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LEGGE 115 del 26 gennaio 2006 sulle unioni registrate e sulla modifica di alcune leggi correlate

 

LEGGE 115 del 26 gennaio 2006 sulle unioni registrate e sulla modifica di alcune leggi correlate

Il Parlamento ha approvato la seguente legge della Repubblica ceca:

PRIMA PARTE

PARTNERSHIP REGISTRATA
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1

(1) Un’unione registrata è un’associazione permanente di due persone dello stesso sesso, costituita secondo le modalità previste dalla presente legge (di seguito denominata “unione”).

(2) Nella presente legge, per partner si intende una persona che ha stipulato una partnership.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI PARTNERSHIP
§ 2

(1) Una società è costituita dall’espressione della volontà di due persone dello stesso sesso, resa sotto forma di una dichiarazione consensuale libera e completa di queste persone che stipulano una società insieme (di seguito denominata “dichiarazione” ).

(2) Le persone che entrano in una società di persone devono fare una dichiarazione di persona davanti all’ufficio del registro 1 ) .

§ 3

(1) La dichiarazione deve essere presentata al cancelliere 2 ) sulla base di una domanda posta alle persone che entrano nella partnership se desiderano entrare nella partnership insieme.

(2) Prima di fare una dichiarazione, le persone che entrano nella partnership devono dichiarare espressamente di non essere a conoscenza delle circostanze che precludono l’ingresso nella partnership.

§ 4

(1) Chiunque non sia proibito dalla legge può entrare in una società di persone.

(2) La condizione per entrare a far parte della partnership è che almeno una delle persone che entrano nella partnership sia un cittadino della Repubblica Ceca (di seguito denominato “cittadino”).

(3) Parenti e fratelli reciproci non possono entrare in una società di persone.

(4) Una persona che

a) non ha compiuto 18 anni,

(b) ha giurisdizione limitata in quest’area; o

(c) ha precedentemente contratto un matrimonio o ha precedentemente contratto un’unione o un’unione simile di persone dello stesso sesso all’estero e il suo matrimonio o unione o unione simile continua.

TITOLO III

NESSUNA PARTECIPAZIONE E NULLITÀ DEL PARTENARIATO
§ 5

Non si costituisce società di persone se la dichiarazione ha subito un vizio materiale, consistente in particolare in una mancanza di libera e completa espressione di volontà, o se la dichiarazione è stata fatta per errore riguardo all’atto giuridico della società di persone. Non si instaura una partnership anche se nessuna delle persone che hanno reso la dichiarazione era in quel momento cittadina o se la partnership è stata conclusa sulla base di false informazioni che una delle persone che hanno aderito alla partnership ha intenzionalmente fornito nei documenti richiesti per il dichiarazione.

§ 6

(1) Se la partnership è stata costituita nonostante il fatto che l’ingresso nella partnership sia stata impedita da un divieto legale, il tribunale dichiarerà la partnership non valida.

(2) Una società di persone dichiarata invalida sarà considerata non costituita.

§ 7

(1) Una mozione per il tribunale per dichiarare che la partnership non è stata stabilita o che non è valida può essere presentata da una persona che dimostri un interesse legale nella questione.

(2) Il tribunale decide se una società di persone non è stata stabilita o è invalida anche senza mozione.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIRITTI DEI PARTNER
§ 8

(1) I partner hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti nella partnership.

(2) Entrambi i partner decidono insieme su questioni di convivenza; se non sono d’accordo su questioni sostanziali, il tribunale decide sulla mozione di uno di loro.

§ 9

(1) Il partner ha il diritto di rappresentare l’altro partner nei suoi affari ordinari, in particolare di accettare prestazioni ordinarie per suo conto, a meno che una disposizione legale speciale non disponga diversamente.

(2) Le azioni di uno dei partner nel procurare gli affari quotidiani della partnership legheranno entrambi i partner congiuntamente e separatamente; ciò si applica agli impegni assunti durante la durata della partnership, anche se la partnership è stata successivamente dichiarata non valida o è scaduta.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se l’altra persona era consapevole che l’altro partner aveva espressamente escluso gli effetti derivanti da questi paragrafi nei suoi confronti.

§ 10

Obbligo di mantenimento tra i partner
(1) I partner hanno un obbligo di mantenimento reciproco.

(2) Se uno dei partner non adempie a tale obbligo, il tribunale, su proposta di uno di loro, determina il suo ambito, tenendo conto della cura della famiglia comune. La portata dell’obbligo di mantenimento è determinata in modo che il livello materiale e culturale di entrambi i partner sia essenzialmente lo stesso.

(3) L’ obbligo di mantenimento tra i partner precede l’obbligo di mantenimento dei figli.

§ 11

Obbligo di mantenimento dopo la cessazione della convivenza
(1) Se la convivenza è stata annullata, un ex partner che non è in grado di mantenersi può richiedere all’ex partner di contribuire a una dieta adeguata in base alle sue capacità, possibilità e condizioni di proprietà. Se non sono d’accordo, il tribunale deciderà sugli alimenti su richiesta di uno di loro.

(2) Un ex partner che non ha partecipato allo scioglimento definitivo del rapporto congiunto e che è stato gravemente danneggiato dalla cessazione della partnership può concedere il mantenimento all’altro ex partner per un massimo di tre anni dalla cessazione della convivenza al nella stessa misura in cui sorgerebbe l’obbligo di mantenimento nel caso in cui la convivenza non venisse annullata.

(3) L’ obbligo alimentare tra ex partner precede gli obblighi alimentari dei figli nei confronti dei loro genitori.

(4) Il diritto al mantenimento tra ex partner scade il

a) la morte del debitore o la sua dichiarazione di morte; o

(b) quando l’ex partner ammissibile si sposa o si risposa.

(5) Il diritto al mantenimento scade anche il giorno del pagamento della somma forfettaria sulla base di un contratto scritto tra gli ex partner.

§ 12

Disposizione comune per la determinazione e il pagamento degli alimenti tra partner o ex partner
(1) Nel determinare gli alimenti, il tribunale tiene conto delle esigenze giustificate del creditore, nonché delle capacità, delle possibilità e dei rapporti di proprietà del debitore. Nel valutare le capacità, le possibilità e le condizioni patrimoniali del debitore, il tribunale esamina se il debitore non si è arreso senza un motivo importante per un impiego più vantaggioso, un’attività lucrativa o un vantaggio patrimoniale, o se non si assume rischi patrimoniali sproporzionati.

(2) Gli alimenti non possono essere concessi se sarebbero contrari alla buona morale.

(3) La manutenzione viene fornita in importi periodici ricorrenti.

(4) La compensazione di crediti con crediti alimentari è consentita solo previo accordo.

(5) Il diritto alla manutenzione non scade; tuttavia, possono essere concessi solo a partire dalla data in cui viene avviato il procedimento giudiziario. Tuttavia, i diritti sulle prestazioni ricorrenti individuali scadono. Il tribunale decide sulla modifica o sull’annullamento della decisione sugli alimenti solo su domanda.

§ 13

(1) L’esistenza di una società di persone non costituisce un ostacolo all’esercizio della responsabilità genitoriale del partner nei confronti di suo figlio né un ostacolo all’affidamento di suo figlio alla sua educazione. Il partner genitore è obbligato a garantire lo sviluppo del bambino e a tutelare costantemente i suoi interessi utilizzando mezzi educativi adeguati, in modo da non intaccare la dignità del bambino e mettere a rischio la sua salute e lo sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e morale.

(3) Se uno dei partner si prende cura del bambino ed entrambi vivono nella stessa famiglia, anche l’altro partner partecipa all’educazione del bambino; a questo partner si applicano anche gli obblighi relativi alla protezione dello sviluppo e dell’educazione del bambino.

TITOLO V

RISOLUZIONE DEL PARTENARIATO
§ 14

La partnership finisce

a) morte di uno dei partner o dichiarazione di decesso di uno dei partner,

b) annullamento mediante decisione del tribunale.

§ 15

(1) La partnership termina il giorno della morte del partner. Se il partner è stato dichiarato deceduto, la società termina il giorno in cui la decisione di dichiarare il morto ha effetto giuridico.

(2) Se la dichiarazione di morte è stata revocata perché è stato stabilito che la persona dichiarata morta è viva, la sua unione si considera che sia durata ininterrottamente; tuttavia, se nel frattempo il suo partner ha stipulato una nuova unione o un nuovo matrimonio, la precedente unione non sarà rinnovata.

§ 16

Il tribunale decide sullo scioglimento della società su richiesta di uno dei partner se l’attore dimostra che la società non esiste più.

§ 17

Se l’altro partner aderisce all’istanza di scioglimento della partnership, il tribunale non esamina se la partnership non esiste più e decide sullo scioglimento della partnership.

TITOLO VI
annullato

§ 18 – § 22
annullato

TITOLO VII
annullato

§ 23 – § 26, § 24a, § 26a
annullato

TITOLO VIII
annullato

§ 27 – § 35, § 29a – § 29f
annullato

TITOLO IX
annullato

§ 36 – § 40, § 38a
annullato

SECONDA PARTE
annullato

§ 41
annullato

PARTE TERZA

Modifica del codice di procedura penale
§ 42

Sentenza della Corte costituzionale promulgata ai sensi del n. 424/2001 Coll., Legge n. 200/2002 Coll., Legge n. 226/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 218/2003 Coll. , Legge n. 279/2003 Coll., Legge n. 237/2004 Coll., Legge n. 257/2004 Coll., Legge n. 283/2004 Coll., Legge n. 539/2004 Coll., Legge n. 587 / 2004 Sb. e la sentenza della Corte Costituzionale promulgata ai sensi del n. 45/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Nella sezione 37 (1), la parola “partner” è inserita dopo la parola “marito”.

2. Nella sezione 100 (1), la parola “partner” è inserita dopo la parola “marito”.

3. Nella sezione 100 (2), la parola “partner” è inserita dopo la parola “coniuge”.

4. Nella sezione 163 (1), la parola “partner” è inserita dopo la parola “marito”.

5. Nella sezione 247 (2), nella prima frase, la parola “partner” è inserita dopo la parola “marito”.

PARTE QUARTA
annullato

§ 43
annullato

PARTE QUINTA

Modifica del codice di procedura civile
§ 44

Legge n. 436/2004 Coll., Legge n. 501/2004 Coll., Legge n. 554/2004 Coll., Legge n. 555/2004 Coll., Legge n. 628/2004 Coll., Legge n. 59 / 2005 Coll., Legge n. 170/2005 Coll., Legge n. 205/2005 Coll., Legge n. 216/2005 Coll., Legge n. 342/2005 Coll., Legge n. 377/2005 Coll., Legge 383/2005 Coll. e la legge n. 413/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Al § 80 lettera a), le parole “sulla cancellazione, nullità o inesistenza di un’unione registrata 33c) (di seguito denominata” unione “) devono essere inserite dopo le parole” è o non è “.

La nota 33c recita:

” 33c) Legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sulle modifiche ad alcuni atti correlati.”

2. Nel § 96, alla fine del paragrafo 4, saranno aggiunte le parole “o il ritiro di una proposta di scioglimento, invalidità o inesistenza di una società di persone”.

3. Nel § 107 (5), seconda frase, le parole “devono continuare ad essere inserite dopo la parola” continua “;

4. Nel § 131, le parole “o in procedimenti per scioglimento, nullità o inesistenza di una società di persone” saranno aggiunte alla fine del paragrafo 1.

5. Nel § 144, prima frase, le parole “o sulla cancellazione, nullità o inesistenza di una società di persone” sono inserite dopo la parola “no”.

6. Nella sezione 204 (3), le parole “o con cui è stata pronunciata la cancellazione, l’invalidità o l’inesistenza di una società di persone” devono essere inserite dopo le parole “o che non c’è”.

7. Nel § 222, alla fine del paragrafo 1, saranno aggiunte le parole “e nella sentenza che stabilisce l’annullamento, l’invalidità o l’inesistenza della società”.

8. Nel § 222a, alla fine del paragrafo 3, devono essere aggiunte le parole “o il ritiro di una proposta di scioglimento, invalidità o inesistenza di una società”.

9. Al § 230 (1), alla fine della lettera a), saranno aggiunte le parole “e contro le sentenze che stabiliscono l’annullamento, la nullità o l’inesistenza di una società di persone”.

PARTE SESTA
annullato

§ 45
annullato

PARTE SETTIMA
annullato

§ 46
annullato

PARTE OTTAVA

Modifica della legge sull’estensione del congedo di maternità, prestazioni di maternità e indennità di assicurazione malattia per i bambini
§ 47

Legge n. 88/1968 Coll., Sulla proroga del congedo di maternità, sulle prestazioni di maternità e sugli assegni per figli dall’assicurazione malattia, come modificata dalla Legge n. 99/1972 Coll., Legge n. 73/1982 Coll., Legge Coll. N. 57/1984, Legge n. 109/1984 Coll., Legge n. 51/1987 Coll., Legge n. 103/1988 Coll., Legge n. 180/1990 Coll., Legge n. 306/1991 Coll., Legge n. 582/1991 Coll., Legge n. 37/1993 Coll., Legge n. 266/1993 Coll., Legge n. 308/1993 Coll., Legge n. 182/1994 Coll., Legge n. . 241/1994 Coll., Legge n. 118/1995 Coll., Legge n. 113/1997 Coll., Legge n. 61/1999 Coll., Legge n. 238/2000 Coll., Legge n. 258/2000 Coll. ., Legge n. 362/2003 Coll., Legge n. 421/2003 Coll., Legge n. 169/2005 Coll. e la legge n. 362/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 10 (2), le parole “o in un’unione registrata 5 ) ” sono inserite dopo le parole “se non vive con la specie “.

La nota 5 recita:

” 5 ) Legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sulle modifiche ad alcuni atti correlati.”.

2. Nel § 12a paragrafo 1, le parole “o in un’unione registrata 5 ) ” sono inserite dopo le parole “non vive con un partner “.

PARTE NONA
annullato

§ 48
annullato

PARTE DECIMA
annullato

§ 49
annullato

PARTE UNDICI

Modifica della legge sulle spese giudiziarie
§ 50

Legge n. 549/1991 Coll., Sulle spese processuali, come modificata dalla Legge n. 271/1992 Coll., Legge n. 273/1994 Coll., Legge n. 36/1995 Coll., Legge n. 118/1995 Coll. ., Legge n. 160/1995 Coll., Legge n. 151/1997 Coll., Legge n. 209/1997 Coll., Legge n. 227/1997 Coll., Legge n. 103/2000 Coll., Legge n. 155/2000 Coll., Legge n. 241/2000 Coll., Legge n. 255/2000 Coll., Legge n. 451/2001 Coll., Legge n. 151/2002 Coll., Legge n. 309/2002 Coll. , Legge n. 192/2003 Coll., Legge n. 555/2004 Coll., Legge n. 628/2004 Coll. e la legge n. 357/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 2, alla fine del paragrafo 3, la frase “Il convenuto non ha tale obbligo anche nei procedimenti di scioglimento, nullità o inesistenza dell’unione registrata 2 ) (di seguito” unione “) .

La nota 2 recita:

” 2 ) Legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sulle modifiche ad alcuni atti correlati.”.

2. Al § 10, alla fine del paragrafo 6 sono aggiunte le seguenti frasi: “Se il procedimento di scioglimento, nullità o inesistenza della società è stato interrotto o se la mozione di avvio del procedimento è stata ritirata non più tardi rispetto a prima che la decisione fosse emessa dal tribunale di primo grado Se la domanda di avvio del procedimento di annullamento, nullità o inesistenza della società è stata ritirata dopo la decisione del tribunale che non è diventata definitiva senza appello, il tribunale rimborserà metà dell’onorario dal conto del tribunale. “

3. Nell’allegato alla legge n. 549/1991 Coll., Tariffa delle tasse, al punto 2 del punto 6, le parole “dopo la proposta di avviare un procedimento per lo scioglimento, l’invalidità o l’inesistenza di una società di persone o” devono essere inserito dopo le parole “divorzio o”.

PARTE DODICESIMA
annullato

§ 51
annullato

PARTE TERZA

Modifica alla legge sul sostegno sociale statale
§ 52

Legge n. 117/1995 Coll., Sul sostegno sociale statale, modificata dalla legge n. 137/1996 Coll., Legge n. 132/1997 Coll., Legge n. 242/1997 Coll., Legge n. 91/1998 Coll., Legge n. 158/1998 Coll., Legge n. 360/1999 Coll., Legge n. 118/2000 Coll., Legge n. 132/2000 Coll., Legge n. 155/2000 Coll., Legge Legge n. 492/2000 Coll., Legge n. 271/2001 Coll., Legge n. 151/2002 Coll., Legge n. 309/2002 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 125/2003 Coll., Legge n. 362/2003 Coll., Legge n. 424/2003 Coll., Legge n. 453/2003 Coll., Legge n. 53/2004 Coll., Legge n. 237/2004 Coll., Legge n. . 315/2004 Coll., Legge n. 436/2004 Coll., Legge n. 562/2004 Coll., Legge n. 124/2005 Coll., Legge n. 168/2005 Coll., Legge n. 204/2005 Coll. ., Legge n. 218/2005 Coll. e la legge n. 377/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 7 comma 2 lett. (b) la parola “partner 31a) ” è inserita dopo la parola “coniuge “.

La nota 31a recita:

” 31a) Legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati.”.

2. Nella sezione 7 (2) (c), la parola “partner 31a) ” è inserita dopo la parola “coniugi “.

3. Al § 7 paragrafo 3, alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole “conviventi che convivono in unione domestica registrata”.

4. Nel § 7, alla fine del paragrafo 8, la frase “Un genitore che vive in un’unione registrata 31a) non è considerato un genitore single .”.

PARTE QUATTORDICESIMA

Modifica alla legge sulle carte d’identità
§ 53

Legge n. 328/1999 Coll., Sulle carte d’identità, come modificata dalla legge n. 491/2001 Coll., Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 53/2004 Coll. e la legge n. 559/2004 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 3 comma 2 lett. a) le parole “o unione registrata 3a) (in seguito denominata” unione “) sono inserite dopo le parole” stato civile “.

La nota 3a recita:

” 3a) Sezione 36 della legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati.”.

2. Al § 3 paragrafo 4, la parola “partner 3a) ” è aggiunta alla fine del testo della lettera b) .

3. Nel § 5 paragrafo 2, alla fine del testo della lettera e) sono aggiunte le parole “o prova di unione, se si tratta di un cittadino che vive o ha vissuto in società”.

4. All’articolo 6, paragrafo 5, le parole “o prova di unione nel caso di un cittadino che vive o ha vissuto in unione” sono aggiunte alla fine della lettera d).

5. Nel § 17 paragrafo 3 lett. m) la parola “partner 3a) ” è inserita dopo la parola “coniuge “.

PARTE QUINDICI

Modifica della legge sulla registrazione della popolazione e sui numeri di nascita
§ 54

Legge n. 133/2000 Coll., Sulla registrazione della popolazione e il numero di nascita e sulla modifica di alcune leggi (Legge sulla registrazione della popolazione), come modificata dalla Legge n. Legge n. 53/2004 Sb. e la legge n. 501/2004 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 3 paragrafo 2 lettera b) si legge:

” b) il luogo del matrimonio o dell’unione registrata (di seguito” unione “) è un comune o distretto militare, nella capitale Praga, distretto di Praga da 1 a 10 5b) , sul territorio del quale si è celebrato il matrimonio o il partenariato della popolazione ha avuto luogo “.

2. Nel § 3 comma 3 lett. l) le parole “o le unioni” sono inserite dopo la parola “matrimonio”.

3. Nel § 3 comma 3 lett. m) le parole “o partner” sono inserite dopo la parola “coniuge” e le parole “o partner” sono inserite dopo la parola “coniuge”.

4. Nel § 3 paragrafo 4 lett. l) le parole “o le unioni” sono inserite dopo la parola “matrimonio”.

5. Nel § 3 paragrafo 4 lett. m) le parole “o partner” sono inserite dopo la parola “coniuge” e le parole “o partner” sono inserite dopo la parola “coniuge”.

6. Nel § 6a lettera (a) al punto 4, le parole “o unione” sono inserite dopo la parola “matrimonio”, le parole “o partner” sono inserite dopo la parola “coniuge” e le parole “o la data di cessazione della unione” sono inserito dopo la parola “non valido”.

7. Al § 6a, il punto alla fine della lettera b) è sostituito da una virgola e viene aggiunta la seguente lettera c):

” (c) l’ ufficio del registro presso il quale la società è conclusa, dal libro della società che mantiene, nella misura

1. data e luogo della dichiarazione di adesione al partenariato,

2. nome e cognome o cognome da nubile,

3. numero di nascita o data di nascita e luogo di nascita,

4. numero di nascita del padre e della madre o data di nascita,

5. data di cessazione della partnership. “

8. Al § 7, alla fine della lettera e), il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera f):

” (f) l’ ufficio del registro presso il quale la società è conclusa, dal libro della società che mantiene, nella misura

1. data e luogo della dichiarazione di adesione al partenariato,

2. nome e cognome o cognome da nubile,

3. numero di nascita o data di nascita e luogo di nascita,

4. numero di nascita del padre e della madre o data di nascita,

5. data di cessazione della partnership. “

PARTE SEDICI

Modifica della legge sui registri, nome e cognome
§ 55

Legge n. 301/2000 Coll., Su registri, nomi e cognomi e sulla modifica di alcuni atti correlati, come modificata dalla Legge n. 320/2002 Coll., Legge n. 578/2002 Coll., Legge n. 165 / 2004 Coll., Legge n. 422/2004 Coll. e la legge n. 499/2004 Coll., è modificata come segue:

1. Nel § 1 (1), le parole “, registrazione unione” sono inserite dopo le parole “matrimonio”.

2. Nel § 1 (2), alla fine della lettera b), la parola “a” è cancellata e viene inserita una nuova lettera c), che recita come segue:

” c) il registro dell’unione registrata di cui è tenuto il libro dell’unione registrata; e”.

L’attuale lettera c) è indicata come lettera d).

3. Nel § 1 (3), le parole “, unione registrata” sono inserite dopo la parola “matrimonio”.

4. Nel § 1 (4), le parole “, unione registrata” sono inserite dopo la parola “matrimonio”.

5. Nel § 21 paragrafo 1, la parola “partner 8a) ” è aggiunta alla fine del testo della lettera c) .

La nota 8a recita:

” 8a) Legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sulle modifiche ad alcuni atti correlati.”.

6. Al § 31, la parola “, partner 8a) ” è aggiunta alla fine del testo della lettera e) .

7. Nel § 33 paragrafo 1 lettera e) si legge:

” (e) un decreto di divorzio definitivo o un certificato di morte del coniuge deceduto, o un estratto ufficialmente certificato dal libro dell’unione registrata attestante che l’unione 8a) è stata annullata da una decisione del tribunale, o un certificato di morte del partner deceduto 8a) . “.

8. Nella sezione 35 (1), la seguente nuova lettera h) è inserita dopo la lettera g):

” (h) un estratto ufficialmente certificato dal libro delle unioni registrate attestante che l’unione 8a) è stata annullata da una decisione del tribunale, o il certificato di morte del partner deceduto 8a) nel caso di uno straniero che viveva nell’unione 8a ) , “.

L’attuale lettera h) è indicata come lettera i).

9. Al § 46 (2), lettera f) si legge:

” f) un decreto di divorzio definitivo, o il certificato di morte del coniuge deceduto, o un estratto ufficialmente certificato dal libro dell’unione registrata che l’unione 8a) è stato annullato da una decisione del tribunale, o il certificato di morte del deceduto partner 8a) . “.

10. In § 75 lettera a) la parola “unione 8a) ” è inserita dopo la parola “matrimonio “.

11. Nella Sezione 76, Paragrafo 1, alla fine della Lettera a), sono aggiunte le parole “o un documento su una partnership conclusa 8a) “.

12. Nella sezione 76 (1), una nuova lettera c) è inserita dopo la lettera b), che recita come segue:

” (c) nel caso di persone la cui unione 8a) è terminata, un estratto ufficialmente certificato dal libro delle unioni registrate attestante che l’unione 8a) è stata sciolta con decisione del tribunale o certificato di morte del partner deceduto 8a) , “.

Le lettere esistenti da c) ad f) sono indicate come lettere da d) a g).

PARTE DICIASSETTESIMA
annullato

§ 56
annullato

PARTE DICIOTTESIMA

Modifica alla legge sulle licenze commerciali
§ 57

354/2003 Coll., Legge n. 438/2003 Coll., Legge n. 38/2004 Coll., Legge n. 119/2004 Coll., Legge n. 167/2004 Coll., Legge n. 257/2004 Coll. , Legge n. 326/2004 Coll., Legge n. 499/2004 Coll., Legge n. 695/2004 Coll., Legge n. 58/2005 Coll., Legge n. 95/2005 Coll., Legge n. 127 / 2005 Coll., Legge n. 215/2005 Coll., Legge n. 253/2005 Coll., Legge n. 358/2005 Coll. e la legge n. 428/2005 Coll., è modificata come segue:

1. Nella sezione 11 (1), le parole “o il suo partner 28a) ” sono inserite dopo le parole “la moglie dell’imprenditore “.

La nota 28a recita:

” 28a) Legge n. 115/2006 Coll., Sulle unioni registrate e sugli emendamenti ad alcuni atti correlati.”.

L’attuale nota a piè di pagina 28a è indicata come nota a piè di pagina 28b, compreso il riferimento alla nota a piè di pagina.

2. Nel § 13 paragrafo 1 let. (b) e (c) le parole “o partner 28a) ” sono inserite dopo la parola “coniuge “.

PARTE XIX

Modifica alla legge sull’occupazione
§ 58

Nel § 5 lettera c) punto 5 della legge n. 435/2004 Coll., sull’occupazione, le parole “o un partner registrato” devono essere aggiunte dopo la parola “coniuge”.

PARTE VENTESIMA

EFFICIENZA
§ 59

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al giorno della sua promulgazione.

Zaorálek vr

Paroubek vr

Note a piè di pagina
1 ) Sezione 2 della legge n. 301/2000 Coll., Su registri, nomi e cognomi e sulla modifica di alcuni atti correlati, come modificata dalla legge n. 320/2002 Coll.

2 ) Sezione 9 della legge n. 301/2000 Coll., Come modificata dalla legge n. 320/2002 Coll.

3 ) Sezione 92 della legge n. 129/2000 Coll., Sulle regioni (stabilimento regionale), come modificata dalla legge n. 231/2002 Coll.

4 ) Sezione 20 della Legge n. 40/1993 Coll., Sull’acquisizione e la perdita della cittadinanza della Repubblica Ceca, come modificata dalla Legge n. 194/1999 Coll., Legge n. 320/2002 Coll. e la legge n. 357/2003 Coll.

5 ) Legge n. 328/1999 Coll., Sulle carte d’identità, come modificata.
Legge n. 133/2000 Coll., Sul registro della popolazione e dei numeri di nascita e sulla modifica di alcune leggi (legge sulla registrazione della popolazione), come modificata.

6 ) Art. 24 della Direttiva 2004/38 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.

7 ) Legge n. 36/1967 Coll., Sugli esperti e gli interpreti.
Legge n. 155/1998 Coll., Sulla lingua dei segni e sugli emendamenti ad altri atti.

8 ) Sezione 86 della legge n. 100/1988 Coll., Sulla sicurezza sociale, come modificata dalla legge n. 110/1988 Coll., Legge n. 118/1990 Coll. e legge n. 360/1999 Coll.

9 ) Sezione 52 della legge n. 97/1963 Coll., Sul diritto internazionale privato e procedurale.

10 ) Sezione 55 della legge n. 301/2000 Coll.

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