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LEGGE

del 9 febbraio 1995
sulla regolamentazione della pubblicità e sugli emendamenti alla legge n. 468/1991 Coll., sulla radiodiffusione televisiva e radiofonica, come modificata
Il Parlamento ha approvato questo atto della Repubblica ceca:

Art. io

DISPOSIZIONI GENERALI

1
(1) La presente legge incorpora la pertinente legislazione dell’Unione europea 1 ) che disciplina la regolamentazione della pubblicità, che è una pratica commerciale sleale, pubblicità comparativa, pubblicità del tabacco, medicinali per uso umano, medicinali veterinari, alimenti e alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. e regola i requisiti generali per la pubblicità e la sua diffusione, comprese le sanzioni per le violazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e la designazione delle autorità di vigilanza. Regola inoltre la regolamentazione della pubblicità per bevande alcoliche, prodotti fitosanitari, armi da fuoco e munizioni e attività funerarie.

(2) Pubblicità indica qualsiasi annuncio, presentazione o altra presentazione distribuita principalmente tramite mezzi di comunicazione volti a promuovere attività commerciali, in particolare promozione del consumo o vendita di beni, costruzione, noleggio o vendita di beni immobili, vendita o uso di diritti o doveri, promozione di servizi, promozione ( 1a ) se non diversamente specificato di seguito.

(3) Il mezzo di comunicazione attraverso il quale viene diffusa la pubblicità: mezzi di trasmissione della pubblicità, in particolare periodici 2 ) e non periodici, 3 ) trasmissione radiofonica e televisiva 3a ) , servizi di media audiovisivi a richiesta 3b ) , produzione audiovisiva, 4 )computerizzati reti, media audiovisivi, manifesti e volantini.

(4) Per sponsorizzazione si intende un contributo fornito allo scopo di promuovere la produzione o la vendita di beni, la fornitura di servizi o altre prestazioni dello sponsor. Uno sponsor è una persona fisica o giuridica che fornisce un tale contributo per questo scopo.

(5) Ai fini della presente legge, l’inserzionista (di seguito “Autorità contraente”) è una persona fisica o giuridica che ha ordinato la pubblicità a un’altra persona fisica o giuridica.

(6) Ai fini della presente legge, l’inserzionista (in seguito denominato “incaricato del trattamento”) è una persona fisica o giuridica che ha elaborato pubblicità per sé o per un’altra persona fisica o giuridica. Se il processore elabora la pubblicità per se stesso, è anche l’amministrazione aggiudicatrice ai fini della presente legge.

(7) Ai fini della presente legge, il propagatore della pubblicità (in appresso denominato “distributore”) è una persona fisica o giuridica che distribuisce pubblicamente l’annuncio.

(8) Ai fini della presente legge, per “notifica anonima” si intende una comunicazione o altra presentazione diffusa mediante mezzi di comunicazione, se non contiene informazioni sulla persona che ha ordinato la diffusione della comunicazione o altra presentazione.

(9) Le disposizioni della presente legge si applicano agli annunci anonimi riguardanti le elezioni distribuite tra l’annuncio delle elezioni e la fine delle votazioni.

(10) Le disposizioni della presente legge si applicano alle sponsorizzazioni, se non diversamente specificato di seguito.

2
(1) vietato

(a) beni pubblicitari, servizi o altre prestazioni o valori, la cui vendita, fornitura o distribuzione è contraria alla legge;

b)pubblicità, che è una pratica commerciale sleale soggetta a una regolamentazione legale speciale 5) ; il posizionamento del prodotto in un’opera audiovisiva o qualsiasi altra registrazione audiovisiva non è considerato come tale se soddisfa le condizioni stabilite da altre leggi 3a ) , 3b );
(c) diffondere pubblicità non richiesta in forma cartacea, se molesta il destinatario; la pubblicità che è fastidiosa è considerata diretta a un particolare destinatario a condizione che il destinatario abbia chiarito in modo chiaro e comprensibile che non desidera ricevere pubblicità non richiesta

d)la pubblicità diffusa in luoghi pubblici al di fuori di attività, diversa attraverso la pubblicità o struttura promozionale istituito ai sensi della legislazione speciale 5b) , se previsto dal Comune, con il regolamento emanato in base a competenze delegate 5c ) , nella misura di cui al paragrafo 5,
(e) diffondere annunci di elezioni anonime tra l’annuncio delle elezioni e la fine del voto;

(f) pubblicità per il gioco d’azzardo gestita senza un’autorizzazione di base ai sensi della legge che disciplina il gioco d’azzardo.

(2) La pubblicità comparativa è ammissibile alle condizioni stabilite dalla presente legge e dal codice civile.

(3) La pubblicità non deve essere in conflitto con la buona morale, in particolare non deve includere alcuna discriminazione basata sulla razza, il sesso o la nazionalità o sfidare sentimenti religiosi o nazionali, minacciare la moralità in modo generalmente inaccettabile, ridurre la dignità umana, contenere elementi di pornografia, violenza o elementi usando il motivo la paura. La pubblicità non deve mettere in discussione le credenze politiche.

(4) La pubblicità non deve promuovere comportamenti dannosi per la salute o minacciare la sicurezza di persone o cose, nonché comportamenti dannosi per l’ambiente.

(5) Un comune in un regolamento emanato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). (d) stabilisce

a)luoghi accessibili al pubblico su cui si fa riferimento nella pubblicità di cui al paragrafo 1, lettera a); d) proibito
(b) il periodo durante il quale si fa riferimento alla pubblicità al paragrafo 1, lettera a); d) proibito

c)tipi di mezzi di comunicazione, che non possono essere oggetto di pubblicità ai sensi del paragrafo 1, lettera a); (d) diffuse, se del caso
(d) azioni non coperte dal divieto di diffusione.

2a
La pubblicità comparativa dei medicinali per uso umano (di seguito “medicinali per uso umano”) o dei servizi medici è consentita, alle condizioni stabilite dal codice civile, se diretta a persone autorizzate a prescrivere o dispensare tali medicinali (“esperti”) ) o fornire tali servizi sanitari.

2babrogato
2c
La pubblicità non può essere per le persone sotto i 18 anni

(a) promuovere comportamenti che minacciano la loro salute, sviluppo mentale o morale;

(b) fare uso della loro particolare fiducia nei loro genitori o tutori legali o altre persone;

c) inun modo inappropriato per mostrarli in situazioni pericolose.
3
Prodotti del tabacco

(1) Pubblicità del tabacco 10 ) nonché sponsorizzazione, lo scopo o il cui effetto diretto o indiretto è la pubblicità dei prodotti del tabacco, è vietato se non diversamente specificato di seguito. Ciò vale anche per la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgono diversi Stati membri dell’Unione europea o altri Stati che costituiscono lo Spazio economico europeo o che si svolgono in diversi Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati che costituiscono la zona economica europea o che hanno effetti transfrontalieri con altri mezzi.

(2) La pubblicità dei prodotti del tabacco deve essere intesa nel senso

a)qualsiasi forma di comunicazione commerciale la cui finalità o il cui effetto diretto o indiretto è la promozione del prodotto del tabacco;
b) ladistribuzione di un prodotto del tabacco a titolo gratuito, il cui oggetto o effetto è, direttamente o indirettamente, promuovere un prodotto del tabacco o una distribuzione gratuita che abbia tale effetto diretto o indiretto in relazione alla sponsorizzazione di cui al paragrafo 1;
(c) pubblicità che non si riferisce direttamente al prodotto del tabacco ma utilizza il marchio 1a ) , l’emblema o altre caratteristiche del prodotto del tabacco, salvo diversa indicazione.

(3) L’ uso di un marchio ( 1 ) di un prodotto del tabacco registrato o utilizzato per il tabacco o altri prodotti o servizi prima della pubblicità di prodotti o servizi diversi dal tabacco non è considerato pubblicità del tabacco. Tuttavia, il modo in cui le informazioni su un prodotto o servizio sono diffuse deve essere chiaramente distinto dal modo in cui le informazioni sul prodotto del tabacco sono diffuse.

(4) Il divieto di pubblicità di cui al paragrafo 1 non si applica a

(a) pubblicità in periodici ( 2 ) , pubblicazioni non periodiche ( 3 ) , volantini, manifesti o altri stampati o pubblicità distribuiti attraverso servizi della società dell’informazione ( 10a ) destinati esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco;

(b) la pubblicità di prodotti del tabacco in tabaccherie specializzate o in una vetrina e la marcatura appropriata di tali negozi;

c) lapubblicità dei prodotti del tabacco in stabilimenti in cui viene venduta o fornita un’ampia gamma di prodotti o servizi, nel caso di pubblicità collocata in quella parte dello stabilimento destinata alla vendita di prodotti del tabacco;
(d) sponsorizzazione di competizioni automobilistiche e comunicazione di sponsorizzazione nella sede, salvo sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgono più Stati membri dell’Unione europea o altri Stati che formano lo Spazio economico europeo o che si svolgono in diversi Stati membri dell’Unione europea o in altri Stati Spazio economico europeo o altrimenti hanno effetti transfrontalieri,

e)pubblicazioni stampate e pubblicate in paesi terzi a meno che non siano destinate principalmente al mercato interno dell’Unione europea.
(5) Pubblicità dei prodotti del tabacco a norma del paragrafo 4, lettera a). (a) a (d) devono contenere avvertenze chiare come segue: “Il Ministero della salute mette in guardia: il fumo provoca il cancro”, almeno il 20% del messaggio pubblicitario. Nel caso di pubblicità scritta, il testo di avviso deve apparire su uno sfondo bianco disposto lungo almeno il 20% del bordo inferiore dello spazio pubblicitario. Il testo deve essere stampato in nero, in grassetto grande in modo da ottenere un’altezza totale di almeno l’80% dell’altezza dello sfondo bianco. Una pubblicità audiovisiva deve contenere avvertimenti di prima e seconda frase.

(6) Pubblicità dei prodotti del tabacco a norma del paragrafo 4, lettera a). da (a) a (d) no

a)essere rivolto a persone di età inferiore ai 18 anni, in particolare esibendo tali persone o utilizzando elementi, mezzi o azioni a cui tali persone si rivolgono principalmente;
b)Incoraggiare il fumo a parole o, ad esempio, visualizzando scene con scatole di sigarette aperte o scene in cui le persone fumano o trattengono sigarette, pacchetti di sigarette o altri prodotti a base di tabacco o accessori da fumo.
(7) Nell’annuncio di cui al paragrafo 4 è vietata la fornitura gratuita di campioni di prodotti del tabacco al pubblico, volti a promuovere il prodotto del tabacco.

3a
Sigarette elettroniche

(1) È vietata la pubblicità con l’obiettivo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere sigarette elettroniche e cartucce di ricarica distribuite tramite servizi della società dell’informazione 10a ) o periodici 2 ) , pubblicazioni non periodiche 3 ) , volantini, manifesti o altri stampati ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai rivenditori e ai distributori di sigarette elettroniche e alle pubblicazioni stampate e pubblicate in paesi terzi, a meno che tali pubblicazioni non siano destinate principalmente al mercato interno dell’Unione europea.

(2) Qualsiasi forma di sponsorizzazione di azioni, attività o individui il cui oggetto o effetto diretto o indiretto è di promuovere sigarette elettroniche e ricariche su di essi è vietato se l’oggetto di sponsorizzazione riguarda diversi Stati membri dell’Unione europea o si svolge in diversi Stati membri dell’Unione europea o ottenere un effetto transfrontaliero in un modo diverso.

4
Bevande alcoliche

La pubblicità per le bevande alcoliche 12 ) non può

(a) incoraggiare l’uso abusivo di bevande alcoliche o valutare negativamente o ironicamente l’astinenza o la moderazione;

(b) essere rivolto a persone di età inferiore ai 18 anni, in particolare quelle persone che, di età inferiore ai 18 anni, non possono apparire al consumo di bevande alcoliche o utilizzare elementi, mezzi o azioni indirizzate da persone di età inferiore ai 18 anni;

(c) combinare il consumo di alcol con un aumento delle prestazioni o essere utilizzato in relazione alla guida;

d)creare l’impressione che il consumo di alcol contribuisca al successo sociale o sessuale,
(e) affermare che l’alcol in una bevanda ha proprietà terapeutiche o un effetto stimolante o calmante, o che è un mezzo per affrontare problemi personali,

(f) enfatizzare il contenuto alcolico come caratteristica positiva della bevanda.

5
Medicinali per uso umano

(1) Tutte le informazioni, la persuasione o gli incentivi destinati a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita, la fornitura o il consumo di medicinali per uso umano sono considerati anche pubblicità di medicinali per uso umano. Questi sono principalmente

a)visite di rappresentanti di medicinali per uso umano a persone autorizzate a prescriverle, fornirle o fornirle;
(b) fornitura di campioni di medicinali per uso umano, \ t

(c) promuovere la prescrizione, la fornitura e la vendita di medicinali per uso umano mediante donazione, la concorrenza dei consumatori e offrendo o promettendo benefici o compensi finanziari o materiali;

(d) sponsorizzare riunioni tenute per promuovere la prescrizione, la vendita, la fornitura o il consumo di medicinali per uso umano e visitati da professionisti;

(e) sponsorizzazione di congressi scientifici che coinvolgono esperti e rimborso delle spese di viaggio e alloggio associate alla loro partecipazione.

(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano a

a)l’etichettatura dei medicinali per uso umano e di foglietto illustrativo a norma della legislazione speciale, 13)
(b) la corrispondenza necessaria per rispondere a domande specifiche su un medicinale specifico per uso umano e qualsiasi materiale non promozionale di accompagnamento,

(c) cataloghi di vendita e listini prezzi, se non contengono una descrizione delle caratteristiche dei medicinali per uso umano, notifiche, avvertenze e informazioni, come modifiche degli imballaggi, avvertenze sugli effetti negativi del medicinale per uso umano,

(d) dati sulla salute umana o sulla malattia, se non contengono riferimenti, anche indiretti, al medicinale per uso umano.

(3) L’oggetto della pubblicità può essere solo un medicinale per uso umano registrato secondo una regolamentazione legale speciale. 14 )

(4) Qualsiasi informazione contenuta in un annuncio pubblicitario di un medicinale per uso umano deve essere coerente con quella fornita nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ( 15 ) del medicinale.

(5) La pubblicità di un medicinale per uso umano deve promuovere il suo uso razionale mediante una presentazione obiettiva di quel prodotto senza esagerare le sue proprietà.

5a
Pubblicità per medicinali per uso umano rivolta al pubblico in generale

(1) L’oggetto della pubblicità al pubblico può essere un medicinale per uso umano che, in base alla composizione e allo scopo, è concepito e concepito in modo tale da poter essere utilizzato senza diagnosi, prescrizione o trattamento da un medico generico o, se del caso, da un farmacista.

(2) Non ci devono essere argomenti di pubblicità rivolti al pubblico in generale

a)medicinali soggetti a prescrizione medica per uso umano;
(b) medicinali per uso umano contenenti stupefacenti o sostanze psicotrope. 16 )

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai medicinali per uso umano utilizzati nell’ambito di un’azione di vaccinazione approvata dal Ministero della salute.

(4) È vietato fornire campioni di medicinali per uso umano al pubblico in generale.

(5) La pubblicità rivolta al pubblico deve

a)essere formulati in modo tale da chiarire che il prodotto è un medicinale per uso umano;
(b) includere il nome del medicinale per uso umano specificato nell’autorizzazione all’immissione in commercio. Se il medicinale per uso umano contiene solo una sostanza attiva, l’annuncio deve contenere anche il nome comune del medicinale per uso umano, \ t

(c) contengono le informazioni necessarie per l’uso corretto del medicinale per uso umano, \ t

(d) contenere un chiaro, leggibile, nel caso di pubblicità stampata, un invito a leggere attentamente il foglio illustrativo.

(6) La pubblicità di medicinali per uso umano per i quali l’efficacia non è stata valutata secondo la procedura di registrazione 15a ) può contenere solo le informazioni riportate sull’imballaggio o nel foglietto illustrativo di questi medicinali ai sensi della legislazione speciale 15b ) .

(7) La pubblicità al pubblico non deve

a)dare l’impressione che non sia necessario consultare un medico, un intervento medico o un trattamento, in particolare offrendo diagnosi o offrendo trattamenti a distanza;
(b) suggeriscono che gli effetti del medicinale per uso umano sono garantiti, non sono associati ad effetti avversi o sono superiori o equivalenti agli effetti di altri trattamenti o altri medicinali per uso umano;

(c) indica che l’uso di un medicinale per uso umano migliorerà la salute della persona che lo usa;

d)suggerisce che la salute delle persone possa essere pregiudicata dal mancato uso del medicinale per uso umano, ad eccezione delle azioni di vaccinazione approvate dal Ministero della salute,
(e) essere diretto esclusivamente a persone di età inferiore ai 15 anni;

(f) raccomandare un medicinale per uso umano, facendo riferimento al parere di scienziati, operatori sanitari o non professionisti, ma che, in base al loro status sociale effettivo o presunto, potrebbero sostenere il consumo di medicinali per uso umano

(g) indica che il medicinale per uso umano è un prodotto alimentare o cosmetico o un altro prodotto di consumo;

(h) indica che la sicurezza o l’efficacia del medicinale per uso umano è garantita solo dalla sua origine naturale;

(i) descrivendo o descrivendo il particolare corso di un caso, può essere fatta una possibile autodiagnosi;

(j) fare riferimento a mezzi di recupero inappropriati, esagerati o fuorvianti;

(k) utilizzare, in modo inappropriato, esagerato o fuorviante, una rappresentazione dei cambiamenti nel corpo umano causati dalla malattia o dalla lesione o dall’azione del medicinale umano sul corpo umano o su parti di esso.

(8) Quando la pubblicità destinata al grande pubblico è destinata a ricordare un medicinale per uso umano, non può contenere dati diversi da quello del medicinale per uso umano, come specificato nell’autorizzazione all’immissione in commercio, o il suo nome internazionale non proprietario, se esistente, o il marchio.

5b
Pubblicità per medicinali per uso umano rivolta a professionisti

(1) La pubblicità di medicinali per uso umano per professionisti può essere divulgata esclusivamente attraverso mezzi di comunicazione destinati principalmente a tali professionisti (ad esempio pubblicazioni professionali non periodiche, periodici professionali, programmi audiovisivi professionali).

(2) L’ annuncio di cui al paragrafo 1 deve contenere

a) datiaccurati, aggiornati, dimostrabili e sufficientemente completi che consentano ai professionisti di formarsi il proprio parere sul valore terapeutico del medicinale per uso umano. I dati presi da pubblicazioni professionali o da stampa professionale devono essere accuratamente riprodotti e la loro fonte indicata
(b) informazioni di base secondo un CPC approvato, inclusa la data di approvazione o ultima revisione;

c)informazioni sul modo in cui il medicinale per uso umano è dispensato in base all’autorizzazione all’immissione in commercio;
d)informazioni sul metodo di pagamento dei fondi di assicurazione sanitaria pubblica.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alla pubblicità di medicinali per uso umano per i quali l’efficacia non è stata valutata secondo la procedura di registrazione 15a ) . La sezione 5a (6) si applica al contenuto della pubblicità rivolta ai professionisti di questi prodotti.

(3) Affari Agente 17 ) deve essere eseguita ad ogni visita allo scopo di pubblicizzare un medicinale prima che la persona esperta nella sintesi visitato di ogni medicinale umano, che è oggetto di pubblicità e le informazioni su come il pagamento di questi medicinali. L’agente commerciale trasmette, senza indebito ritardo, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio pertinente 17a ) informazioni su fatti significativi che egli / ella apprende nel corso della sua attività concernente l’uso del medicinale per il quale fa pubblicità, in particolare qualsiasi effetto indesiderabile segnalato a lui / lei persone.

(4) Nel contesto della pubblicità di medicinali per uso umano, è vietato offrire, promettere o offrire doni o altri benefici a loro, a meno che non siano di valore trascurabile e si riferiscano alle loro attività professionali.

(5) Gamma di intrattenimento e alloggio gratuiti

a)alle riunioni cui partecipano esperti per promuovere la prescrizione, la vendita, la fornitura o il consumo di medicinali per uso umano;
(b) in una riunione di esperti detenuti a fini professionali o scientifici;

deve essere proporzionato, dato lo scopo principale dell’incontro, e non deve essere esteso a persone diverse dai professionisti; in tal caso, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica al campo di applicazione dell’intrattenimento e dell’alloggio.

(6) Gli esperti non possono, in connessione con la pubblicità di medicinali per uso umano, richiedere o accettare prestazioni vietate ai sensi del paragrafo 4 o che sono contrarie al paragrafo 5.

(7) I campioni di medicinali per uso umano possono essere forniti solo eccezionalmente alle persone autorizzate a prescriverli, per un periodo limitato non superiore a un anno civile, ciascun campione deve corrispondere al più piccolo imballaggio di un medicinale per uso umano immesso sul mercato e deve essere etichettato come “Non in vendita” o “Campione gratuito”. Non devono essere forniti preparati contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope 16 ) . I campioni di medicinali per uso umano possono essere forniti solo dietro richiesta scritta della persona autorizzata a prescriverli, che è firmato e reca la data di rilascio.

(8) Quando una pubblicità destinata ai professionisti è destinata a essere un promemoria di un medicinale per uso umano, non può contenere dati diversi dal nome del medicinale per uso umano, come specificato nell’autorizzazione all’immissione in commercio, o il suo nome internazionale non proprietario, se esistente, o il marchio.

5c
Pubblicità che promuove la donazione di tessuti e cellule umani

(1) È vietata la pubblicità che promuova la donazione di tessuti o cellule di origine umana a fini di lucro o altri benefici analoghi.

(2) È vietata la pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di tessuti e cellule umani destinati all’uso umano, il cui scopo è o può essere utilizzato per ottenere un guadagno finanziario o altri benefici comparabili.

(3) Il paragrafo 1 o 2 non pregiudica la fornitura di informazioni e il divieto di pubblicità e pubblicità ai sensi della legge sulla trasposizione del 17b ) .

Cibo e alimenti per l’infanzia

5d
(1) Indicazioni nutrizionali o sulla salute possono essere fatte nella pubblicità di alimenti in condizioni direttamente applicabili dalla legge dell’Unione Europea 21a ) .

(2) Pubblicità dei prodotti alimentari 22 ) devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla Food e prodotti del tabacco 41 ) , soprattutto quando si tratta di mettere informazioni secondo le quali il paese di origine dei prodotti alimentari, la Repubblica Ceca, direttamente normativa UE applicabile relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori 39 ) e le norme dell’Unione europea direttamente applicabili che stabiliscono norme per l’uso di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali 40 ) .

(3) La pubblicità sugli integratori alimentari 23b ) deve contenere un testo chiaro e “leggibile” nel caso di pubblicità stampata.

(4) La pubblicità di un alimento per particolari usi nutrizionali ( 23 ) deve contenere alimenti chiari e “leggibili” nel caso di pubblicità stampata.

5e
(1) La pubblicità della formula per bambini ( 24 ) deve contenere solo dati scientifici e corretti sulla realtà, può essere fornita solo nella cura dei bambini e nelle pubblicazioni scientifiche e non può portare alla conclusione che gli alimenti per lattanti sono equivalenti o meglio.

(2) È vietata la pubblicità nei negozi in grado di incoraggiare il pubblico a comprare alimenti per lattanti, in particolare mediante la cessione di campioni, mediante mezzi speciali di esposizione, mediante uno sconto o mediante un vantaggio speciale.

(3) È vietato ai fabbricanti e ai dettaglianti di alimenti per lattanti trasferire prodotti, campioni o regali per promuovere vendite gratuite o con uno sconto. La prima frase si applica anche al trasferimento di prodotti a sconto, campioni o altri regali promozionali a donne in stato di gravidanza, madri e membri delle loro famiglie in pubblico; il divieto di prima frase non si applica ai regali o sconti concessi a istituzioni sanitarie, di beneficenza o umanitarie per il loro uso interno o per la distribuzione al di fuori di tali istituzioni e organizzazioni.

5f
(1) Pubblicità iniziale e di follow-up 25 ) Formula infantile

a)deve contenere le informazioni necessarie sull’uso corretto del prodotto e non deve impedire l’allattamento al seno;
(b) non contenere termini come “umanizzato” o “maternizzato” o un termine simile che dia l’impressione di sostituire completamente l’allattamento al seno naturale.

(2) pubblicità formula infantile

(a) deve contenere un testo chiaro: “Avviso importante” che indica la preferenza dell’allattamento al seno e raccomanda che il prodotto sia utilizzato solo su consiglio di professionisti medici, nutrizionali o farmaceutici indipendenti o altri professionisti che si occupano di neonati e bambini piccoli;

(b) non deve contenere una rappresentazione del bambino o di qualsiasi altra immagine o pretesa che possa idealizzare la sostituzione del latte materno. Tuttavia, può includere una rappresentazione grafica per una facile identificazione del prodotto e per illustrare il metodo di preparazione.

(3) La pubblicità per alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, destinati a donne incinte e madri di bambini piccoli, deve sempre contenere informazioni non ambigue come specificato nella legislazione specifica. 26 )

5g
Prodotti fitosanitari e ausiliari

La pubblicità sui prodotti fitosanitari è disciplinata dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione europea 26a ) . L’oggetto della pubblicità di apparecchiature ausiliarie può essere solo un aiuto autorizzato nell’ambito delle proprietà specificate nell’autorizzazione.

5h
Medicinali veterinari

L’oggetto della pubblicità rivolta al pubblico non deve essere

a)medicinali veterinari che, in virtù di un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi di un regolamento speciale 14), possono essere rilasciati esclusivamente su prescrizione medica;
(b) medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope 16 ) .

5i
Uso temporaneo dell’alloggio e altri servizi ricreativi

(1) La pubblicità per l’uso temporaneo di alloggi e altri servizi ricreativi di cui al codice civile 26b ) include un’indicazione del diritto del consumatore di ottenere le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto o prima che il consumatore sia vincolato dalla sua proposta di concludere il contratto dove e come possono essere ottenute le informazioni.

(2) Un evento di offerta o di vendita entro il quale un contratto può essere negoziato per l’uso temporaneo della struttura ricettiva o di altri servizi ricreativi deve essere considerato un annuncio di cui al paragrafo 1. L’invito a tali eventi deve contenere una chiara indicazione dello scopo e della natura dell’azione.

(3) L’uso temporaneo dell’alloggio e altri servizi ricreativi non sono offerti come pubblicità come investimento.

5j
giochi d’azzardo

(1) Una pubblicità sul gioco d’azzardo che incoraggia la partecipazione a un gioco d’azzardo non deve contenere una comunicazione che dia l’impressione che la partecipazione al gioco d’azzardo possa essere una fonte di finanziamento simile a quella di un’attività dipendente, indipendente o simile.

(2) La pubblicità per il gioco d’azzardo non deve essere rivolta a persone di età inferiore ai 18 anni, in particolare visualizzando tali scommesse o utilizzando elementi, mezzi o azioni che si rivolgono prevalentemente a tali persone.

(3) La pubblicità sul gioco d’azzardo deve contenere una comunicazione sul divieto di gioco per le persone di età inferiore ai 18 anni e un chiaro e visibile avvertimento di quanto segue: “Il Ministero delle Finanze mette in guardia: la dipendenza può derivare dalla partecipazione al gioco d’azzardo!”.

6
Armi da fuoco e munizioni

La pubblicità di armi e munizioni 27 ) può essere distribuita solo

a)professionisti e imprenditori nella produzione e vendita di armi da fuoco e munizioni;
(b) nei locali in cui le armi da fuoco o le munizioni sono fabbricate, offerte, vendute, usate e esposte o in cui sono conclusi contratti per la fornitura di armi da fuoco e munizioni;

c)in pubblicazioni e periodici professionali 2) destinati generalmente alla questione delle armi da fuoco e delle munizioni e in altri materiali stampati destinati a venditori e detentori di armi da fuoco e munizioni.
6a
Attività funebri

La pubblicità per i servizi funebri, i crematori o l’imbalsamazione e la conservazione non deve essere divulgata

a)nell’area delle strutture mediche e dei servizi sociali,
(b) per posta diretta, in particolare mediante lettera, foglio illustrativo o e-mail;

(c) in relazione alle informazioni sulla morte.

6b
(1) Il trasformatore è pienamente responsabile per il contenuto dell’annuncio se è stato elaborato per il proprio uso. Se la pubblicità è stata elaborata per le esigenze di un’altra persona fisica o giuridica, il responsabile del trattamento e l’ente aggiudicatore sono responsabili in solido per la sua conformità alla legge, se non diversamente specificato di seguito. Nel caso di pubblicità di medicinali per uso umano, integratori alimentari, alimenti per usi nutrizionali speciali, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, l’amministrazione aggiudicatrice e il distributore sono responsabili in solido per la loro conformità alla legge.

(2) Il Distributore sarà responsabile per le modalità di diffusione della pubblicità ai sensi della presente Legge e per la diffusione della pubblicità per il gioco d’azzardo gestito senza una licenza di base ai sensi della legge che disciplina il gioco d’azzardo. Il promotore è tenuto a informare la persona che dimostra l’interesse legittimo di chi sono l’inserzionista e il responsabile del trattamento.

(3) L’amministrazione aggiudicatrice è sollevata dalla sua responsabilità per il contenuto di un annuncio pubblicitario in conflitto con la legge se dimostra che l’incaricato del trattamento non ha rispettato le sue istruzioni nel suo trattamento e che il contenuto di tale annuncio è in conflitto con la legge. Il responsabile del trattamento non può essere sollevato dalla responsabilità per il contenuto della pubblicità pubblicizzata con riferimento alla sua aggiudicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, a meno che non si tratti di dati la cui veridicità non può essere valutata neppure con il massimo sforzo.

(4) Il beneficiario di un contributo ai sensi della Sezione 1 (4) sarà responsabile per il suo utilizzo in conformità con la presente legge.

Supervisione della legge

7
Supervisione della legge

Le autorità incaricate di vigilare sull’osservanza della presente legge (“l’autorità di vigilanza”) devono essere :. \ T

a)il Consiglio di radiodiffusione ( 3a) per la pubblicità trasmessa su servizi di media audiovisivi radiofonici e televisivi e su richiesta e per sponsorizzare radiotelevisivi e servizi di media audiovisivi a richiesta;
(b) Istituto statale per il controllo della droga ( 29 ) per la pubblicità di medicinali per uso umano, tessuti e cellule umani e la sponsorizzazione in questo campo, ad eccezione di quanto previsto alla lettera a);

(c) Ministero della Salute ( 30 ) per la pubblicità e la sponsorizzazione di servizi sanitari in questo campo, ad eccezione del campo di applicazione di cui alla lettera a);

d) l’Istituto centrale di vigilanza e sperimentazione in agricoltura 26 a) per la pubblicità di prodotti fitosanitari e ausiliari, salvo quanto previsto alla lettera a);
e)Istituto per il controllo statale dei prodotti veterinari e medicinali ( 31) per la pubblicità di medicinali veterinari, ad eccezione del campo di applicazione di cui alla lettera a);
f) l’Ufficio per la protezione dei dati personali per la pubblicità non richiesta distribuita tramite mezzi elettronici 10a) in base a una regolamentazione legale speciale 32 ) , se la modalità di diffusione di questo annuncio è una pratica commerciale sleale,
g)L’autorità ceca di controllo sull’agricoltura e l’alimentazione per i requisiti stabiliti dalla legge sui prodotti alimentari e sui prodotti del tabacco 41) , in particolare per quanto riguarda l’indicazione di informazioni che indicano che il paese di origine dell’alimento è la Repubblica ceca, per indicazioni nutrizionali o sulla salute secondo la legislazione UE direttamente applicabile in materia di nutrizione e salute indicazioni 21a ) , per le informazioni fuorvianti utilizzate in violazione della legge UE sull’informazione alimentare direttamente applicabile ai consumatori 39 ) e per i dati utilizzati in violazione delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili che stabiliscono norme per l’uso di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e termini tradizionali 40 ) nella pubblicità alimentare, compresa la sponsorizzazione, ad eccezione della lettera a),
(h) uffici doganali per la pubblicità, la promozione o la promozione di giochi d’azzardo vietati dalle leggi sul gioco d’azzardo e dalla sponsorizzazione in questo campo, ad eccezione del campo di applicazione di cui alla lettera a);

i)uffici regionali di licenze commerciali 32a) negli altri casi.
7a
(1) L’inserzionista è tenuto a conservare un campione (copia) di ciascun annuncio per almeno 5 anni dalla data in cui l’annuncio è stato divulgato l’ultima volta. Nel caso in cui un procedimento amministrativo sono stati avviati 33 ) ai sensi della presente legge entro il termine indicato nella prima frase, l’inserzionista ha l’obbligo di mantenere la pubblicità del campione (copia), che è oggetto di un procedimento amministrativo fino alla decisione definitiva in materia. Su richiesta scritta, è obbligata a prestare gratuitamente per un periodo di tempo una copia necessaria dell’annuncio alle autorità di vigilanza.

(2) Su richiesta delle autorità di vigilanza, ai fini dei procedimenti amministrativi ai sensi della presente legge, l’inserzionista è tenuto a fornire, entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza, informazioni sul divulgatore e sull’inserzionista da lui specificato e altri materiali e informazioni relative a tale pubblicità; tali dati e materiali saranno conservati dall’autorità contraente per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data in cui l’annuncio è stato divulgato l’ultima volta. Nel caso in cui un procedimento amministrativo sono stati avviati 33 ) ai sensi della presente legge prima della scadenza di tale periodo, l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo di mantenere le informazioni e materiali relativi alla pubblicità, che è oggetto di un procedimento amministrativo fino alla decisione definitiva in materia.

(3) Su richiesta delle autorità di vigilanza, ai fini dei procedimenti amministrativi ai sensi della presente legge, l’inserzionista, entro un termine stabilito dall’autorità di vigilanza, fornisce informazioni sull’inserzionista e l’inserzionista, se noto, almeno entro 5 giorni lavorativi.

(4) Su richiesta delle autorità di vigilanza ai fini dei procedimenti amministrativi ai sensi della presente legge, il propagatore della pubblicità è tenuto a divulgare, entro un termine specificato dall’autorità di vigilanza, almeno entro 5 giorni lavorativi, i dettagli della persona dell’ente aggiudicatore e l’incaricato della pubblicità e i dettagli della persona che ha ordinato la distribuzione della pubblicità .

(5) Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano anche ai trasformatori, agli enti aggiudicatori e ai distributori di televendita.

7b
(1) Nel valutare se la pubblicità è una pratica commerciale sleale 5 ) , l’autorità di vigilanza procede in conformità con una regolamentazione legale speciale 5 ) .

(2) Nel valutare se si tratta di una pubblicità comparativa non autorizzata o di una pubblicità che è una pratica commerciale sleale, l’autorità di vigilanza ha il diritto di richiedere all’inserzionista di fornire la prova della correttezza delle affermazioni fattuali nella pubblicità, se tale requisito è proporzionato alle circostanze gli interessi legittimi dell’inserzionista o altra persona.

(3) L’autorità di vigilanza può ritenere che il reclamo nell’annuncio sia errato se le prove richieste ai sensi del paragrafo 2 non sono state fornite entro il termine prescritto o nella misura necessaria.

7c
Precauzioni speciali

(1) L’autorità di vigilanza può ordinare la rimozione o la risoluzione di una pubblicità non conforme e fissare una scadenza ragionevole per farlo. Essa può anche vietare pubblicità comparativa o pubblicità inammissibile che costituisce una pratica commerciale sleale come infrazione ai sensi della legge dell’Unione europea direttamente applicabile 33 bis ) . L’autorità di controllo è autorizzata a sospendere l’avvio di pubblicità o pubblicità comparativa non autorizzata che costituisce una pratica commerciale sleale 5 ) . Nessuna perdita o altro danno causato da tale pubblicità o colpa dell’inserzionista è richiesto per tale procedura; tuttavia, ciò non autorizza l’introduzione di un sistema di controllo preventivo delle proposte pubblicitarie prima della sua diffusione.

(2) L’autorità di vigilanza pubblica la decisione emessa ai sensi del paragrafo 1 o dell’articolo 8 bis in modo appropriato se la vita o la salute delle persone possono essere messe in pericolo a causa dell’ulteriore distribuzione della pubblicità. L’autorità di vigilanza ha il diritto di ordinare all’inserzionista o all’inserzionista di pubblicare una dichiarazione correttiva all’inserzionista entro un determinato periodo di tempo, che è stata giudicata una decisione definitiva non autorizzata dalla pubblicità comparativa o dalla pratica commerciale sleale ed è stata infine decisa nello stesso mezzo di comunicazione a cui è stata divulgata. Il costo della pubblicazione della dichiarazione correttiva è a carico della persona a cui l’autorità di controllo ha ordinato la sua pubblicazione.

7dcancellato
reati

8
(1) Una persona fisica commette un reato come divulgatore da:

a)non notifica la persona che dimostra un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 6b (2) che è l’amministrazione aggiudicatrice o l’incaricato del trattamento;
b)diffondere pubblicità o annunci anonimi riguardanti le elezioni di cui al § 2 par. (a), (b), (d) o (e) sono vietati, \ t
c)violi l’obbligo di distinguere le modalità di diffusione delle informazioni su un prodotto o servizio dal modo di divulgare informazioni sul prodotto del tabacco ai sensi della Sezione 3 (3) o diffonde pubblicità sui prodotti del tabacco diversi da quelli specificati nella Sezione 3 (4);
d)viola il divieto di consegna gratuita di campioni al pubblico per i prodotti del tabacco ai sensi della sezione 3 (7) o per i medicinali per uso umano ai sensi della Sezione 5a (4);
(e) pubblicizzare la pubblicità pubblica di medicinali veterinari contraria alla sezione 5h;

(f) diffondere pubblicità di armi da fuoco e munizioni contrarie alla sezione 6;

(g) diffondere la pubblicità delle attività funerarie contrarie alla Sezione 6a;

h)in violazione della sezione 2, par. (c) diffondere pubblicità non richiesta in forma cartacea;
(i) contravvenendo all’articolo 5b, paragrafo 1, diffondere tramite mezzi pubblicitari per medicinali per uso umano, destinato ai professionisti, senza che tali risorse siano destinate esclusivamente ai professionisti interessati dalla pubblicità di medicinali per uso umano;

j)violi il divieto di offrire, promettere o fornire regali o altri benefici ai sensi della Sezione 5b (4);
(k) violi l’obbligo di distribuire pubblicità per alimenti per lattanti a norma dell’articolo 5 sexies, paragrafo 1;

(l) distribuire pubblicità di giochi a distanza senza una licenza di base ai sensi del Gambling Act;

m) non fornisce, a richiesta dell’autorità di vigilanza e entro il termine da essa fissato, informazioni sulla persona dell’ente aggiudicatore o sul responsabile del trattamento pubblicitario o sulla persona che ha ordinato la distribuzione della pubblicità ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 4;
n)contravvenendo alla sezione 3a (1), diffondere la pubblicità sulle sigarette elettroniche o sulle ricariche ad esse,
(o) promuovere la pubblicità di medicinali, medicinali per uso umano, integratori alimentari, alimenti per particolari usi nutrizionali, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, il cui contenuto è contrario alle Sezioni 5, 5a, 5b, 5d, 5e, 5f o contrari alle disposizioni direttamente applicabili Legislazione dell’Unione europea sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 21a ) .

(2) Una persona fisica in quanto l’inserzionista commette un reato da:

a)entra in una pubblicità, che è, secondo § 2 par. (a) o (f) o Sezione 3 (1) è vietato o contrario alla Sezione 3 (5),
b)viola le condizioni stabilite per il contenuto della pubblicità nella Sezione 2 (3) o (4), Sezione 2c, Sezione 3 (6), Sezione 4, Sezione 5 (3), (4) o (5), Sezione 5a (1), (2), (5), (6) , 7 o 8, § 5b (2) o (8), § 5c (1) o (2), § 5d, § 5e (1), §5f, §5g, §5h, §5i o §5j,
(c) viola le condizioni stabilite per la pubblicità comparativa di cui all’articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 2 bis;

d)non conservare una copia (copia) di ciascun annuncio pubblicitario ai sensi della Sezione 7a (1) o prestare gratuitamente una copia della pubblicità alle autorità di vigilanza per un periodo strettamente necessario o in difetto di adempiere a un obbligo di cui all’articolo 7a, paragrafo 2.
(3) Una persona fisica commette un reato come elaboratore da:

a)elaborare un annuncio vietato ai sensi del § 2 par. o (f) o Sezione 3 (1),
b)in violazione della Sezione 2, Par. (b) elaborare pubblicità che è una pratica commerciale sleale;
c)viola le condizioni stabilite per la pubblicità comparativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 o della sezione 2a,
d)viola le condizioni stabilite per il contenuto della pubblicità ai sensi dell’articolo 2 (3) o (4), sezione 2c, sezione 3 (6), sezione 4, sezione 5 (3), (4) o (5), sezione 5a (1), (2), (5), (6) , 7 o 8, § 5b (2) o (8), § 5c (1) o (2), § 5d, § 5e (1), § 5f, 5g, 5h o 5i,
(e) non riesce a indicare nel prodotto del tabacco la pubblicità di un avvertimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 ; \ tor. \ t

f)in violazione della Sezione 7a (3), non deve, su richiesta dell’autorità di vigilanza e entro il termine stabilito dall’Autorità di Vigilanza, fornire informazioni sull’inserzionista e sull’inserzionista.
(4) Un esperto commette un reato richiedendo o accettando benefici vietati ai sensi della Sezione 5b (4) o che sono contrari alla Sezione 5b (5).

(5) Può essere inflitta un’ammenda per un reato

a)fino a 100.000 CZK, in caso di reato di cui al paragrafo 1, lettera a). (j) o ai sensi del paragrafo 4, \ t
b)fino a 500.000 CZK in caso di reato di cui al paragrafo 1, lettera a). a), m) oo), par. (d) o ai sensi del paragrafo 3 (a). f)
c)fino a 2000000 CZK, in caso di reato di cui al paragrafo 1, lettera a) (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k), (l) o (n) di cui al paragrafo 2 (a); (a), (b) o (c) o ai sensi del paragrafo 3 (a); a), b), c), d) oe).
8a
(1) Una persona fisica o giuridica svolge un reato essendo un divulgatore

a)non notifica la persona che dimostra un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 6b (2) che è l’amministrazione aggiudicatrice o l’incaricato del trattamento;
b)diffondere pubblicità o annunci anonimi riguardanti le elezioni di cui al § 2 par. (a), (d) o (e) devono essere vietati, \ t
c)in violazione della Sezione 2, Par. (c) diffondere pubblicità non richiesta in forma cartacea;
d)viola l’obbligo di distinguere le modalità di diffusione delle informazioni su un prodotto o servizio dal metodo di diffusione delle informazioni sul prodotto del tabacco ai sensi della Sezione 3 (3) o diffonde pubblicità sui prodotti del tabacco diversi da quelli specificati nella Sezione 3 (4);
e)violi il divieto di consegna gratuita di campioni al pubblico per i prodotti del tabacco ai sensi della sezione 3 (7) o per i medicinali per uso umano ai sensi della Sezione 5a (4);
(f) diffondere la pubblicità dei medicinali per uso umano destinati ai professionisti attraverso mezzi di comunicazione che non sono prevalentemente destinati a tali professionisti;

g)viola gli obblighi dell’agente commerciale ai sensi dell’articolo 5 ter, paragrafo 3,
h)violi il divieto di offrire, promettere o fornire doni o altri benefici ai sensi della Sezione 5b (4),
(i) fornire campioni di medicinali per uso umano in violazione della sezione 5b (7);

(j) violi l’obbligo di distribuire pubblicità per alimenti per lattanti ai sensi dell’articolo 5 sexies;

(k) diffondere la pubblicità di armi da fuoco e munizioni in violazione della sezione 6;

l)diffondere la pubblicità delle attività funerarie contrarie alla Sezione 6a
m)pubblicizzare la pubblicità pubblica di medicinali veterinari contraria alla sezione 5h;
n)in violazione della Sezione 2, Par. b) diffonde pubblicità che è una pratica commerciale scorretta
(o) distribuire un annuncio di gioco d’azzardo gestito senza una licenza di base ai sensi del Gambling Act;

p) non fornisce, a richiesta dell’autorità di vigilanza e entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza, informazioni sulla persona dell’ente aggiudicatore o sul responsabile del trattamento pubblicitario o sulla persona che ha ordinato la distribuzione della pubblicità ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 4;
(q) diffondere pubblicità su sigarette elettroniche o ricariche su di esse in violazione della Sezione 3a (1);

r)promuovere la pubblicità di medicinali, medicinali per uso umano, integratori alimentari, alimenti per particolari usi nutrizionali, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, il cui contenuto è contrario alle sezioni 5, 5 bis, 5 ter, 5 quinquies, 5 sexies, o contrari a quelli direttamente applicabili Legislazione dell’Unione europea sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 21a) .
(2) Una persona fisica o giuridica che fa affari come amministrazione aggiudicatrice commette un reato:

a)inserisce un annuncio vietato ai sensi dell’articolo 2 (1) (a); o (3) (1),
b)in violazione della Sezione 2, Par. b) inserire un annuncio che è una pratica commerciale sleale
c)viola le condizioni stabilite per la pubblicità comparativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 o della sezione 2a,
d)viola le condizioni stabilite per il contenuto della pubblicità ai sensi dell’articolo 2 (3) o (4), sezione 2c, sezione 3 (6), sezione 4, sezione 5 (3), (4) o (5), sezione 5a (1), (2), (5), (6) , 7 o 8, § 5b (2) o (8), § 5c (1) o (2), § 5d (3) o (4), § 5e (1), § 5f, 5h, § 5i o § 5j,
e)non dichiara in conformità con § 3 par.
(f) in violazione della Sezione 7a (1), non conservare una copia (copia) di ciascun annuncio pubblicitario o prestare una copia della pubblicità a titolo gratuito alle autorità di vigilanza per il periodo necessario;

g)non rispetta l’obbligo di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2,
(h) pubblicizzare prodotti fitosanitari in violazione della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 27a );

(i) inserire una pubblicità alimentare contenente indicazioni nutrizionali o sulla salute contrarie alla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 21a ) ;

j) inserirepubblicità alimentare che non rispetta la legislazione sugli alimenti e il tabacco 41) , in particolare per quanto riguarda l’indicazione dell’indicazione che il paese di origine dell’alimento è la Repubblica ceca, i requisiti della disposizione di informazioni alimentari dell’UE direttamente applicabile ai consumatori 39 ) o un regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che stabilisce norme per l’uso di denominazioni di origine, indicazioni geografiche o termini tradizionali 40 ) , o
(k) inserire una pubblicità di giochi a distanza senza un’autorizzazione di base ai sensi della legge che disciplina il gioco d’azzardo.

(3) Una persona fisica o giuridica che fa affari come macchinista commette un reato:

a)elaborare un annuncio vietato ai sensi del § 2 par. o § 3 (1) o è contrario al § 5j,
b)in violazione della Sezione 2, Par. (b) elaborare pubblicità che è una pratica commerciale sleale;
c)viola le condizioni stabilite per la pubblicità comparativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 o della sezione 2a,
d)viola le condizioni stabilite per il contenuto della pubblicità ai sensi dell’articolo 2 (3) o (4), sezione 2c, sezione 3 (6), sezione 4, sezione 5 (3), (4) o (5), sezione 5a (1), (2), (5), (6) , 7 o 8, § 5b (2) o (8), § 5c (1) o (2), § 5d (3) o (4), § 5e (1), § 5f, 5h o 5i,
e)non dichiara in conformità con § 3 par.
f)in violazione della Sezione 7a (3), non deve, su richiesta dell’Autorità di Vigilanza e entro il termine stabilito dall’Autorità di Vigilanza, fornire informazioni sull’inserzionista o sull’inserzionista;
(g) elaborare la pubblicità di prodotti fitosanitari in violazione della legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 27a );

(h) preparare una pubblicità alimentare contenente indicazioni nutrizionali o sulla salute contrarie alla legislazione dell’Unione europea direttamente applicabile che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 21a ) ;

i)elabora la pubblicità di alimenti che non soddisfa i requisiti di legge sui prodotti alimentari e prodotti del tabacco 41) , soprattutto quando si tratta di mettere informazioni secondo le quali il paese di origine dei prodotti alimentari, la Repubblica Ceca, i requisiti del regolamento UE direttamente applicabile che disciplina la fornitura di informazioni alimentari ai consumatori 39 ) o un regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che stabilisce norme per l’uso di denominazioni di origine, indicazioni geografiche o termini tradizionali 40 ), o
j)elaborare una pubblicità sul gioco d’azzardo operata senza una licenza di base ai sensi della legge sul gioco d’azzardo.
(4) Una persona fisica o giuridica commette un reato da:

a)viola il divieto di offrire, promettere o fornire doni o altri vantaggi ai sensi della Sezione 5b (4),
b)fornisce gratuitamente intrattenimento e alloggio in violazione della sezione 5b (5),
c)richiede o accetta, in relazione alla pubblicità di medicinali per uso umano, vantaggi vietati ai sensi della sezione 5b (4) o che sono contrari alla sezione 5b (5);
d)violi il divieto di sponsorizzazione ai sensi della Sezione 3 o della Sezione 3a.
(5) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi del paragrafo 1

a)fino a 500.000 CZK, nel caso di un illecito ai sensi del paragrafo 1 (a). a), p) o r)
b)fino a 2000000 CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 1 (a) b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) o q),
c)fino a 5.000.000 di CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 1 (a) n) o o).
(6) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi del paragrafo 2

a)fino a 500.000 CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 2 (a). f) o g)
b)fino a CZK 2.000.000, in caso di reato ai sensi del paragrafo 2 (a). (a), (c), (d), (e), (h), (i) o (j);
c)fino a 5.000.000 di CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 2 (a). b) o k).
(7) Può essere inflitta un’ammenda per il reato di cui al paragrafo 3

a)fino a 500.000 CZK, nel caso di un reato ai sensi del paragrafo 3 (a). f)
b)fino a CZK 2.000.000, in caso di reato ai sensi del paragrafo 3 (a). (a), (c), (d), (e), (g), (h) o (i), \ t
c)fino a 5.000.000 di CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 3 (a). b) o j).
(8) Può essere inflitta un’ammenda per un reato ai sensi del paragrafo 4

a)fino a 1.000.000 CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 4 (a). a) o b),
b)fino a 100.000 CZK, in caso di reato ai sensi del paragrafo 4 (a), c)
c)fino a CZK 2.000.000, in caso di reato ai sensi del paragrafo 4 (a). d).
8b
Disposizioni comuni

(1) I reati di cui al presente atto sono discussi dalle autorità di vigilanza in base alla loro competenza di cui alla sezione 7.

(2) L’ ammenda, che è il reddito del bilancio dello Stato, è riscossa dall’autorità di vigilanza che l’ha imposta. L’ammenda, che è il reddito del bilancio della regione, viene raccolta e recuperata dall’autorità regionale competente, ad eccezione delle ammende inflitte da un ordine in loco riscosso dall’ufficio regionale competente per le licenze commerciali.

8c
(1) Le decisioni delle autorità di vigilanza di cui alla sezione 7 (a ) sono impugnate. (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (i) emessi ai sensi degli articoli 7c, 8 e 8a possono essere depositati entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ricorso 36 ) .

(2) La decisione dell’autorità di vigilanza di cui alla sezione 7 (a ) non può essere impugnata. a) non può essere presentato un ricorso ai sensi degli articoli 7 quater, 8 e 8 bis. Presentazione di un’azione amministrativa 37 ) contro una decisione dell’autorità di controllo di cui alla sezione 7 (a). a) l’imposizione di un’ammenda per un reato ha un effetto sospensivo.

9
Disposizioni finali

abrogato:

§ 4 comma 1 let. g) e § 4 par. b) della legge n. 37/1989 Coll., sulla protezione contro l’alcolismo e altre tossicodipendenze.
Sezione 20 della legge n. 634/1992 Coll., Sulla tutela dei consumatori, modificata dalla legge n. 217/1993 Coll.
Sezione 5 (2) della legge n. 273/1993 Coll., A determinate condizioni per la produzione, la diffusione e l’archiviazione di opere audiovisive, che modifica e integra alcuni atti e alcuni altri regolamenti.
Sezione 6 e Sezione 7 (3) e (5) della Legge n. 303/1993 Racc., Sull’abolizione del Monopolio del Tabacco dello Stato e relative misure; al § 7 capoverso 4 le parole “o in § 6” sono cancellate.
Art. II

Legge n. 468/1991 Coll., Trasmissione radiotelevisiva, modificata dalla legge n. 597/1992 Coll., Atto del Consiglio nazionale ceco n. 36/1993 Coll. e legge n. 253/1994 Coll., è modificata come segue:

Nella sezione 6 (1), i punti (c) e (d) sono cancellati. I punti esistenti (e) e (f) devono essere rinumerati (c) e (d).
Iparagrafi (b), (c) e (d), comprese le note a piè di pagina (3) e (4), sono cancellati dall’articolo 6 (2). La lettera esistente e) è rinumerata b).
È inserita una nuova sezione 6a, comprese le voci e note a piè di pagina 3) e 4):
Ҥ 6a

Includi annunci negli spettacoli

(1) Le emittenti garantiscono che le pubblicità siano inserite in un programma per programma, ad eccezione dei programmi composti da contenuti separati e separati e / o trasmissioni sportive e trasmissioni di eventi e spettacoli contenenti pause, ad eccezione dei programmi audiovisivi. di cui al paragrafo 2.

(2) I titolari delle licenze per le trasmissioni televisive assicurano che, durante la trasmissione di programmi audiovisivi, siano inclusi annunci pubblicitari:

a)quando trasmette lavoro film o un’opera espressa in maniera simile, 3) soltanto se dura annunci compresi più di 45 minuti, non più di una volta per periodo completo di 45 minuti; un’ulteriore interruzione è consentita se la durata di tale film, compresa la pubblicità, è di almeno 20 minuti più lunga di due o più periodi completi di 45 minuti; almeno 20 minuti devono passare tra due interruzioni successive
(b) quando trasmette altri programmi audiovisivi, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 3, solo se il programma, compresa la pubblicità pubblicizzata, dura più di 30 minuti e non più di una volta ogni 30 minuti; almeno 20 minuti devono passare tra due interruzioni successive.

(3) L’ interruzione delle notizie, dei programmi religiosi e dei bambini con la pubblicità non è permessa.

(4) I diritti protetti dalla legge sul copyright 4 ) rimangono inalterati.

3 ) Sezione 6 della legge n. 35/1965 Coll., Sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche (legge sul copyright), modificata dalla legge n. 89/1990 Coll.

4 ) Legge n. 35/1965 Coll., Come modificata. “

Nel § 8 let. (d) le parole tra parentesi sono cancellate.
Art. III

La presente legge entra in vigore il 1 ° aprile 1995.

Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 138/2002 Coll. Art. III

Iprocedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Lapubblicità creata o divulgata sulla base di contratti stipulati prima della data effettiva della presente legge è valutata per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legislazione vigente.
Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 217/2004 Coll. Art. III

La procedura per l’imposizione delle multe iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere completata in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 25/2006 Coll. Art. III

Iprocedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere completati conformemente alla legislazione vigente, salvo disposizione contraria del paragrafo 2.
Iprocedimenti per violazione degli obblighi di cui all’articolo 5c della legge n. 40/1995 Coll., Come modificato, che non sono stati risolti prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano.
Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 109/2007 Coll. Art. III

Lapubblicità, ad eccezione della pubblicità dei prodotti del tabacco, creata o diffusa sulla base di contratti stipulati prima del 26 gennaio 2006, è sottoposta a revisione entro il 26 gennaio 2009 ai sensi della legge n. 40/1995 Coll. 25/2006 Coll.
Lapubblicità dei prodotti del tabacco creati o diffusi sulla base di contratti stipulati prima del 26 gennaio 2006 deve essere valutata conformemente alla legge n. 40/1995 Racc., Nella formulazione effettiva a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 202/2015 Coll. Art. II

Procedimento per un reato o altro illecito amministrativo consistente in una violazione dell’obbligo ai sensi della Sezione 5d della legge n. 40/1995 Coll., Nella versione in vigore prima dell’entrata in vigore della presente legge, iniziata prima dell’entrata in vigore della presente legge e fino a tale data, l’autorità di vigilanza finalizza la pertinente ai sensi della legge n. 40/1995 Coll., come modificata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizione transitoria introdotta dalla legge n. 188/2016 Coll. Art. IX

Questa parte della legge è stata notificata ai sensi della direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che istituisce una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata.

Uhde vr

Havel vr

Klaus vr

Le note

1 ) Direttiva 84/450 / CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva 97/55 / ​​CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica Direttiva 84/450 / CEE sulla pubblicità ingannevole per includere la pubblicità comparativa.
Direttiva 2005/29 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2006, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450 / CEE del Consiglio, direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7 / CE e 2002/65 / CE e regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Art. 7, 8 e 9 della direttiva 91/321 / CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, modificata dalla direttiva 1999/50 / CE della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321 / CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE), direttiva 2003/14 / CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 91/321 / CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE) e la direttiva 96/4 / CE che modifica la direttiva 91/321 / CEE.
Regolamento 1169/2011 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 1925/2006 e che abroga la direttiva Direttiva 1999/10 / CE della Commissione, direttiva 2000/13 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttive 2002/67 / CE della Commissione e 2008/5 / CE e regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
Art. 2, 3, 4, 5 e 10 della direttiva 2003/33 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE) SEE).
Art. 86, 89, 90, 91, 94, 95 e 96 della direttiva 2001/83 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, modificato dalla direttiva 2002/98 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, l’analisi, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione dei componenti del sangue umano e che modifica la direttiva 2001/83 / CE e la direttiva 2003/63 / CE della Commissione, del 25 giugno 2003 che modifica la direttiva 2001/83 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) e articoli 64 e 100 della direttiva 2004/27 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83 / CE del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE). \ t
Art. 85 Direttiva 2001/82 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, modificata dalla direttiva 2004/28 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001 Sul codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE).
Art. 6 della direttiva 89/398 / CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
Art. Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) c) Direttiva 80/77 / CEE del Consiglio, del 5 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo sfruttamento e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.
Art. 69, articolo 94, paragrafo 2 e 100 della direttiva 2004/27 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83 / CE relativa al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) pertinenza).
Direttiva 2008/122 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei consumatori in relazione a determinati aspetti dei contratti di multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio.

1a ) Sezione 1 della legge n. 137/1995 Coll., Sui marchi.

2 ) Art. a) della legge n. 46/2000 Coll., sui diritti e le obbligazioni del rilascio di periodici e di emendamenti ad alcuni altri atti (la legge sulla stampa).

3 ) Sezione 1 della legge n. 37/1995 Racc., Su pubblicazioni non periodiche.

3a ) Legge n. 231/2001 Coll., Trasmissione radiotelevisiva e emendamenti ad altri atti, e successive modifiche.

3b ) Legge n. 132/2010 Coll., Sui servizi di media audiovisivi a richiesta e sugli emendamenti a determinati atti (Legge sui servizi di media audiovisivi a richiesta).

4 ) § 1 par. c) della legge n. 273/1993 Racc., su alcune condizioni di produzione, diffusione e archiviazione di opere audiovisive, emendamenti a determinati atti e alcuni altri regolamenti.

5 ) Legge n. 634/1992 Coll., Sulla tutela dei consumatori, come modificata.

5b ) Sezione 71 (2) della legge n. 50/1976 Coll., Sulla pianificazione territoriale e regolamenti edilizi (legge sull’edilizia), come modificata dalla legge n. 83/1998 Coll.

5c ) Sezione 11 (1) della legge n. 128/2000 Coll., Sui comuni (municipalità), modificata dalla legge n. 313/2002 Coll.
Sezione 44 (2) della legge n. 131/2000 Coll., Sulla città capitale di Praga, modificata dalla legge n. 320/2002 Coll.

10 ) art. v) Legge n. 110/1997 Coll., sui prodotti alimentari e sui prodotti del tabacco e sulle modifiche ad alcuni atti connessi, come modificato dalla legge n. 306/2000 Coll.

10a ) art. a) Legge n. 480/2004 Coll., su alcuni servizi della società dell’informazione e che modifica talune leggi (Legge su taluni servizi della società dell’informazione).

12 ) Articolo 1 (2) della legge n. 37/1989 Racc., Sulla protezione contro l’alcolismo e altre dipendenze da droghe.

13 ) Legge n. 79/1997 Coll., Come modificata.
Decreto n. 473/2000 Coll., Che stabilisce i dettagli della registrazione, le sue modifiche, l’estensione, la determinazione del modo di erogazione del medicinale, il metodo di notifica e valutazione degli effetti avversi del medicinale e le modalità e la portata della notifica dell’uso del medicinale non registrato.

14 ) Legge n. 79/1997 Coll., Come modificata.

15 ) Articolo 2 (13) della legge n. 79/1997 Coll.

15a ) Articolo 24a della legge n. 79/1997 Racc., Come modificato dalla legge n. 129/2003 Coll.

15b ) Articoli 26c e 26d della legge n. 79/1997 Coll., Come modificata dalla legge n. 129/2003 Coll.
Decreto n. 288/2004 Racc., Che stabilisce i dettagli sulla registrazione dei medicinali, le loro modifiche, il prolungamento, la classificazione dei medicinali per la distribuzione, il trasferimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il rilascio delle autorizzazioni per l’importazione parallela, la presentazione e la progettazione di programmi di trattamento specifici che utilizzano medicinali non registrati per uso umano , sulla notifica e valutazione delle reazioni avverse al medicinale, compresi i dettagli delle relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, nonché le modalità e la portata della notifica sull’uso del medicinale non autorizzato (autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali).

16 ) § 2 let. a) Legge n. 167/1998 Coll., sulle sostanze che provocano dipendenza e sugli emendamenti ad alcuni altri atti.

17 ) Sezione 652 della legge n. 513/1991 Racc., Modificata dalla legge n. 370/2000 Coll.

17 bis ) Articolo 52 bis, paragrafo 1, lettera a) a) della legge n. 79/1997 Coll., modificata dalla legge n. 129/2003 Coll.

17b ) Articoli 27 e 28 della legge n. 285/2002 Coll., Sulla donazione, raccolta e trapianto di tessuti e organi e su emendamenti a determinati atti (legge sui trapianti).

(21 bis ) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

22 ) art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e stabilisce procedure in materia di sicurezza alimentare, come modificata.

23 ) Decreto n. 54/2004 Coll., Sui prodotti alimentari destinati all’alimentazione speciale e sul modo di utilizzarli.

23a ) art. Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) c) Direttiva 80/77 / CEE del Consiglio, del 5 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo sfruttamento e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.

23b ) § 2 lett. j) della legge n. 110/1997 Coll., come modificata.

24 ) § 4 comma 1 let. c) del decreto n. 23/2001 Coll.

25 ) § 4 comma 1 let. d) del decreto n. 23/2001 Coll.

26 ) Sezione 6 della legge n. 110/1997 Racc., Come modificato.
Sezione 6 del decreto n. 23/2001 Coll.

(26 bis ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117 / CEE e 91/414 / CEE del Consiglio.

26b ) Articoli 1852-1867 del codice civile.

27 ) Legge n. 288/1995 Coll., Sulle armi da fuoco e munizioni (legge sulle armi da fuoco), come modificata.

29 ) Sezione 9 della legge n. 79/1997 Racc., Come modificato.

30 ) Articolo 70 della legge n. 20/1966 Coll., Come modificato.

31 ) Sezione 12 della legge n. 79/1997 Racc., Come modificato.

32 ) § 10 comma 1 let. a) della legge n. 480/2004 Coll.

32a ) Legge n. 570/1991 Coll., Uffici delle licenze commerciali, e successive modifiche.

33 ) Legge n. 71/1967 Racc., Sui procedimenti amministrativi (codice di procedura amministrativa), come modificata.

(33 bis ) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori (regolamento CPC).

36 ) Sezione 81 e segg. della legge n. 500/2004 Coll., codice di procedura amministrativa, come modificato.

37 ) Legge n. 150/2002 Coll., Il codice giudiziario, come modificato.

39 ) Regolamento 1169/2011 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

40 ) Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

41 ) Legge n. 110/1997 Coll., Come modificata.

 

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