e sono tenuti a consegnare l’oggetto oggetto dell’asta o altri diritti dell’offerente contro l’oggetto dell’asta. ; l’aggiudicatario confermerà l’accettazione dell’asta per iscritto.

(2) Nel caso di un immobile, un’impresa o la sua unità organizzativa, l’ex proprietario deve consegnare l’oggetto dell’asta sulla base della presentazione del certificato di proprietà e della prova dell’identità dell’offerente secondo le condizioni specificate nell’avviso d’asta senza indebito ritardo. Il Banditore è obbligato a redigere un protocollo al momento di consegnare l’oggetto dell’asta sul posto; nel protocollo, oltre alla designazione dell’ex proprietario, banditore, banditore e oggetto dell’asta, deve specificare in particolare una descrizione dettagliata della condizione in cui l’oggetto dell’asta, compresi i suoi accessori, è stato allegato all’oggetto dell’asta.

(3) Il protocollo sulla consegna dell’argomento dell’asta deve essere firmato dal precedente proprietario, dal banditore e dal banditore. Una copia del rapporto sarà ricevuta dall’ex proprietario e due copie saranno consegnate all’offerente vincitore.

(4) Tutti i costi associati alla consegna e all’accettazione dell’oggetto oggetto dell’asta sono a carico dell’offerente aggiudicatario. Questo obbligo non si applica ai costi che altrimenti non sarebbero stati sostenuti se l’ex proprietario o il banditore li ha indotti a farlo, o se sono stati sostenuti dall’incidente che li ha riguardati.

(5) Il rischio di danni all’oggetto dell’asta passa dal firmatario all’offerente il giorno della consegna dell’oggetto dell’asta; nello stesso giorno, l’acquirente è responsabile per i danni causati in relazione all’oggetto dell’asta. Se l’offerente è in ritardo con la presa in consegna dell’oggetto dell’asta, l’offerente si assume il rischio di danni e responsabilità per danni.

§ 33

Le servitù

I diritti dei beneficiari di servitù legati all’argomento dell’asta non sono influenzati dal trasferimento di proprietà.

§ 34

Diritti che assicurano crediti

(1) Il trasferimento della proprietà all’oggetto dell’asta non pone fine ai privilegi e agisce contro l’offerente; questo vale anche per i diritti derivanti dalle restrizioni al trasferimento immobiliare. I crediti garantiti da questi diritti, se non sono ancora dovuti, non diventano la data di trasferimento della proprietà dell’oggetto dell’asta dovuta.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano a meno che un regolamento giuridico speciale non disponga altrimenti.

§ 35

Consegnare il ricavato dell’asta

Il banditore deve consegnare il ricavato dell’asta dopo il pagamento delle spese di asta senza indebito ritardo dopo il pagamento del prezzo ottenuto all’asta all’asta all’offerente, salvo diverso accordo tra il banditore e l’attore. Se un’asta è stata presentata su proposta di diversi firmatari che non erano comproprietari dell’oggetto d’asta, il banditore consegnerà l’asta a ciascun firmatario per l’importo concordato nel contratto sulle reciproche relazioni di questi firmatari, concluso ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, a meno che il banditore e qualcos’altro per il firmatario.

PARTE TERZA

ASTA NON VOLONTARIA

§ 36

Disposizioni speciali

(1) Un’asta involontaria è un’asta effettuata su richiesta di un creditore dell’asta il cui reclamo è aggiudicato da una decisione giudiziale esecutiva o un lodo arbitrale esecutivo 15 ) o supportato da un atto notarile esecutivo contenente le indicazioni previste da una norma legale speciale 16 ) o sostenuto da un’altra decisione esecutiva il cui la prestazione è consentita dalla legge, comprese le valutazioni di pagamento e le relazioni di arretrati.

(3) Un creditore dell’asta è una persona il cui credito è garantito da un pegno sull’argomento dell’asta, compreso un pegno giudiziario, e se l’oggetto dell’asta è un’unità in casa, il responsabile dell’amministrazione della casa e del terreno 19 ) in relazione ai crediti relativi all’amministrazione della casa e atterrare al proprietario dell’unità. Se un’autorità che mette all’asta è un ente dell’amministrazione statale o un altro ente, è esentato dall’obbligo di segretezza nella misura necessaria per eseguire l’asta.

(4) L’oggetto dell’asta può essere qualsiasi cosa che può essere un impegno ai sensi di una regolamentazione legale speciale 16a ) . Ciò non pregiudica la sezione 5 (2). L’oggetto dell’asta non può essere oggetto di valore culturale nel campo dell’archeologia e oggetto di valore culturale di natura sacra e cultuale, che non è certificato per l’esportazione permanente.

(5) Per debitore si intende una persona il cui obbligo è garantito dal diritto all’oggetto dell’asta.

(6) Il debitore e il suo coniuge non possono essere partecipanti involontari all’asta, così come persone a cui non è consentito acquisire la proprietà delle cose possedute dal debitore; 17 ) nessuno può mettere all’asta per loro.

(7) Se il debitore è una persona giuridica, i partecipanti all’asta non devono essere organi statutari e membri dell’organo statutario o di vigilanza del debitore; nessuno può fare un’offerta per loro.

§ 37

Privilegi per banditori speciali

(1) Durante la preparazione di un’asta, il Banditore avrà il diritto di ispezionare i file e gli altri documenti degli enti amministrativi statali e degli enti territoriali di autogoverno e negli archivi del tribunale o dell’arbitratore riguardanti l’oggetto dell’asta nella stessa misura del proprietario, nonché nei documenti riguardanti l’oggetto dell’asta posseduta dal proprietario e il proprietario è obbligato a fornire al responsabile del collocamento la cooperazione necessaria a tal fine, a condizione che il banditore dimostri il contratto concluso per l’esecuzione dell’asta con le firme verificate ufficialmente; ciò non pregiudica l’obbligo legale di riservatezza. Il Banditore è obbligato a mantenere la riservatezza sui fatti accertati, a meno che una specifica regolamentazione legale non disponga altrimenti.

(2) Il proprietario dell’oggetto dell’asta, così come ogni persona che abbia diritto all’argomento dell’asta, è obbligato a informare il banditore, senza indebito ritardo, su sua richiesta di qualsiasi informazione a lui nota sull’argomento dell’asta, nonché i diritti e gli obblighi dell’asta vincolante dell’asta ; le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis al rispetto della condizione relativa al contratto d’asta.

(3) Su richiesta del Banditore, i creditori sono obbligati a fornire la necessaria cooperazione per determinare l’autenticità e l’ammontare dei crediti.

§ 38

La remunerazione del banditore

L’importo negoziato della remunerazione del banditore, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, non può superare il 10% del prezzo ottenuto all’asta; tuttavia, è di almeno CZK 1.000 e al massimo CZK 1.000.000 aumentati dell’1% del prezzo ottenuto vendendo all’asta oltre 10.000.000 di CZK.

§ 39

Contratto per l’esecuzione dell’asta

(1) L’asta può essere effettuata solo sulla base di un contratto scritto per l’esecuzione dell’asta, che deve essere concluso dal firmatario con il banditore.

(2) Il contratto di asta deve contenere un’indicazione che si tratta di un’asta involontaria, del richiedente, del banditore e dell’asta, dell’offerta più bassa, dell’importo della remunerazione o delle modalità della sua determinazione o accordo che l’asta sarà effettuata gratuitamente. Inoltre, il contratto sull’asta deve includere anche la designazione del proprietario dell’oggetto d’asta, il pledger, se la persona è diversa dal proprietario dell’oggetto dell’asta e del debitore, il motivo per cui l’asta è proposta, e il periodo entro il quale verrà inviata la notifica dell’esecuzione del contratto di esecuzione inviti ad asta (di seguito “avviso d’asta”).

(3) I documenti devono essere allegati al contratto comprovante l’esecutività del diritto del creditore dell’asta, il documento comprovante la sicurezza del credito da parte di un pegno sull’oggetto dell’asta e documenti comprovanti il ​​verificarsi del credito e la sua scadenza, a meno che tali fatti non provengano dal documento comprovante l’esecutività del diritto del creditore dell’asta.

(4) Se il banditore è una persona giuridica, non può stipulare un contratto d’asta con il richiedente dell’asta involontaria, che è l’entità controllante del banditore, controllata da lui o che agisce di concerto con lui. In caso di violazione di questa disposizione, il contratto è nullo.

(5) Il banditore non può stipulare un contratto d’asta con il proponente dell’asta involontaria, che è il suo coniuge o una persona a lui vicina. In caso di violazione di questa disposizione, il contratto è nullo.

(6) Il banditore e il richiedente dell’asta involontaria non possono essere la stessa persona.

(7) Le firme del firmatario e del banditore sul contratto per l’asta devono essere verificate ufficialmente in modo che il contratto sia firmato dal firmatario e dal banditore d’asta dinanzi all’organismo responsabile della legalizzazione.

(8) Se il richiedente dell’asta è una persona che è obbligata a procedere in conformità con una normativa speciale durante l’aggiudicazione dei contratti, 14 ) la sua procedura che porta alla conclusione di un contratto di vendita all’asta è regolata dal presente regolamento; l’obbligo pecuniario futuro ai sensi del contratto è il costo stimato dell’asta.

(9) La retribuzione della casa d’asta concordata nel contratto d’asta non può essere ulteriormente aumentata e il motivo per cui viene proposta l’asta non può essere modificato successivamente. Gli allegati al contratto sull’asta devono essere in originale o in una descrizione ufficialmente certificata e non possono essere modificati, modificati o modificati a posteriori.

(10) Se il contratto concluso tra il firmatario e il responsabile del collocamento non contiene i requisiti, non è valido. Se il banditore non rispetta il termine per l’invio dell’avviso d’asta, il firmatario ha il diritto di recedere dal contratto sull’asta.

(11) Se il firmatario presenta una petizione per l’esecuzione giudiziaria dello stesso credito e lo stesso oggetto di asta, il contratto per l’esecuzione dell’asta involontaria non può essere validamente concluso, e se questo contratto è già stato concluso, la petizione per l’esecuzione giudiziaria della decisione presentata in queste condizioni diventa invalido dal firmatario.

§ 40

Avviso dell’asta

(1) Il banditore deve inviare una comunicazione scritta dell’asta al debitore pignoratizio, al creditore pignoratizio, al debitore e ai creditori dell’asta entro il periodo concordato nel contratto d’asta.

(2) L’avviso di vendita all’asta deve contenere la designazione del banditore, l’offerente dell’asta e l’oggetto dell’asta, nonché il motivo per cui viene proposta l’asta.

(3) Se una notifica di un’asta viene consegnata al pegno, gli atti giuridici fatti dal creditore pignoratizio con il quale cedere l’oggetto dell’asta al momento della consegna di tale avviso ingombreranno, ingombreranno, stipuleranno un contratto di locazione o creeranno nuovi obblighi all’oggetto dell’asta riducendone il valore o limitando la possibilità di disporre di con l’oggetto dell’asta; questo non si applica se l’oggetto dell’asta non è stato messo all’asta o se l’asta è stata sventata e le aste ripetute non si svolgono, se il banditore ha abbandonato l’asta o se l’asta non è valida. La disposizione della prima frase si applica mutatis mutandis agli atti giuridici del debitore.

§ 41

Marcatura della proposta per l’asta nel catasto immobiliare

(1) Se l’oggetto dell’asta è una proprietà che è oggetto di iscrizione nel registro fondiario, il Banditore deve inviare un avviso di asta con la firma di un Banditore ufficialmente firmata all’Ufficio del registro fondiario per la registrazione della proposta presentata per l’esecuzione dell’asta involontaria della proprietà al registro fondiario contemporaneamente alla notifica di al proprietario, al pegno, al debitore e al pegno.

(2) Se l’oggetto dell’asta è una proprietà soggetta a registrazione nel registro fondiario e se l’asta non è stata messa all’asta o se l’asta non è stata ripetuta, il Banditore deve informare il Banditore senza indebito ritardo. ufficio catastale; la firma del banditore deve essere ufficialmente certificata.

§ 42

Uno scontro di aste

(1) Se vengono conclusi diversi contratti per l’esecuzione di aste involontarie dello stesso oggetto d’asta, l’asta deve essere eseguita sulla base del primo contratto effettivo.

(2) Se i contratti per l’esecuzione di aste involontarie e volontarie dello stesso oggetto d’asta sono conclusi, l’asta è volontaria se l’avviso di asta è stato consegnato volontariamente al proprietario dell’oggetto d’asta, il pegno e il debitore volontariamente prima dell’inizio dell’asta.

(3) Se non è possibile accertare quale dei contratti per l’esecuzione dell’asta involontaria sia stato effettivo prima, e se i firmatari non sono d’accordo, l’asta non può essere eseguita.

Ordine d’asta

§ 43

(1) Il banditore deve dichiarare l’asta all’asta, dichiarando:

(a) che si tratti di un’asta involontaria e, nel caso di un’asta ripetuta, tale circostanza,

b) la designazione del banditore, del richiedente, del proprietario dell’oggetto d’asta, del debitore o del pledger se è diverso dal proprietario dell’oggetto d’asta,

(c) il luogo, la data e l’ora dell’inizio dell’asta, \ t

d) designazione e descrizione dell’oggetto dell’asta e dei suoi accessori, diritti e obblighi relativi all’oggetto dell’asta vincolante e relativi, se incidono materialmente sul valore dell’oggetto oggetto dell’asta, una descrizione dello stato in cui si trova l’oggetto dell’asta, il suo prezzo stimato o stabilito, e l’oggetto dell’asta è un monumento culturale, e questo fatto

(e) l’ offerta più bassa e l’offerta minima che l’offerente può fare;

(f) se la composizione della cauzione dell’asta richiede il metodo e il termine per la sua composizione, il numero di conto e l’indirizzo del luogo in cui deve essere depositata la cauzione dell’asta, ciò che costituisce il deposito della cauzione dell’asta, l’importo della cauzione dell’asta e il metodo di restituzione;

g) se il pagamento del prezzo ottenuto mediante asta con carta di credito o assegno è consentito; il metodo di pagamento del prezzo raggiunto dall’asta non deve essere inutile per l’aggiudicatario,

(h) la data e l’ora dell’ispezione dell’oggetto dell’asta, per le voci mobili anche il luogo di ispezione e le misure organizzative per garantire la ricerca;

i) un avvertimento che le persone che hanno diritto di prelazione all’argomento dell’asta sono obbligate a dimostrare il proprio diritto al banditore nel modo specificato,

j) elenco delle richieste registrate di mettere all’asta i creditori

k) le condizioni per la presentazione dell’oggetto dell’asta all’offerente,

(l) avvisare i venditori all’asta che possono inserire le loro richieste presso il banditore nelle modalità specificate;

m) comunicazione ai partecipanti all’asta del termine per il pagamento del prezzo raggiunto mediante asta e delle possibili conseguenze del mancato pagamento del prezzo raggiunto mediante asta entro il termine specificato,

n) qualsiasi avviso che le informazioni sull’argomento nell’avviso di asta o parte di esso, in particolare sulla descrizione dell’oggetto dell’asta e sui diritti e gli obblighi in materia dell’asta, sono indicati solo in base alle informazioni disponibili o che il firmatario per l’inesattezza di tali dati in tutto o in parte non risponde

(2) Il banditore pubblica l’avviso d’asta nel modo in cui si riferisce all’oggetto dell’asta nel luogo abituale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’asta, salvo quanto diversamente indicato di seguito.

(3) Se l’oggetto dell’asta è una proprietà o se l’offerta più bassa supera CZK 100.000, il banditore deve sempre pubblicare l’avviso dell’asta all’indirizzo centrale, almeno 60 giorni prima dell’asta. Entro lo stesso termine, il banditore deve consegnare l’avviso dell’asta all’ufficio municipale e all’ufficio distrettuale o municipale nel cui distretto si terrà l’asta, richiedendone la pubblicazione sulla bacheca ufficiale. Solo il luogo e l’ora dell’asta, la designazione dell’asta, l’offerta più bassa, l’offerta minima e il prezzo stimato o determinato possono anche essere pubblicati sulla bacheca, dove viene anche indicato dove è possibile trovare il testo completo dell’iscrizione.

(4) Il banditore ha il diritto di abbreviare il periodo di pubblicazione della notifica d’asta in modo appropriato per gli articoli dell’asta deperibili.

(5) Entro i termini specificati nei paragrafi da 2 a 4, il responsabile del collocamento invia l’avviso di vendita all’asta

a) i creditori dell’asta,

b) il proprietario,

c) la corda,

(d) il debitore;

e) persone che hanno il diritto di essere iscritte nel catasto immobiliare per l’oggetto dell’asta o nei documenti che attestano la proprietà dell’oggetto d’asta necessario per gestirlo,

(f) l’ amministratore fiscale responsabile del luogo di residenza del debitore, se il debitore è una persona fisica o la sede legale del debitore, se il debitore è una persona giuridica; se non è possibile accertare il luogo di residenza permanente o il luogo di residenza del debitore, l’avviso di vendita all’asta è inviato all’autorità fiscale competente al momento della costituzione del privilegio,

g) nel caso di beni immobili, anche all’amministratore fiscale nel cui distretto si trova la proprietà,

h) nel caso di una proprietà di una persona giuridica il cui fondatore, fondatore, socio o membro è uno stato, o un ente statale che esercita i diritti del fondatore, fondatore, socio o membro di tale persona giuridica,

(i) l’ amministrazione ceca della sicurezza sociale,

j) Società di assicurazione sanitaria generale; se la compagnia di assicurazione sanitaria generale non è la compagnia di assicurazione sanitaria appropriata, invierà l’avviso di vendita all’asta alla compagnia di assicurazione sanitaria competente.

(6) Il banditore è tenuto a mostrare l’avviso di vendita all’asta insieme a tutti i suoi emendamenti nella parte accessibile pubblicamente dell’edificio in cui l’asta ha luogo prima dell’inizio dell’asta.

(7) Una copia dell’avviso dell’asta depositata presso il banditore deve essere firmata dal firmatario; la firma del firmatario deve essere ufficialmente verificata.

§ 44

Le condizioni e i dati dichiarati dal banditore nell’avviso d’asta non possono essere modificati successivamente. Ciò non si applica se vi sono cambiamenti nella portata dei diritti e degli obblighi nell’oggetto dell’asta vincolante e correlati o nello stato in cui si trova l’oggetto dell’asta. Inoltre, ciò non si applica all’aggiunta di un decreto d’asta sull’elenco dei crediti registrati dei creditori dell’asta; in tal caso, il banditore è obbligato a redigere e aggiungere il supplemento alla nota di asta pubblicata senza indebito ritardo dopo aver appreso delle modifiche.

§ 45

Dimostrazione dei diritti dei partecipanti all’asta e dei banditori

(1) Entro 15 giorni prima dell’inizio dell’asta, le case d’asta possono presentare i loro crediti, compresi gli accessori, al giorno dell’asta e documentare la loro origine e sicurezza da documenti nell’originale o in una copia certificata, nel caso di un credito relativo alla gestione della casa e terreni da parte del responsabile della gestione della casa e del terreno 19 ) devono documentare mediante il credito il reclamo e il ricorso in tribunale da un’azione ai sensi della parte terza del codice di procedura civile; la firma dei creditori dell’asta sul credito deve essere verificata ufficialmente; ciò non pregiudica le disposizioni della sezione 57. Se un avviso di asta è pubblicato per un periodo inferiore a 30 giorni, il termine per la presentazione delle domande è pari almeno alla metà del periodo durante il quale viene pubblicato l’avviso di vendita all’asta.

(2) I partecipanti all’asta che hanno un diritto di prelazione all’argomento dell’asta devono essere obbligati a dimostrare il loro diritto al banditore con documenti in originale o in una copia ufficialmente certificata fino all’inizio dell’asta, altrimenti non possono essere utilizzati nell’asta.

§ 46

Abbandonando l’asta

(1) Il banditore si astiene dal mettere all’asta al più tardi all’inizio dell’asta

(a) su richiesta scritta del creditore pignoratizio, del debitore o del proprietario, se al banditore viene fornita anche la prova che il pegno è stato adempiuto o che il pegno è scaduto in altro modo;

(b) su richiesta scritta del richiedente;

c) se è accertato al banditore che il firmatario non è autorizzato a proporre l’esecuzione dell’asta,

d) se il contratto di esecuzione dell’asta o il contratto di pegno non è valido, se il contratto di esecuzione dell’asta viene ritirato, o se l’asta non può essere eseguita secondo i termini e le condizioni concordate nel contratto,

e) se le condizioni di cui alla sezione 15, sezione 40, paragrafi 1 e 2, e articolo 44 non sono soddisfatte,

f) se è stata avviata una procedura di insolvenza in cui è stato risolto il fallimento o il fallimento imminente del proprietario, o se l’oggetto dell’asta o la sua parte è stato incluso nelle attività in base a una regolamentazione legale speciale 14a ) , a meno che il firmatario non sia un amministratore dell’insolvenza,

g) se l’esecuzione di una decisione da parte di un organo giurisdizionale o di un ente pubblico è stata ordinata mediante la vendita dell’oggetto d’asta o di una sua parte, o mediante l’ordine di un esecutore mediante la vendita dell’asta o della sua parte; ciò non si applica nei casi in cui è stato redatto l’atto notarile esecutivo per l’esecuzione della decisione, che è stato redatto negli ultimi 3 mesi precedenti l’asta,

(h) in caso di conflitto di aste e se è prevista un’asta precedentemente proposta (sezione 42),

(i) in caso di conflitto di aste ed è impossibile accertare quale dei contratti di vendita all’asta fosse in precedenza efficace e in assenza di un accordo tra gli offerenti;

j) se, dopo la conclusione di un accordo sull’asta, l’oggetto dell’asta è cessato o tale danno, in conseguenza del quale il valore dell’oggetto d’asta non copre i costi dell’asta,

k) se è vietato da una decisione esecutiva di un tribunale o di un ente amministrativo statale di dismettere l’asta,

l) se la licenza commerciale del banditore scade.

(2) Il responsabile del collocamento informa per iscritto il responsabile del collocamento senza indebito ritardo della persona di cui all’articolo 43, paragrafo 5, dell’abbandono.

(3) Se il banditore non scende in conformità al paragrafo 1 (a), g) dall’asta, non è possibile dare esecuzione alla decisione entro la fine del periodo in cui l’offerente è obbligato a pagare il prezzo raggiunto mediante asta, ma non oltre il giorno in cui il banditore alla fine rinuncia all’asta per un altro motivo o entro il giorno dell’asta, a meno che né il più basso. Se l’oggetto dell’asta viene messo all’asta, il trasferimento della proprietà all’oggetto dell’asta all’offerente è la ragione per interrompere l’esecuzione della decisione in base a una regolamentazione legale speciale 17a ) .

§ 46a

(1) Se un’asta non può essere eseguita nella data originariamente pubblicata perché è impedita da una decisione dell’autorità giudiziaria o amministrativa su un provvedimento provvisorio o se viene intentata un’azione per una dichiarazione di inammissibilità di una vendita di un pegno in virtù di una regolamentazione speciale o per cause di forza maggiore, banditore ma l’asta non ha luogo a tempo debito. In questo caso, l’asta verrà eseguita entro 90 giorni dal momento in cui il banditore viene a conoscenza del superamento dell’ostacolo.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, il banditore è tenuto a pubblicare almeno 30 giorni prima dell’asta nello stesso modo in cui è stato pubblicato l’avviso di vendita all’asta, una modifica a tale avviso dell’asta, che indica il luogo, la data e l’ora dell’asta, le nuove date di ricerca l’oggetto dell’asta, nonché ogni altro fatto rilevante relativo all’asta che si è verificato o modificato durante il periodo dalla pubblicazione dell’avviso dell’asta. In tal caso, il termine per il deposito della cauzione dell’asta non deve essere inferiore alla metà del termine per la pubblicazione della modifica dell’avviso di vendita all’asta.

§ 46b

(1) Se un’azione di accertamento di irricevibilità della vendita di un pegno è stata intentata contro un creditore pignoratizio e un banditore in un tribunale, o se una misura preliminare sull’inammissibilità della vendita di un pegno è stata emessa da un tribunale, l’asta pubblica non deve aver luogo entro un termine stabilito.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1, il banditore è tenuto a pubblicare almeno 30 giorni prima dell’asta nello stesso modo in cui è stato pubblicato l’avviso di vendita all’asta, una modifica a tale avviso dell’asta, che indica il luogo, la data e l’ora dell’asta, le nuove date di ricerca l’oggetto dell’asta, nonché ogni altro fatto rilevante relativo all’asta che si è verificato o modificato durante il periodo dalla pubblicazione dell’avviso dell’asta. In tal caso, il termine per il deposito della cauzione dell’asta non deve essere inferiore alla metà del termine per la pubblicazione della modifica dell’avviso di vendita all’asta.

(3) Un’azione per la determinazione dell’inammissibilità della vendita di un pegno può essere presentata entro 1 mese dalla data di consegna dell’avviso di asta pubblica a persone designate dalla legge, ma non oltre 7 giorni prima della data di inizio dell’asta pubblica.

(4) Un’asta pubblica può essere effettuata solo dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3; se viene presentata un’azione per la determinazione dell’ammissibilità della vendita di un pegno entro questo periodo, l’asta pubblica può essere eseguita solo dopo che è stata presa una decisione definitiva in merito a tale azione.

(5) Chiunque abbia irragionevolmente presentato ricorso per la determinazione dell’irricevibilità della vendita di un pegno è tenuto a risarcire il creditore pignoratizio per qualsiasi danno arrecato ritardando la vendita del pegno per il periodo dal deposito dell’azione alla data del tribunale di primo grado nel caso in cui il pignoratizio abbia esercitato il diritto al risarcimento del presente danni durante il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado; su richiesta del creditore pegno, il tribunale può, nel corso del procedimento, decidere di depositare un deposito fino all’ammontare degli eventuali danni in tribunale. La prima frase del creditore pegno si applica mutatis mutandis al banditore.

§ 47

Il corso dell’asta

(1) L’accesso ai locali in cui si svolgerà l’asta deve essere reso disponibile ai partecipanti all’asta, almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’asta, ai dipendenti del pertinente Ufficio delle licenze commerciali e ai dipendenti del Ministero responsabile dell’ispezione.

(2) Su invito del banditore o di una persona autorizzata per iscritto dal responsabile del collocamento, i partecipanti all’asta sono obbligati a dimostrare la propria identità o il loro diritto di agire per conto dell’asta, di essere registrati nella lista d’asta e, in caso di distribuzione dei numeri d’asta, anche di rilevare il numero d’asta; se è stata richiesta una cauzione dell’asta, i partecipanti all’asta sono obbligati a fornire la prova della sicurezza dell’asta nelle modalità specificate nell’avviso di vendita all’asta. Inoltre, gli offerenti sono tenuti a presentare la loro dichiarazione giurata affermando che non sono esclusi dall’asta. Anche i dipendenti del pertinente Ufficio delle licenze commerciali e i dipendenti del Ministero responsabili della condotta dell’asta sono indicati con la loro autorizzazione.

(3) Chiunque venga all’asta prima dell’inizio dell’asta e dimostra di soddisfare le condizioni per diventare un partecipante all’asta deve essere autorizzato ad aggiudicarsi l’asta.

(4) Ad eccezione delle condizioni della presente legge o di una regolamentazione speciale, i partecipanti all’asta, nonché i dipendenti dell’ufficio commerciale competente e i dipendenti del ministero incaricati dell’ispezione dell’asta, non possono richiedere il rispetto di altre condizioni.

(5) Al pubblico deve essere consentito l’accesso ai locali dove si svolgerà l’asta, almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’asta.

(6) Il banditore è obbligato a dichiarare che sta lanciando l’asta. Immediatamente dopo, è obbligato a fare la citazione e dai suoi punti in primo luogo una dichiarazione dell’oggetto dell’oggetto dell’asta. Oltre a contrassegnare l’oggetto dell’asta, il contenuto della dichiarazione dell’asta deve includere anche un’indicazione del prezzo stimato o accertato nonché una descrizione di altri fatti ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a). o (d) almeno un riferimento alla loro quotazione nell’avviso di asta.

(7) Il banditore può ridurre l’importo minimo dell’offerta durante l’asta.

(8) Se l’offerta più bassa per un’asta involontaria supera CZK 1.000.000, il corso dell’asta deve essere certificato da un atto notarile. Il banditore organizzerà per il notaio di partecipare all’asta.

(9) Se gli offerenti fanno un’offerta più alta, l’offerta viene aumentata. Se l’offerente non ha fatto un doppio invito e una dichiarazione: “Se uno dei partecipanti all’asta non fa un’offerta più alta dell’ultima offerta fatta dall’offerente (che indica l’offerente che ha fatto l’offerta più alta), gli darò un’offerta” deposito più alto, annunciando il banditore ancora una volta, l’ultimo invio e dopo la terza chiamata sarà aggiudicato un offerente che ha fatto l’offerta più alta. Il colpo può essere concesso almeno 3 minuti dopo l’inizio dell’asta. Effettuando l’offerta, l’offerente è vincolato.

(10) Se più offerenti fanno contemporaneamente lo stesso deposito e se il banditore non rileva chi ha effettuato il deposito per primo, e se il deposito non viene successivamente reso più alto, il banditore deciderà a sorte chi concedere l’offerta.

(11) Se uno dei partecipanti all’asta è comproprietario dell’oggetto d’asta, non è vincolato dall’offerta specificata; se l’offerta è fatta allo stesso tasso dell’offerta più alta, l’offerente assegnerà l’offerta. Se questi partecipanti all’asta – i comproprietari – sono di più, il banditore assegnerà un martello a colui la cui quota di comproprietà è più alta. Se le quote di comproprietà sono uguali, il banditore deciderà a sorte su quale dei co-proprietari la sovvenzione sarà concessa.

(12) Se uno dei partecipanti all’asta ha un diritto di prelazione sull’argomento dell’asta e se lo sottopone al banditore prima dell’inizio dell’asta, questo partecipante all’asta non è vincolato dall’offerta specificata; se il deposito è lo stesso del deposito più alto e se il deposito alla stessa quantità del deposito più alto non è stato effettuato dal partecipante, il banditore concede all’asta l’asta al titolare del diritto.

(13) La vendita all’asta termina con la concessione di un martellamento.

(14) Se né l’offerta più bassa è stata fatta all’asta, né l’offerta più bassa è stata fatta su un’asta ripetuta anche dopo la sua riduzione, il banditore deve terminare l’asta.

(15) L’offerta più bassa è almeno la metà della stima del prezzo dell’oggetto oggetto d’asta; l’offerta più bassa non può essere ridotta a meno che non si tratti di un’asta ripetuta.

§ 48

Sconfitta e invalidità dell’asta

(1) Un aggiudicatario che ha sventato un’asta non acquisisce la proprietà dell’oggetto oggetto dell’asta.

(2) La frustrazione dell’asta banditore ne informa senza indugio le persone di cui al § 43 par. 5. Notifica di contrastare l’asta il banditore pubblica senza indugio allo stesso modo come il decreto asta. Se l’avviso di vendita all’asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblicherà anche un avviso per contrastare l’asta.

(3)Chiunque i cui diritti sono stati l’esecuzione di aste sostanzialmente danneggiata e il mutuatario, Pledger, pegno debitore partecipante all’asta, il creditore all’asta oa richiedente può proporre al tribunale per la corte di essere all’asta nullo se il banditore non si allontanò dalla vendita all’asta, anche se così è costretto a prendere , all’asta se il soggetto della vendita all’asta di una persona che sta partecipando all’asta, esclusi, o meno che le condizioni di cui al § 36 par. 1 e 4, § 39 par. 1-7, 9 e 11, § 40 par. 1 2, § 43 (1) a (3) o § 46 (1) o se gli oggetti messi all’asta fossero messi all’asta. Il motivo dell’invalidità di un’asta involontaria non può essere il fatto che l’avviso di vendita all’asta non è stato consegnato al debitore, al pegno o al debitore se il banditore ha inviato loro l’avviso entro il termine stabilito.

(4) Ogni persona i cui diritti sono stati eseguendo aste sostanzialmente colpiti ed è un partecipante all’asta, il creditore all’asta oa richiedente può proporre al tribunale per la corte di essere all’asta valida, a meno che le condizioni di cui al § 15 par. 1-3, § 39, 42, § 43 par. 1-3, 5-7, § 44 § 47. 1 a 12 e nel § 49. la ragione di invalidità di un’asta obbligatoria può essere non ricevuto comunicazione arresto debitore asta, o il debitore se il banditore ha inviato loro l’avviso entro il termine. Se il diritto di determinare l’invalidità dell’asta non viene esercitato entro 3 mesi dalla data dell’asta, esso scade.

(5) Il responsabile del collocamento informa senza indebito ritardo le persone di cui all’articolo 43, paragrafo 5, in merito all’invalidità dell’asta, che deve essere pubblicato dal banditore senza indebito ritardo per almeno 30 giorni nel modo usuale nel luogo. Se l’avviso di asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblicherà anche un avviso di nullità dell’asta.

(6) L’ invalidità dell’asta non può essere pronunciata a causa dell’avvio ritardato dell’asta, se la causa dell’avvio ritardato dell’asta è stata la detenzione di un’altra asta da parte dello stesso banditore nello stesso luogo.

§ 49

Asta ripetuta

(1) L’ asta ripetuta deve essere effettuata sulla base di un’asta ripetuta conclusa tra il richiedente dell’asta precedente e il banditore che ha effettuato l’asta precedente se l’oggetto dell’asta non è stato messo all’asta o se l’offerente è stato sventato; in questo caso, il banditore non deve fornire una nuova stima dell’argomento dell’asta, se ha una stima non più vecchia di 1 anno prima dell’asta ripetuta, il banditore non deve procedere secondo le Sezioni 40 e 41 nell’asta ripetuta. dell’asta o notifica della sconfitta dell’asta.

(2) Un’asta ripetuta non può essere eseguita se il banditore ha abbandonato l’asta o se l’asta non è valida o se l’offerta più bassa in un’asta in circostanze ai sensi dell’articolo 46 (3) non è stata effettuata.

(3) L’offerta più bassa per un’asta ripetuta deve essere almeno il 70% dell’asta precedente se l’asta non è stata messa all’asta nell’asta precedente.

(4) Se un avviso di asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il banditore pubblica un avviso di asta ripetuta con le indicazioni di cui al § 43 par. (a) a (e) e (k) all’indirizzo centrale, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’asta.

(5) Se non viene proposta un’asta ripetuta, il banditore deve informare il proprietario e il pegno senza indebito ritardo che l’oggetto dell’asta non è stato messo all’asta; se si tratta di una proprietà soggetta a registrazione nel registro immobiliare, deve anche notificare l’ufficio catastale competente.

(6) Se un avviso di vendita all’asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il responsabile del collocamento pubblicherà anche un avviso attestante che l’oggetto dell’asta non è stato messo all’asta.

§ 50

Protocollo d’asta

(1) Al completamento dell’asta, il banditore deve, senza indebito ritardo, redigere una relazione sull’asta effettuata.

(2) Il banditore deve allegare un avviso di asta e, se del caso, una copia del registro notarile (sezione 47 (8) ) al rapporto dell’asta.

(3) Nel protocollo sull’asta, il banditore deve indicare:

a) data, luogo e ora dell’asta; afferma inoltre che si tratta di un’asta involontaria; se è un’asta ripetuta, lo dichiarerà anche

b) designazione dell’oggetto dell’asta e dei suoi accessori, diritti e obblighi in materia di vincolo dell’asta e relativi, stato in cui si trova l’oggetto dell’asta e stima del suo prezzo,

(c) la designazione dell’ex proprietario, pignoratizio e debitore;

(d) l’ offerta più bassa;

(e) la designazione del banditore, del proponente e del banditore;

(f) la designazione dell’offerente;

(g) il prezzo ottenuto all’asta.

(4) Il banditore, il responsabile del collocamento e il banditore devono firmare il rapporto dell’asta. Il protocollo include una copia dell’avviso di asta firmato dal firmatario e di eventuali modifiche (articolo 43, paragrafo 7). Se l’offerente rifiuta di firmare il protocollo d’asta, l’offerente deve indicarlo nel protocollo.

(5) Se l’asta viene chiusa perché non è stata effettuata la richiesta più bassa, il banditore deve, senza indebito ritardo, redigere una relazione sull’asta; per i suoi particolari, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 si applicano mutatis mutandis.

(6) Il banditore deve inviare il protocollo dell’asta entro 5 giorni dalla data dell’asta alle persone di cui alla sezione 43 (5).

(7) Se un avviso di vendita all’asta è stato pubblicato all’indirizzo centrale, il responsabile del collocamento pubblica i dati conformemente al paragrafo 3, lettera a). a), b), e); il banditore pubblicherà anche il prezzo dell’asta o il fatto che l’offerta più bassa non è stata fatta.

§ 51

Proventi dell’asta e costi di asta

(1) Le spese d’asta saranno pagate dai proventi dell’asta, salvo diversamente stipulato o altrimenti concordato nell’asta.

(2) Se l’oggetto dell’asta non viene messo all’asta o se i proventi dell’asta non sono sufficienti a coprire i costi dell’asta, l’offerente paga i costi dell’asta o la parte restante dello stesso, a meno che il contratto d’asta stabilisca che il banditore sostiene i costi dell’asta.

(3) Se l’asta viene sventata dall’offerente o se l’oggetto all’asta viene messo all’asta da una persona esclusa dall’asta, la cauzione dell’asta depositata presso l’offerente, compresi i suoi accessori, deve essere utilizzata per i costi dell’asta contrastata. Se un’asta ripetuta ha luogo, il resto dell’asta depositata dal vincitore dell’asta che ha causato l’asta viene regolato al costo dell’asta ripetuta. Dopo il pagamento delle spese d’asta e la vendita all’asta ripetuta, la parte rimanente viene restituita all’offerente che ha causato la sconfitta dell’asta.

(4) L’offerente che ha causato il blocco dell’asta è tenuto a pagare, su richiesta della casa d’asta, quella parte dei costi d’asta non coperta dalla cauzione d’asta da essa depositata; ciò vale anche per i costi di aste ripetute a seguito dell’opposizione dell’asta precedente da parte dell’offerente.

§ 52

Rimborso del prezzo raggiunto tramite asta

(1) Il prezzo ottenuto mediante asta non può essere ulteriormente ridotto.

(2) La sicurezza dell’asta e i suoi accessori devono essere compensati dall’offerente per il prezzo ottenuto all’asta. L’aggiudicatario è obbligato a pagare la parte restante del prezzo al banditore entro 10 giorni dalla fine dell’asta, a meno che non sia fissato un altro termine per il pagamento del prezzo raggiunto dall’asta.

(3) Se il prezzo ottenuto mediante asta è superiore a 5.000.000 di CZK, l’aggiudicatario è obbligato a pagare il prezzo raggiunto all’asta entro 30 giorni dalla fine dell’asta.

(4) Se una cauzione dell’asta sotto forma di una garanzia bancaria è stata depositata dall’offerente, l’offerente è obbligato a pagare il prezzo raggiunto mediante asta per intero entro il periodo specificato ai paragrafi 2 e 3; il banditore è obbligato a restituire l’atto di garanzia all’offerente senza indebito ritardo dopo il pagamento del prezzo raggiunto dall’asta.

(5) Il prezzo raggiunto dall’asta non può essere compensato. Il pagamento della cambiale è inammissibile.

§ 53

Se l’offerente ha pagato il prezzo raggiunto mediante asta entro il termine specificato, la proprietà dell’oggetto oggetto d’asta passerà all’offerente al momento del successo.

§ 54

Acquisizione della conferma di proprietà

(1) Il banditore deve emettere senza indebito ritardo all’offerente, che ha acquisito la proprietà dell’asta ai sensi del § 53, una conferma scritta dell’acquisto della proprietà dell’oggetto oggetto dell’asta. La conferma scritta deve indicare l’oggetto dell’asta, l’ex proprietario, il banditore e l’aggiudicatario; il documento che conferma la data e il metodo di pagamento del prezzo ottenuto all’asta deve essere allegato al certificato di acquisto della proprietà; una copia del registro notarile (Sezione 47 (8)) è inoltre allegata al certificato di acquisto della proprietà; la firma del banditore sull’acquisizione della proprietà deve essere verificata ufficialmente.

(2) Nel caso di beni immobili, l’aggiudicatario riceve due copie del certificato di acquisto di proprietà.

(3) Nel caso di un immobile che è soggetto all’iscrizione nel registro fondiario, il Banditore deve inviare al Registro fondiario pertinente una copia dell’Acquisizione del Certificato di Proprietà attestante quali sono i diritti materiali sull’oggetto dell’Asta scaduti.

(4) Una copia del certificato di acquisto deve contenere una copia del rapporto dell’asta, inclusa una copia dell’avviso dell’asta firmato dal proponente.

§ 55

Consegnare l’oggetto dell’asta

(1) Se l’offerente ha acquisito la proprietà dell’asta, il banditore è tenuto, alle condizioni stipulate nell’avviso di asta, l’oggetto dell’asta e i documenti che certificano la proprietà e sono tenuti a consegnare l’oggetto oggetto dell’asta o altri diritti dell’offerente contro l’oggetto dell’asta. ; l’aggiudicatario confermerà l’accettazione dell’asta per iscritto.

(2) Se una proprietà è coinvolta, l’ex proprietario deve, dietro presentazione di un certificato di proprietà e una prova dell’identità dell’offerente vincente, senza indebito ritardo, consegnare l’oggetto dell’asta all’offerente selezionato. Il Banditore è obbligato a redigere un protocollo al momento di consegnare l’oggetto dell’asta sul posto; nel protocollo, oltre alla designazione dell’ex proprietario, banditore, banditore e oggetto dell’asta, deve specificare in particolare una descrizione dettagliata della condizione in cui l’oggetto dell’asta, compresi i suoi accessori, è stato allegato all’oggetto dell’asta.

(3) Il protocollo sulla consegna dell’argomento dell’asta deve essere firmato dal precedente proprietario, dal banditore e dal banditore. Una copia del rapporto sarà ricevuta dall’ex proprietario e due copie saranno consegnate all’offerente vincitore. Se una di queste persone rifiuta di firmare il protocollo, il banditore deve indicarlo nel protocollo.

(4) Tutti i costi associati alla consegna e all’accettazione dell’oggetto oggetto dell’asta sono a carico dell’offerente aggiudicatario. Ciò non si applica ai costi superflui sostenuti a causa dell’ex proprietario o del banditore.

(5) Il rischio di danno all’oggetto dell’asta passa dal suo detentore all’offerente il giorno della consegna dell’argomento oggetto dell’asta; nello stesso giorno, l’acquirente è responsabile per i danni causati in relazione all’oggetto dell’asta. Se l’offerente è in ritardo con la presa in consegna dell’oggetto dell’asta, l’offerente si assume il rischio di danni e responsabilità per danni.

§ 56

Easements e diritti di prelazione

(1) I diritti delle persone aventi diritto alle servitù legate all’argomento dell’asta rimangono inalterati dal trasferimento di proprietà a seguito dell’asta.

(2) I comproprietari e le altre persone aventi diritto al diritto di prelazione, a meno che non siano esclusi dall’asta, hanno il diritto di esercitare il diritto di prelazione all’asta come partecipanti all’asta.

(3) Il diritto di prelazione contrattuale all’oggetto dell’asta cessa di esistere al momento del trasferimento della proprietà al vincitore dell’asta; il diritto di prelazione statutario dello stato in virtù di speciali disposizioni di legge, 12 ) il diritto di prelazione dei comproprietari, il diritto degli inquilini di appartamenti e locali non residenziali all’acquisto preferenziale di proprietà e il diritto di prelazione statutario degli inquilini in virtù di una norma speciale 13 ) agisce anche contro l’offerente.

Diritti che assicurano crediti

§ 57

(1) I crediti non reclamati di importo inferiore rispetto al credito più vecchio presentato si considerano archiviati se i diritti dell’oggetto d’asta sono inseriti nel registro catastale o indicati nei certificati di proprietà necessari per trattare l’oggetto dell’asta.

(2) Se la successione è accreditata al creditore dell’asta, anche il successore legale è vincolato dal credito; ciò non si applica se il termine per la presentazione delle richieste non è scaduto e il successore legale della richiesta di risarcimento è stato ritirato; la firma sul richiamo del credito deve essere ufficialmente verificata.

§ 58

(1) Il diritto di pegno del credito, che è il più vecchio in termini di origine, nonché tutti i privilegi dal punto di vista della sua creazione più giovani dal trasferimento della proprietà al soggetto dell’asta cessano di esistere; questo vale anche per i diritti derivanti dalle restrizioni al trasferimento immobiliare. I crediti garantiti da tali diritti, se non ancora scaduti, diventano la data di trasferimento della proprietà dell’oggetto dell’asta pagabile nella misura in cui sono soddisfatti nell’asta.

(2) I diritti di pegno sull’argomento, che sono più vecchi dei pegni più antichi che assicurano i crediti registrati, non si estinguono con il trasferimento della proprietà all’oggetto dell’asta e agiscono contro l’offerente. I crediti garantiti da tali diritti, se non sono ancora dovuti, non diventano la data di trasferimento della proprietà dell’oggetto dell’asta dovuta.

§ 59

Soddisfazione di tutte le richieste di banditori d’asta

(1) Se, dopo che i costi dell’asta sono stati regolati, tutti i crediti dei venditori all’asta possono essere pienamente soddisfatti dai proventi dell’asta, il banditore deve consegnare i creditori dell’asta corrispondenti all’importo dei crediti entro 10 giorni dal pagamento del prezzo dell’asta. I crediti che non sono evidenziati dall’asta non devono essere presi in considerazione.

(2) Il banditore deve inviare l’importo rimanente dopo il soddisfacimento delle richieste di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni dal pagamento del prezzo ottenuto all’asta al precedente proprietario.

(3) Se non è possibile consegnare tali somme a banditori d’asta o al proprietario, il banditore deve depositare le somme suddette sul conto creato a tale scopo e negoziare l’interesse usuale nel luogo e nel tempo; il numero di conto del banditore verrà pubblicato all’indirizzo centrale.

(4) Fino a quando il procedimento per il pagamento di un credito relativo all’amministrazione della casa e del terreno al proprietario dell’unità sia stato risolto, se il reclamo è stato depositato presso un tribunale in conformità con la Parte III del codice di procedura civile, il banditore procede in analogia con il paragrafo 3.

§ 60

Soddisfazione di parte delle richieste dei creditori dell’asta

(1) Se solo una parte dei crediti iscritti dei creditori dell’asta può essere soddisfatta dai proventi dell’asta dopo che i costi dell’asta sono stati liquidati, il banditore paga i singoli crediti di cui al paragrafo 2. Non si tiene conto dei crediti sorti e garantiti dall’asta.

(2) I reclami sono risolti nel seguente ordine:

(a) le richieste di prima classe consistenti in reclami relativi alla gestione della casa e del terreno registrati dal responsabile della gestione della casa e del terreno 19 ) , fino a un decimo dei proventi dell’asta, e crediti garantiti dal diritto di ritenzione;

b) un credito di seconda classe, che è un credito da un mutuo ipotecario o parte di esso, utilizzato per coprire il valore nominale delle obbligazioni ipotecarie,

c) crediti di terza classe che costituiscono crediti depositati da un privilegio o una restrizione al trasferimento di beni immobili; se ci sono più di questi diritti nell’asta,

d) crediti di quarta classe costituiti da imposte, tasse e altri benefici pecuniari simili, premi dell’assicurazione sanitaria pubblica, premi di sicurezza sociale e contributi statali per la politica occupazionale se sono dovuti scadere negli ultimi 3 anni precedenti l’asta e sono stati autorizzati a farlo; dai creditori dell’asta; se più di questi creditori dell’asta rivendicano reclami, le loro richieste saranno soddisfatte in modo equo.

(3) Il banditore deve consegnare le somme corrispondenti alle pretese abbastanza o almeno parzialmente soddisfatte ai creditori dell’asta entro 10 giorni dal pagamento del prezzo ottenuto all’asta.

(4) Se non è possibile trasferire gli importi ai creditori che vendono all’asta, il responsabile del collocamento deve depositare tali importi sul conto stabilito a tale scopo e negoziare gli interessi usuali nel luogo e nel momento; il numero di conto verrà pubblicato dal banditore all’indirizzo centrale.

§ 61

Protocollo di soddisfazione del debito

(1) Il responsabile del collocamento redige una relazione sul soddisfacimento delle richieste senza indebito ritardo.

(2) Nel protocollo sulla soddisfazione delle richieste, il banditore deve indicare

a) la data, il luogo, l’ora e il tipo di asta effettuata;

b) designazione dell’oggetto dell’asta e dei suoi accessori, diritti e doveri ad esso collegati e stato in cui si trovava l’oggetto dell’asta,

(c) il banditore, il querelante e l’offerente;

(d) la designazione dell’ex proprietario, pignoratizio e debitore;

(e) l’ ammontare dei proventi dell’asta e il regolamento dei costi dell’asta;

(f) l’ ordine e il metodo per soddisfare le richieste;

(g) crediti e crediti insoddisfatti che non hanno dimostrato di essere oggetto di asta in relazione all’origine e alla garanzia.

(3) Il Banditore invia il Protocollo sulla soddisfazione dei reclami entro 5 giorni dal suo completamento alle persone di cui alla Sezione 43 (5).


PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

§ 62

Central Address Manager

(1) L’amministratore dell’indirizzo centrale può essere l’unica persona prescelta, 14 ) le cui norme di funzionamento con le esigenze della pubblicazione di informazioni ai sensi della presente legge, approvato dal Ministero per un periodo determinato.

(2) Il Ministero può revocare l’approvazione delle Regole Operative se l’Amministratore dell’Amministrazione Centrale ha commesso una condotta grave che ha compromesso la divulgazione delle informazioni ai sensi della presente Legge.

§ 63

Responsabilità speciale

(1) Nel caso di un’asta volontaria, il firmatario è responsabile dei vizi dell’oggetto dell’asta che erano o avrebbero dovuto essere noti al momento della presentazione dell’offerta per l’asta e non ha informato il banditore a tempo debito dell’asta. Questo non si applica se qualcos’altro risulta dall’avviso dell’asta. Se ci sono più di un banditore, sono responsabili in solido per i difetti nell’oggetto dell’asta secondo la prima frase.

(2) Per un’asta involontaria, il firmatario non è responsabile di eventuali difetti nell’argomento dell’asta, ma è responsabile dei danni causati da una proposta non autorizzata per l’asta; questa responsabilità non può essere alleviata. In particolare, una proposta non autorizzata di eseguire un’asta implica una petizione presentata da una persona che non era autorizzata a presentarla ai sensi della presente legge o che ha presentato la petizione in violazione della presente legge.

(3) I prestatori di asta sono responsabili dei danni causati dalla presentazione non autorizzata di reclami. In particolare, la presentazione non autorizzata di un reclamo è il deposito di un reclamo da parte di una persona che non è stata autorizzata o ha presentato una richiesta in violazione di questa legge ai sensi della presente legge.

(4) Il Banditore sarà responsabile per i danni causati da una violazione delle disposizioni della presente legge; tuttavia, non è responsabile per eventuali danni derivanti dall’inadeguatezza o incompletezza dei dati sull’argomento dell’asta specificati nell’avviso di asta sulla base di documenti forniti dal firmatario o da una terza parte. Il banditore sarà sollevato dalle sue responsabilità se dimostrerà che non avrebbe potuto impedire il danno, anche se avesse fatto ogni sforzo per giustificarlo. Il Banditore è anche responsabile per i danni causati a terzi dall’Offerente; questa responsabilità non può essere alleviata.

(5) Se una persona che non ha avuto diritto a farlo ha fatto un’asta, lui o lei sarà responsabile per eventuali danni causati dall’esecuzione dell’asta; questa responsabilità non può essere alleviata.

(6) L’amministratore dell’indirizzo centrale è responsabile dei danni causati dal suo errore nel pubblicare le informazioni ai sensi della presente legge.

(7) L’ex proprietario dell’oggetto d’asta è responsabile nei confronti dell’offerente per i danni causati dal ritardo nella consegna dell’oggetto dell’asta.

(8) Una persona che ha presentato una petizione manifestamente irragionevole per dichiarare nulla d’asta è responsabile nei confronti del firmatario, del banditore e dell’offerente per il danno da essi causato.

§ 64

La vendita all’asta di beni mobili iniziata in conformità alle norme vigenti deve essere completata in conformità con il presente regolamento.

§ 65

I rapporti giuridici disciplinati dalla presente legge sono disciplinati dal codice civile, se non diversamente specificato.

§ 66

Le persone autorizzate a effettuare aste volontarie di beni mobili al di fuori dell’esecuzione di una decisione ai sensi dei regolamenti esistenti possono effettuare tali aste solo per un periodo di un anno dalla data effettiva della presente legge nell’ambito della licenza commerciale già concessa. Alla scadenza di questo periodo, scade la validità delle licenze commerciali derivanti dai regolamenti in vigore prima della data effettiva della presente legge.

§ 67

Disposizioni abrogative

Legge n. 174/1950 Coll., Sulle aste al di fuori dell’esecuzione, come modificata dalla legge n. 513/1991 Coll.

§ 68

efficacia

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della sua promulgazione.


Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 315/2006 Coll. Art. II

Le aste per le quali è stato stipulato un contratto prima della data di entrata in vigore della presente legge o per le quali è stato pubblicato un decreto dell’asta prima di tale data, nonché i rapporti con esse, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Disposizioni transitorie introdotte dalla legge n. 396/2012 Coll. Art. XVIII

Disposizioni transitorie

1. Le aste per le quali è stata presentata una proposta prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere compilate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. L’asta involontaria può anche essere eseguita dopo la data di entrata in vigore della presente legge su proposta del creditore dell’asta, il cui reclamo è supportato da un documento esecutivo dell’esecutore contenente i requisiti stabiliti dalla legge n. 120/2001 Coll.

3. Il banditore non può rinunciare all’asta secondo il § 46 par. g) della legge n. 26/2000 Coll., nella formulazione effettiva dalla data di entrata in vigore della presente legge, se il verbale esecutivo dell’ufficiale giudiziario, che è stato redatto negli ultimi 3 mesi precedenti l’asta, è stato la base per ordinare l’esecuzione.

Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 167/2015 Coll. Art. II

Le aste annunciate prima della data effettiva della presente legge saranno completate secondo le vigenti disposizioni di legge.


Klaus vr

Havel vr

Zeman vr

Le note

1 ) Legge n. 427/1990 Coll., Sulla proprietà statale trasferisce a determinate materie ad altre persone fisiche o giuridiche, e successive modifiche. 
Legge n. 337/1992 Racc., Sull’amministrazione di imposte e tasse, e successive modifiche. 
Legge n. 99/1963 Coll., Codice di procedura civile, come modificato.

2 ) Legge n. 219/1995 Coll., Foreign Exchange Act, e successive modifiche.

3 ) Sezione 8 e segg. della legge n. 63/1991 Coll., sulla tutela della concorrenza, come modificata.

3a ) Sezione 116 del codice civile.

3b ) Sezione 66a (2) a (7) del codice di commercio.

4 ) Sezione 66a della legge n. 513/1991 Racc., Codice commerciale.

4a ) Sezione 20 della legge n. 563/1991 Racc., Contabilità, e successive modifiche.

5 ) Sezione 58 (3) della legge n. 455/1991 Coll., In materia di licenze commerciali (legge sulle licenze commerciali), modificata dalla legge n. 286/1995 Coll.

6 ) Sezione 60 (2) della legge n. 455/1991 Coll.

7 ) Sezione 5 del codice di commercio.

8 ) Sezione 7 del codice di commercio.

9 ) Legge n. 20/1987 Coll., Sulla conservazione statale dei monumenti, come modificata.

10 ) Legge n. 36/1967 Coll., Su esperti e interpreti.

10a ) Legge n. 21/1992 Coll., Sulle banche, e successive modifiche.

10b ) Sezione 4 (1) della legge n. 254/2004 Racc., Sulla limitazione dei pagamenti in contanti e sulla modifica della legge n. 337/1992 Racc., Sull’amministrazione delle imposte e delle tasse, come modificata.

11 ) Legge n. 148/1998 Racc., Sulla protezione delle informazioni classificate e sugli emendamenti a determinati atti, come modificata dalla legge n. 164/1999 Coll.

11a ) Legge n. 72/1974 Coll., Regolamentazione di alcuni rapporti di comproprietà con edifici e alcuni rapporti di proprietà di appartamenti e locali non residenziali e integrazione di alcune leggi (Legge sulla proprietà degli appartamenti), come modificata.

11b ) Sezione 3 della legge n. 71/1994 Coll., Sulla vendita e l’esportazione di oggetti di valore culturale, come modificata dalla legge n. 80/2004 Coll.

12 ) Ad esempio, la sezione 13 della legge n. 20/1987 Coll., Sulla conservazione statale dei monumenti, come modificata, la
sezione 61 della legge n. 114/1992 Coll., Sulla protezione della natura e del paesaggio, come modificata dalla legge n. 218/2004 Coll. .

13 ) Articolo 22 (1), (2) e (6) della legge n. 72/1994 Racc., Come modificato.

13a ) Ad esempio, il decreto n. 136/1985 Coll., Sull’assistenza finanziaria, creditizia e di altro tipo alla costruzione di alloggi cooperativi e individuali e alla modernizzazione di case familiari in proprietà privata, come modificato.

13b ) Articolo 24 della legge n. 42/1992 Racc., Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e il regolamento dei crediti di proprietà in cooperative. 
Sezione 23 della legge n. 72/1994 Coll.

14 ) Legge n. 199/1994 Coll., Sugli appalti pubblici, come modificata.

14a ) Legge n. 182/2006 Coll., In materia di fallimento e metodi della sua risoluzione (legge sull’insolvenza), come modificata.

14b ) Sezione 334a del codice di procedura civile.

15 ) Legge n. 216/1994 Coll., Sui procedimenti arbitrali e l’esecuzione dei lodi arbitrali.

16 ) Articoli da 71 bis a 71 quater della legge n. 358/1992 Coll., Notai e loro attività (Ordine notarile), e successive modifiche.

16a ) § 153 (1) e § 154 del codice civile.

17 ) Sezione 67b della legge n. 328/1991 Racc., Modificata dalla legge n. 122/1993 Coll

17a ) Sezione 268 (1) (a) h) del codice di procedura civile.

18 ) Sezione 11 (1) della legge n. 227/2000 Coll., Sulla firma elettronica e sull’emendamento ad alcuni altri atti, come modificato.

19 ) Sezione 1190 della legge n. 89/2012 Coll., Codice civile.

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