Quando ci si sposta tra gli Stati membri dell’UE, gli effetti personali delle persone fisiche non sono ammissibili alle formalità doganali.

 

Le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio. In base alle condizioni sotto descritte, le persone fisiche hanno i loro effetti personali, che portano sul territorio della Repubblica Ceca (UE), sollevati dal dazio doganale.

 


ESCLUSIONE DA DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPITOLO I

Effetti personali delle persone fisiche importate al momento del trasferimento della loro residenza abituale da un paese terzo nel territorio delle Comunità – Articolo 3 – Alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 11, tali effetti personali delle persone fisiche importate al momento del trasferimento del loro luogo di residenza abituale nel territorio doganale delle Comunità sono esenti da dazi all’importazione.

Articolo 4

Gli effetti personali sono sollevati dai dazi all’importazione se:

a) tali effetti personali, ad eccezione di casi speciali giustificati da circostanze, sono stati detenuti dalla persona in questione e, se costituiscono beni di consumo, sono stati utilizzati nel precedente luogo di residenza abituale per almeno sei mesi prima alla data a partire dalla quale tale persona ha terminato la sua residenza abituale nel paese terzo di spedizione;

(b) sono progettati per uno scopo identico nel nuovo luogo di residenza abituale.

Gli Stati membri, inoltre, non possono vincolare la loro esenzione dai dazi all’importazione a condizione che i dazi doganali o le tasse consueti siano stati debitamente riscossi in relazione a tali effetti personali nel loro paese di origine o nel paese di spedizione.

Articolo 5

1. L’esenzione dai dazi all’importazione può essere goduta solo da tali persone che hanno avuto la loro residenza abituale al di fuori del territorio doganale delle Comunità per un periodo ininterrotto di dodici mesi.

2. Le autorità competenti, tuttavia, non possono consentire alcuna esenzione dalle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che tale persona sia in grado di dimostrare di essere destinata a rimanere fuori dal territorio doganale delle Comunità per il periodo di almeno dodici mesi.

Articolo 6

I seguenti prodotti non sono esenti da dazi all’importazione:

a) prodotti alcolici;
b) tabacco e prodotti del tabacco;
(c) mezzi di trasporto a fini commerciali;
(d) oggetti applicabili all’esercizio dell’occupazione, diversi dagli strumenti e apparecchi portatili richiesti per l’esercizio dell’occupazione. SC 42 / 423L, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 324/25.

Articolo 7

1. Ad eccezione di circostanze straordinarie, gli effetti personali sono esentati dai dazi all’importazione, a condizione che siano proposti in una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica entro il termine di dodici mesi dalla data in cui la persona ha iniziato la sua residenza abituale sul territorio doganale delle Comunità.

2. Gli effetti personali possono essere immessi in libera pratica entro i termini previsti dal paragrafo 1, in un’unica istanza o gradualmente.

Articolo 8

1. Fino alla scadenza del termine di dodici mesi dalla data di consegna di una dichiarazione doganale contenente una proposta di immissione in libera pratica delle merci, gli effetti personali sollevati dai dazi all’importazione non possono essere prestati, promessi, locati o trasferiti per considerazione o senza considerazione senza informarne preventivamente le autorità competenti.

2. Nel caso in cui gli effetti personali siano prestati, promessi, locati o trasferiti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il dazio all’importazione viene valutato sugli effetti in questione, utilizzando le aliquote in vigore alla data di tale prestito, impegno, locazione o trasferimento, a seconda del tipo e soggetto al valore in dogana identificato o stabilito dalle autorità competenti alla data pertinente.

Articolo 9

1. Contrariamente all’art. 7 (1), gli effetti personali possono essere esentati dai dazi all’importazione anche se la dichiarazione in dogana ha proposto la loro immissione in libera pratica prima della data in cui la persona ha iniziato la residenza abituale nel territorio doganale delle Comunità, se la persona dichiara di inizierebbe davvero tale abituale residenza entro sei mesi. Tale dichiarazione è soggetta al pagamento di una fideiussione la cui forma e importo sono determinati dalle autorità competenti.

2. Se si applica la disposizione di cui al comma 1, il termine di cui all’art. 4 a) della data di consegna di tali effetti personali nel territorio doganale delle Comunità.

Articolo 10

1. Se la persona in questione, per motivi connessi alla propria attività professionale, ha abbandonato il paese terzo, dove aveva la residenza abituale, senza avere nel contempo residenza abituale nel territorio doganale delle Comunità , ma ha intenzione di iniziare tale residenza in un secondo momento, le autorità competenti possono esentare dai dazi all’importazione qualsiasi effetto personale che tale persona porterebbe sul territorio.

2. Gli effetti personali di cui al paragrafo 1 sono esenti da dazi all’importazione, alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8, mentre:

(a) i termini previsti dall’art. 4 (a) e Art. 7 (primo comma) sono conteggiati dalla data di consegna di tali beni personali nel territorio doganale delle Comunità;

(b) i termini previsti dall’art. 8 (1) è conteggiato dalla data di inizio della residenza abituale della persona in questione nel territorio doganale delle Comunità.

3. Gli effetti personali sono esentati dai dazi all’importazione alle condizioni secondo cui la persona dovrebbe dichiarare che avrebbe realmente iniziato la sua abituale residenza nel territorio doganale delle Comunità entro il termine stabilito dalle autorità competenti, conformemente alle circostanze pertinenti. Tali autorità possono esigere che tale dichiarazione sia collegata al pagamento di fideiussione la cui forma e importo sono debitamente determinati.

Articolo 11

Le autorità competenti possono discostarsi dall’art. 4 (a) e (b), Art. 6 (c) ed (d) e dall’articolo 8, se la persona in questione è tenuta a trasferire il suo normale luogo di residenza da un paese terzo nel territorio doganale delle Comunità a causa di circostanze politiche straordinarie.