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Rimborsi Iva

per acquisti in Repubblica Ceca

Rimborso dell’imposta sul valore aggiunto alle persone fisiche internazionali pagata nel prezzo d’acquisto dei beni nella Repubblica Ceca.

Cambiamenti nel sistema di rimborso dell’IVA dal 1° aprile 2013

 

Dal 1° aprile 2013 è in vigore una modifica legislativa relativa al sistema di rimborso dell’IVA alle persone fisiche provenienti da Paesi terzi ai sensi della legge n. 502/2012 Sb. (Racc.) – una modifica della legge n. 235/2004 Sb. (di seguito “Legge sull’IVA”).

 

La legge modificata non include più l’obbligo di compilare, consegnare e confermare il modulo n. 25 5235 MFin 5235. Tuttavia, dal 1° aprile 2013, il venditore è obbligato a rilasciare un documento su richiesta di una persona fisica straniera per fornire una prova della vendita. La carta sarà emessa in due controparti identiche. Sulla prima controparte ci sarà il segno “RIMBORSO IVA”, e sulla seconda controparte il segno “COPIA” (vedi § 84 comma 3 della modifica della legge sull’IVA). Ad eccezione di questi due segni: “RIMBORSO IVA” e “COPIA”, entrambe le controparti saranno identiche e uguali, e saranno considerate come prova per la vendita di beni.

 

 

 

Rimborso dell’IVA all’esportazione a persone fisiche provenienti da paesi terzi dopo il 1° aprile 2013

 

Dal 1° aprile 2013 è in vigore una modifica legislativa relativa al sistema di rimborso dell’IVA alle persone fisiche provenienti da Paesi terzi ai sensi della legge n. 502/2012 Sb. (Racc.) e all’articolo 84 della legge n. 235/2004 Sb. – Legge sull’IVA (di seguito “Legge sull’IVA”).

 

L’ufficio doganale è l’organo competente a confermare l’esportazione delle merci (la data, l’adempimento di tutti i dazi nonché le merci esportate stesse). Pertanto, l’ufficio doganale rilascia le seguenti informazioni relative alle modifiche del rimborso dell’IVA:

 

La legge modificata non prevede più l’obbligo di compilare, consegnare e confermare il modulo n. 25 5235 MFin 5235. Dal 1° aprile 2013, il venditore è obbligato a rilasciare un documento su richiesta di una persona fisica straniera (che è l’acquirente e l’esportatore della merce) per fornire una prova della vendita. La carta sarà emessa in due controparti identiche. Sulla prima controparte ci sarà il segno “RIMBORSO IVA”, e sulla seconda controparte il segno “COPIA” (vedi § 84 comma 3 della modifica della legge sull’IVA). Ad eccezione di questi due segni: “RIMBORSO IVA” e “COPIA”, entrambe le controparti saranno identiche e uguali, e saranno considerate come prova per la vendita di beni.

 

La legge sull’IVA non specifica la forma o il layout del documento. Pertanto, la prova della vendita, che farà da sfondo al rimborso dell’IVA, potrà essere qualsiasi tipo di carta emessa dal venditore che provi che la merce è stata venduta e che includa tutte le formalità richieste dalla suddetta legge.

 

Il documento non deve necessariamente essere una fattura, un documento fiscale semplificato o un altro tipo di documento fiscale ai sensi della parte 5 (§ 26 – 35a) della legge sull’IVA, ma deve solo soddisfare i criteri sopra descritti.

 

Ai sensi dell’articolo 84, comma 3, lettera c), della legge sull’IVA modificata, resta comunque obbligatorio che il documento descriva in modo esauriente l’oggetto dell’imposizione (i beni). Ai sensi del § 84 comma 6 della legge modificata sull’IVA, le merci devono essere descritte in modo sufficientemente concreto (sulla prima controparte del documento) da consentire all’ufficio doganale di confermare la loro esportazione al di fuori del territorio dell’UE. È inoltre possibile definire il tipo di merce (ad es. capi di abbigliamento) e allegare un documento che specifichi più dettagliatamente la merce (fattura, bolletta o altro). In tal caso, questo tipo di documento deve essere allegato alla prima controparte del documento (quella con la dicitura “RIMBORSO IVA”). Per l’altra controparte (quella con il segno “COPIA”) è sufficiente indicare la sola tipologia della merce.

 

Una novità è contenuta nel § 84 comma 3 i) della legge modificata sull’IVA – è ora obbligatorio inserire nella carta i seguenti dati: nome, cognome e luogo di residenza della persona fisica straniera che esporta la merce. Nel precedente modulo n. 25 5235 MFin 5235 presentato all’ufficio doganale dalla persona fisica straniera (acquirente/esportatore), questa persona (acquirente/esportatore) era indicata con nome, cognome, luogo di residenza permanente, paese e numero di passaporto. Ora sarà obbligatorio per il venditore inserire i dati dell’acquirente nel documento. Siamo a conoscenza di possibili problemi che il venditore può incontrare durante la ricerca dei dati relativi al luogo preciso di residenza della persona fisica straniera esportatrice (acquirente/esportatore) ai sensi del § 4 comma 1 i) della legge sull’IVA, soprattutto quando i dati non sono disponibili nell’alfabeto romano. Pertanto, in questo caso è sufficiente citare solo il paese in cui la persona fisica straniera esportatrice ha la sua residenza.

 

È sempre importante rispettare gli obiettivi della legge, ovvero garantire che l’IVA inclusa nel prezzo dei beni acquistati nella Repubblica Ceca possa essere rimborsata solo a una persona che non sia residente nell’UE e il cui luogo di residenza in un paese terzo sia registrato nel passaporto o in un altro documento d’identità riconosciuto dalla Repubblica Ceca.

 

Secondo il § 84 comma 6 della legge modificata sull’IVA, l’esportazione di merci al di fuori dell’UE viene confermata dall’ufficio doganale mediante la conferma della data di esportazione e dell’adempimento delle seguenti condizioni: le merci esportate sono merci non commerciali, è stato raggiunto il limite minimo per le merci da acquistare da un venditore entro un giorno, e le merci vengono esportate nell’ambito di un rapporto di viaggio (le merci non vengono trasportate per posta o da uno spedizioniere, ma la persona esportatrice ha le merci nel suo bagaglio).

 

I doganieri cechi sono autorizzati a controllare i documenti d’identità delle persone controllate – per esempio il passaporto o altri documenti di viaggio. La prima controparte del documento comprende i dati relativi alla persona fisica straniera (acquirente/esportatore) e la descrizione della merce, ed è quindi percepita dai doganieri come una prova del fatto che l’esportatore è identico alla persona indicata nel documento e che la merce esportata è identica alla merce descritta nel documento o nei suoi allegati.

 

Si noti che il cambiamento del sistema di rimborso dell’IVA all’esportazione alle persone fisiche provenienti da paesi terzi non è direttamente influenzato dalle disposizioni temporanee dell’articolo II della legge n. 502/2012 Sb., il che significa che il rimborso dell’IVA relativo al periodo d’imposta fino al 31 marzo 2013 rimane ancora soggetto alla legge sull’IVA nella formulazione che era valida fino alla data indicata (31 marzo 2013). In altre parole, ciò significa che il rimborso dell’IVA (ad una persona fisica straniera) relativo a beni acquistati prima del 31 marzo 2013 ed esportati dopo il 1° aprile 2013 seguirà la formulazione originale del § 84 della legge sull’IVA che era valida fino al 31 marzo 2013.

 

Se la merce è stata acquistata prima del 31 marzo 2013, la procedura di rimborso dell’IVA sarà effettuata secondo il § 84 comma 3 dell’attuale formulazione della legge sull’IVA, e il venditore emetterà un documento senza le indicazioni “RIMBORSO IVA” e “COPIA” e senza il nome, cognome e luogo di residenza della persona fisica straniera (acquirente/esportatore), e la persona fisica straniera presenterà il modulo n. 25 5235 MFin 5235 che dovrà essere confermato dall’ufficio doganale; in caso di esportazione, questa deve essere effettuata al più tardi 3 mesi dopo la fine del mese in cui la merce è stata acquistata.

 

La procedura di rimborso IVA sopra descritta si applica alle persone fisiche straniere. Se una persona fisica straniera esporta la merce acquistata al più tardi 3 mesi dopo la fine del mese in cui la merce è stata acquistata, al più tardi 3 mesi dopo la fine del mese in cui la merce è stata acquistata, i documenti di esportazione possono essere presentati all’ufficio doganale per la conferma secondo il già citato § 84 comma 6 della legge modificata sull’IVA fino al 30 giugno 2013 (il modulo n. 25 5235 MFin 5235 nonché la prima controparte del documento con il segno “RIMBORSO IVA”) – a seconda che la merce sia stata acquistata prima o dopo il 1° aprile 2013

 

Link utili:

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