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LEGGE

del 1 ° aprile 2004

sull’imposta sul valore aggiunto

Il Parlamento ha approvato questo atto della Repubblica ceca:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI DI BASE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1

Oggetto di adeguamento
Questa legge incorpora la pertinente legislazione dell’Unione Europea 1 ) e regola l’imposta sul valore aggiunto.

§ 2

Soggetto fiscale
(1) L’oggetto della tassa è

a) la cessione di beni a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale con un luogo di prestazione all’interno del territorio del paese;

(b) la fornitura di un servizio a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale con un luogo di rifornimento all’interno del territorio del paese;

(c) acquisizione

1. le merci provenienti da un altro Stato membro dietro versamento di un corrispettivo sul luogo di cessione nel territorio del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da una persona giuridica non imponibile, \ t

2. un nuovo mezzo di trasporto da un altro Stato membro per essere preso in considerazione da una persona che non è soggetto passivo;

(d) l’ importazione di beni con luogo di esecuzione all’interno del territorio nazionale.

(2) Una prestazione tassabile è una prestazione che

(a) è soggetto a imposta;

(b) non è esente.

§ 2a

Esente dall’argomento fiscale
(1) L’oggetto della tassa non è l’acquisto di beni da un altro Stato membro se la fornitura di tali beni

a) sarebbe esente da imposta ai sensi dell’articolo 68, paragrafi da 1 a 10;

(b) è soggetto all’imposta nello Stato membro di partenza della merce o al trasporto di tali merci

1. un regime speciale per beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato

2. il regime transitorio per i mezzi di trasporto utilizzati;

3. un regime speciale per la vendita all’asta pubblica.

(2) L’imposta non è l’acquisto di beni da un altro Stato membro a meno che:

a) il valore totale dei beni acquistati, al netto delle imposte, non superava CZK 326000 nell’anno civile pertinente o immediatamente precedente;

(b) l’ acquisizione della merce è effettuata

1. un soggetto passivo stabilito nel territorio del paese che non è un pagatore, \ t

2. una persona esente che non è un pagatore;

3. un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti senza diritto a detrazione;

4. un soggetto passivo a cui si applica il regime forfettario comune per gli agricoltori in un altro Stato membro;

5. una persona giuridica non soggetta all’imposta

(3) Il valore totale dei beni acquistati ai sensi del paragrafo 2 (a). (a) il valore acquisito non è incluso

(a) nuovi mezzi di trasporto, \ t

(b) prodotti sottoposti ad accisa;

(c) i prodotti di cui al paragrafo 1.

(4) I paragrafi 1 e 2 non si applicano all’acquisizione di prodotti soggetti ad accisa e all’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto.

§ 2b

Scegliere l’argomento della tassa
Una persona che acquista beni da un altro Stato membro che non è soggetta all’imposta ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, può decidere che l’acquisizione è soggetta a imposte. L’articolo 2 bis, paragrafo 2, non si applica all’acquisizione di merci da un altro Stato membro da parte di tale persona fino alla fine dell’anno civile immediatamente successivo all’anno civile in cui ha deciso.

§ 3

Applicazione territoriale
(1) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto deve essere intesa

a) il territorio della Repubblica ceca, \ t

(b) da uno Stato membro del territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del suo territorio al quale non si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, \ t

(c) un altro Stato membro, uno Stato membro ad eccezione del \ t

(d) il paese terzo del territorio al di fuori dell’Unione europea, \ t

e) il territorio dell’Unione europea è la somma dei territori degli Stati membri.

(2) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea non è considerato

(a) Monte Athos;

(b) Isole Canarie, \ t

(c) i territori francesi di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, \ t

(d) Åland, \ t

(e) Isole del Canale, \ t

(f) l’ isola di Helgoland;

(g) il territorio di Büsingen, \ t

(h) Ceuta,

(i) Melilla,

(j) Livigno;

(k) Campione d’Italia;

(l) le acque italiane del Lago di Lugano.

(3) Il territorio del Principato di Monaco è considerato il territorio della Repubblica francese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e il territorio dell’Isola di Man è considerato il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

§ 4

Definizione dei termini di base
(1) Ai fini della presente legge:

(a) remunerazione

(1) l’ importo in contanti o il valore del corrispettivo non in contanti fornito in connessione diretta con l’esecuzione;

2. Sovvenzioni al prezzo, che significa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ricevuti mezzi finanziari forniti dal bilancio dello Stato, dai bilanci delle unità autonome territoriali, fondi statali, sovvenzioni assegnate da una legge speciale, da un bilancio dello Stato estero, da sovvenzioni dell’Unione europea o secondo programmi simili, se il destinatario della sovvenzione è obbligato a fornire uno sconto sul prezzo e l’importo dello sconto è collegato al prezzo unitario della prestazione; la sovvenzione per il profitto e l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali non è considerata una sovvenzione al prezzo,

(b) il prezzo unitario del prezzo per unità di quantità di beni o il prezzo per il servizio;

(c) l’imposta a valle è l’imposta prelevata dal pagatore per una fornitura imponibile ai sensi delle sezioni da 13 a 20 o un corrispettivo ricevuto in relazione a tale operazione;

(d) sovra-deduzione dell’imposta corrispondente alla differenza tra l’imposta a valle e la detrazione fiscale per il periodo d’imposta in cui l’imposta a valle è inferiore alla detrazione;

(e) l’autorità fiscale responsabile dell’ufficio delle imposte; in materia di permesso di vendere a prezzi senza tasse e all’importazione di merci, l’amministratore fiscale è l’ufficio doganale competente, tranne nei casi in cui l’obbligo di dichiarare l’imposta sull’importazione di beni si presenti al pagatore ai sensi dell’articolo 23 par.

(f) un soggetto passivo cui è stato assegnato un numero di identificazione IVA nel contesto degli scambi tra Stati membri;

(g) da una persona straniera, una persona che non ha la propria sede legale o luogo di residenza nell’Unione europea;

(h) per una persona fisica

1. indirizzo di domicilio tenuto nel registro di popolazione di base o altro registro analogo o all’indirizzo fornito dalla persona fisica all’amministratore fiscale, a meno che non vi siano prove che l’indirizzo non corrisponde alla realtà;

2. il luogo in cui risiede abitualmente, il luogo in cui la persona fisica vive abitualmente a causa di legami personali o professionali; se la persona ha legami professionali in un paese diverso dai suoi legami personali, il luogo in cui risiede abitualmente è determinato da vincoli personali,

3. il luogo di residenza o il luogo in cui risiede abitualmente,

(i) il luogo di residenza del soggetto passivo, l’indirizzo del suo luogo di gestione, che si riferisce al luogo in cui vengono prese le decisioni importanti riguardanti la gestione del soggetto passivo o, se del caso, il luogo in cui si riunisce la sua direzione; se la persona fisica non ha la sua sede di gestione, deve avere il suo luogo di residenza con quella persona,

(j) lo stabilimento di una business unit del soggetto passivo che può effettuare la fornitura di beni o servizi, poiché è sufficientemente stabile e dispone di risorse umane e tecniche adeguate;

k) prodotti sottoposti ad accisa, beni soggetti ad accisa, soggetti ad una tassa sui combustibili solidi o soggetti a tassazione sul gas naturale e su taluni altri gas, ad eccezione del gas fornito attraverso un sistema di trasmissione o di distribuzione situato nel territorio europeo Unione o qualsiasi rete ad essa collegata,

(l) una persona non stabilita nel territorio del paese da un soggetto passivo che:

1. non è domiciliato,

2. effettuare una fornitura soggetta a imposta di beni o servizi con un luogo di adempimento all’interno del paese;

3. non ha uno stabilimento nella Repubblica ceca o ha uno stabilimento nella Repubblica ceca che non partecipi a tale spettacolo,

(m) da una persona esente, un soggetto passivo stabilito o con sede legale in un altro Stato membro che, in tale Stato, è un soggetto passivo residente nel territorio del paese che non è un soggetto passivo;

(n) esecuzione di una cessione di beni o servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

(2) Le merci devono essere intese ai fini della presente legge

(a) una cosa tangibile, ad eccezione di denaro e titoli;

(b) il diritto di costruzione;

c) animale vivo

d) corpo umano e parte del corpo umano

(e) gas, elettricità, calore e freddo.

(3) I seguenti sono considerati beni

a) banconote e monete della valuta ceca al momento della consegna da parte del fabbricante alla Banca nazionale ceca, o al momento dell’acquisizione da un altro Stato membro, o della loro importazione da parte della Banca nazionale ceca,

b) banconote, banconote e monete di valuta ceca o estera vendute a fini di raccolta a prezzi superiori al loro valore nominale o conversione del loro valore nominale in valuta ceca al tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale ceca,

(c) titoli quando sono consegnati da un produttore a un emittente nel territorio del paese o quando sono importati o esportati da un altro Stato membro come prodotto.

(4) Ai fini della presente legge, è ulteriormente compreso

a) mezzo di trasporto, un veicolo, un altro dispositivo o un’attrezzatura destinata al trasporto di persone o merci da un luogo a un altro e che sono normalmente progettati per essere utilizzati nel trasporto e che possono essere effettivamente utilizzati per il trasporto; un veicolo permanentemente immobilizzato o un container non considerato un mezzo di trasporto;

(b) nuovi mezzi di trasporto

1. un veicolo terrestre motorizzato con cilindrata superiore a 48 cm 3 o una potenza superiore a 7,2 kW se consegnato entro 6 mesi dalla data della prima messa in circolazione o inferiore a 6000 km;

2. una nave di lunghezza superiore a 7,5 m se consegnata entro 3 mesi dalla data della prima messa in circolazione o inferiore a 100 ore, ad eccezione delle navi marittime utilizzate per operazioni commerciali, industriali, di pesca o di salvataggio;

(3) un aeromobile con una massa massima al decollo superiore a 1550 kg se consegnato entro 3 mesi dalla data della prima entrata in servizio o inferiore a 40 ore di volo, esclusi gli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree internazionali;

(c) la proprietà commerciale di beni che servono al soggetto passivo e sono destinati da tale persona a svolgere attività economiche;

(d) le immobilizzazioni sono attività commerciali che lo sono

1. beni materiali ai sensi della legge sull’imposta sul reddito 7c ) ; beni materiali lasciati per l’uso nell’ambito del contratto, se concordati e alla data di conclusione del contratto, è chiaro che il titolo della proprietà materiale utilizzata sarà normalmente trasferito al suo utente, sarà considerato come proprietà a lungo termine dell’utente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,

2. attività immateriali ammortizzate ai sensi della legge sull’imposta sul reddito 7c ) ;

3. terreni che costituiscono immobilizzazioni materiali ai sensi della normativa contabile 7 d ) ; la terra lasciata per l’uso in base al contratto, se è stato convenuto che la proprietà del terreno utilizzato sarà trasferita al suo utente, sarà considerata come una risorsa fissa dell’utente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, o

4. Apprezzamento tecnico ai sensi della legge sull’imposta sul reddito

(e) beni fissi generati dalle proprie attività, beni immobili prodotti, costruiti o altrimenti creati dal pagatore nel corso delle sue attività economiche; miglioramento tecnico 73 ) è considerato come immobilizzazioni autogenerate e autogenerate

(f) mezzi di trasporto per autovetture con un certificato tecnico ( 4 ) o una categoria M1 o M1G; se manca la voce di categoria, questa categoria è definita da un regolamento giuridico speciale 4a ) ,

(g) locazione, sublocazione, leasing e locazione; Per locazione si intende anche l’istituzione, la durata o la risoluzione del servitù stabilito per i beni immobili, se le caratteristiche del contratto di locazione sono soddisfatte,

(h) il trasporto di merci implica anche il trasporto di denaro e titoli.

(i) la fornitura di beni per l’installazione o l’assemblaggio di forniture di beni connessi con l’installazione o l’assemblaggio da parte del soggetto passivo che fornisce i beni o da un terzo da questi autorizzato;

(j) fornitura di beni tramite sistemi o reti di consegna

1. gas attraverso un sistema di trasmissione o di distribuzione situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete ad esso collegata;

2. reti elettriche, di riscaldamento o di raffreddamento.

(5) Per la conversione della valuta estera nella valuta ceca, deve essere utilizzato il tasso di cambio applicabile alla persona che effettua la conversione alla data dell’obbligo di dichiarazione dell’imposta, o

a) il tasso di mercato dei cambi annunciato dalla Banca nazionale ceca;

(b) l’ ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea; la conversione tra valute diverse dall’euro deve essere effettuata utilizzando il tasso di cambio di ciascuna di tali valute rispetto all’euro.

§ 4a

turnover
(1) Ai fini della presente legge, per “fatturato” si intende la somma delle imposte a titolo gratuito cui il soggetto passivo ha diritto per l’esecuzione di servizi con il luogo di esecuzione nella Repubblica ceca in caso di pagamenti per

(a) l’ offerta imponibile, \ t

(b) esenti operazioni con diritti deducibili; \ tor. \ t

(c) le operazioni esenti senza diritto a deduzione ai sensi degli articoli da 54 a 56 bis se non sono attività accessorie svolte occasionalmente.

(2) Il corrispettivo per la fornitura o la fornitura di immobilizzazioni non è incluso nel fatturato, a meno che tale prestazione non sia parte integrante dell’attività economica abituale del soggetto passivo.

§ 4b

Disposizioni speciali
(1) Ai fini della presente legge, le disposizioni relative a uno stabilimento commerciale si applicano anche a una parte di un’impresa che costituisce un’unità organizzativa separata.

(2) Ai fini della presente legge, un fondo fiduciario, un fondo comune di investimento, un comparto di fondi di investimento e un’unità organizzativa di un’entità devono essere considerati come persone giuridiche.

(3) Le disposizioni della presente legge su una unità immobiliare e beni immobili si applicano, mutatis mutandis, a un’unità definita dalla legge sulla proprietà degli appartamenti, unitamente alla sua quota associata nelle parti comuni della casa, e insieme a un palo in questa terra.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Parte 1

Enti fiscali
§ 5

Soggetti passivi
(1) Un soggetto passivo è una persona che svolge in modo indipendente attività economiche o un gruppo. Un soggetto passivo è anche una persona giuridica che non è stata istituita o istituita a fini professionali se svolge attività economiche.

(2) Non è un soggetto passivo

a) un membro del gruppo

(b) un dipendente o altra persona nello svolgimento di un’attività economica risultante da un rapporto di lavoro, rapporto di servizio o altra relazione simile.

(3) Per attività economica ai fini dell’imposta sul valore aggiunto s’intende l’attività di produttori, commercianti e prestatori di servizi, compresa la produzione mineraria e agricola e l’esercizio di professioni libere e di altre professioni assimilate ai sensi della legislazione, al fine di ottenere entrate regolari. In particolare, un’attività considerata consistente nell’uso di beni materiali e immateriali allo scopo di ottenere un reddito su base regolare è considerata un’attività economica. Un’attività economica autonomamente perseguita non è l’attività dei dipendenti o di altre persone che hanno un contratto con un datore di lavoro in base al quale si instaura un rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il dipendente o le attività di persone che sono tassate come reddito da lavoro.

(4) Stato, regioni, comuni, unità organizzative dello stato, regioni e comuni, associazioni di comuni volontari, la capitale di Praga e i suoi distretti municipali e le persone giuridiche stabilite o stabilite da una regolamentazione speciale o sulla base di una regolamentazione speciale 7a ) , le autorità pubbliche non sono considerate soggetti passivi, anche se impongono tasse o altri oneri per l’esercizio di tali poteri.

(5) Una persona di cui al paragrafo 4 è considerata soggetto passivo se svolge attività,

a) che sono elencati nell’allegato 1 della presente legge o

(b) nell’esercizio del quale si ritiene che vi sia una significativa distorsione della concorrenza, non considerando o considerato come soggetto passivo di cui al paragrafo 4; queste attività sono determinate dal governo con regolamento.

(6) La capitale Praga e ciascuno dei suoi distretti cittadini saranno considerati soggetti passivi.

gruppo
§ 5a

(1) Ai fini della presente legge, per gruppo si intende un gruppo di persone collegate domiciliate o stabilite nella Repubblica ceca che è registrato ai fini fiscali come pagatore ai sensi dell’articolo 95 bis. Se le persone che fanno parte di un gruppo (in seguito denominate “membri del gruppo”) hanno una sede legale o uno stabilimento al di fuori del loro paese d’origine, queste non fanno parte del gruppo. Ogni persona può essere membro di un solo gruppo.

(2) Ai fini della presente legge, per persone correlate si intendono le persone legate al capitale o altre persone correlate.

(3) Le parti correlate sono le persone dalle quali una persona partecipa direttamente o indirettamente al capitale o ai diritti di voto di un’altra persona o una persona partecipa direttamente o indirettamente al capitale o ai diritti di voto di più di una persona, e tale quota è almeno del 40% capitale sociale o il 40% dei diritti di voto di tali persone.

(4) Altre persone correlate sono persone la cui gestione coinvolge almeno una persona identica.

§ 5b

(1) Ai fini della presente legge, il gruppo è rappresentato dal suo membro supplente. Rappresentante membro: un membro del gruppo domiciliato nel paese che è autorizzato ad agire per conto del gruppo. Se non ci sono membri residenti nel gruppo, qualsiasi membro del gruppo può essere il membro sostituto.

(2) I membri del gruppo sono responsabili in solido per gli obblighi del gruppo ai sensi della legislazione fiscale. Sono anche responsabili di questi doveri dopo che sono stati cancellati o che hanno cessato di essere membri del gruppo per il periodo in cui erano membri del gruppo.

§ 5c

(1) I diritti e gli obblighi derivanti dalla presente legge alle persone che sono diventate membri del Gruppo saranno trasferiti al Gruppo alla data di registrazione del Gruppo.

(2) I diritti e gli obblighi derivanti dalla presente legge nei confronti di una persona che ha aderito al Gruppo saranno trasferiti al Gruppo alla data della sua adesione.

contribuenti
§ 6

(1) Il contribuente è il soggetto passivo con domicilio nella Repubblica ceca il cui volume di affari per un massimo di 12 immediatamente precedenti mesi di calendario consecutivi supera CZK 1000000, ad eccezione di una persona che effettua solo operazioni esenti senza diritto a detrazione.

(2) Il soggetto passivo di cui al paragrafo 1 è il pagatore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui ha superato il fatturato specificato, a meno che il pagatore non abbia precedentemente effettuato un pagamento ai sensi della presente legge.

§ 6a
abrogato

§ 6b

(1) Un soggetto passivo deve essere un pagatore dalla data di acquisto della proprietà se acquista tale proprietà

a) ai fini dello svolgimento di attività economiche sulla base di una decisione di privatizzazione ai sensi della legge che disciplina il trasferimento di proprietà dello Stato ad altri;

(b) dal pagatore con l’acquisizione di una società commerciale.

(2) Un soggetto passivo deve essere un pagatore dalla data di registrazione della trasformazione di una persona giuridica in un registro pubblico o un record corrispondente tenuto in conformità con la legge del rispettivo stato, se le attività dell’entità legale sciolta o divisa che era il pagatore sono trasferite o trasferite ad esso.

(3) Una persona giuridica che, quando cambia la sua forma giuridica in un’altra forma, non cessa di esistere o che i suoi beni sono trasferiti a un successore legale, solo il suo status giuridico interno e lo status legale dei suoi azionisti cambiano, non deve più essere un pagatore.

§ 6c

(1) Un soggetto passivo domiciliato nella Repubblica ceca che fornisce servizi con un luogo di adempimento nel territorio del paese, ad eccezione dei servizi esenti senza diritto a deduzione, o che effettua la spedizione di merci nella Repubblica ceca con un luogo di consegna all’interno del territorio del paese. il luogo di attività situato al di fuori del paese è il pagatore dalla data di fornitura di questi servizi o dalla consegna di tali beni.

(2) Un soggetto passivo che non è domiciliato nella Repubblica ceca e che effettua una prestazione imponibile di beni o servizi con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca, ad eccezione delle operazioni per le quali la persona a cui tali servizi sono prestati è soggetta a imposta lo schema speciale degli sportelli unici è il pagatore dalla data dell’evento imponibile.

(3) Un soggetto passivo che non è domiciliato non è una persona esente e effettua la cessione di beni in un altro Stato membro, che è spedito o trasportato dalla Repubblica ceca da tale persona, cliente o terzo autorizzato, alla persona per la quale le merci in un altro Stato membro sono soggette a imposta, è il pagatore dalla data di consegna della merce.

§ 6d

Un soggetto passivo che è membro di un gruppo e che effettua una prestazione imponibile di beni o servizi con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca da una parte situata fuori dal paese, ad eccezione delle operazioni in cui il soggetto passivo è tenuto a dichiarare l’imposta da quella data

§ 6e

(1) L’ erede che ha acquisito la proprietà dopo il debitore e che continua a svolgere attività economiche è il pagatore dalla data del trasferimento della responsabilità fiscale del contribuente.

(2) Il proseguimento dell’esercizio delle attività economiche ai fini della presente legge implica il proseguimento delle attività sulla base di un commercio o altra autorizzazione o la prosecuzione di altre attività economiche.

§ 6f

(1) Un soggetto passivo con sede legale o sede operativa nella Repubblica ceca che effettua o eserciterà un diritto a detrazione sarà il pagatore dal giorno successivo alla data di notifica della decisione con la quale è registrato.

(2) Un soggetto passivo che non ha sede legale o sede sociale nella Repubblica ceca e che effettua una detrazione fiscale con il luogo di adempimento nella Repubblica ceca è il pagatore dal giorno successivo alla data di notifica della decisione con la quale è registrato.

Persone identificate
§ 6g

Il soggetto passivo non imponibile o la persona giuridica non imponibile sono persone identificate quando acquistano merci da un altro Stato membro soggette a tassazione nel paese diverso dalle merci acquistate da una persona intermedia nell’ambito di una procedura semplificata per la cessione di beni all’interno del territorio dell’Unione europea sotto forma di un commercio tripartito, dalla data della prima acquisizione dei beni.

§ 6h

Un soggetto passivo con sede legale o sede di attività nella Repubblica ceca che non è un pagatore è una persona identificata dalla data di ricezione dell’evento imponibile con il luogo di cessione nel territorio del paese da una persona non residente, per quanto

(a) la fornitura del servizio, \ t

(b) fornitura di beni con installazione o assemblaggio; \ tor. \ t

(c) fornitura di beni tramite sistemi o reti.

§ 6i

Un soggetto passivo con sede legale o sede sociale nella Repubblica ceca che non è un pagatore è una persona identificata dalla data di fornitura del servizio in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, ad eccezione della prestazione di un servizio esentato in un altro Stato membro .

§ 6j

Un soggetto passivo che non è un contribuente, domiciliato o stabilito nel paese, che fornirà servizi selezionati nell’ambito del regime dello sportello unico è la persona identificata dal giorno successivo alla data di notifica della decisione di registrare la persona.

§ 6k

Un soggetto passivo che non è un contribuente o una persona giuridica non imponibile che acquisterà merci da un altro Stato membro nel territorio del paese sarà identificato come persona a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica della decisione con la quale sono registrati.

§ 6l

Un soggetto passivo con una sede legale o sede di attività nel territorio del paese che non è un pagatore è una persona identificata dal giorno successivo alla data di notifica della decisione con la quale è registrato, se

a) ricevere da una persona non stabilita nel territorio del paese una cessione imponibile con un luogo di adempimento all’interno del paese

1. fornitura del servizio

2. consegna delle merci con installazione o assemblaggio;

3. fornitura di beni tramite sistemi o reti;

(b) fornire un servizio con un luogo di adempimento in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, ad eccezione della prestazione di un servizio che è esente in un altro Stato membro.

Parte 2

Luogo di esecuzione
Sezione 1

Determinazione del luogo di esecuzione alla consegna della merce
§ 7

Luogo di esecuzione alla consegna della merce
(1) Il luogo di esecuzione alla consegna della merce, se la consegna della merce viene effettuata senza spedizione o trasporto, è il luogo in cui si trovano le merci nel momento in cui avviene la consegna.

(2) Luogo di esecuzione della merce quando la merce viene spedita o trasportata da una persona che effettua la consegna della merce o da una persona per la quale la merce è consegnata o da una terza parte autorizzata, è il luogo in cui si trovano le merci al momento della spedizione o inizia il trasporto di merci. Tuttavia, se la spedizione o il trasporto di merci ha inizio in un paese terzo, il luogo di esecuzione per l’importazione di merci e la successiva consegna delle merci da parte della persona che importa le merci è lo Stato membro in cui sorge l’obbligo di dichiarare o pagare l’imposta sull’importazione delle merci.

(3) Quando consegna beni con installazione o assemblaggio, il luogo di esecuzione è considerato il luogo in cui le merci sono installate o assemblate.

(4) Tuttavia, se le merci sono consegnate a bordo di una nave, un aeromobile o un treno durante il trasporto di persone all’interno del territorio dell’Unione europea, il luogo di esecuzione è considerato il luogo di partenza delle persone. La spedizione di ritorno è considerata una spedizione separata.

(5) Ai fini del paragrafo 4:

a) il punto di partenza del trasporto di persone, il primo luogo in cui le persone possono entrare nell’Unione europea, \ t

(b) il luogo di partenza del trasporto di persone, l’ultimo luogo in cui le persone possono aver lasciato il territorio dell’Unione europea;

c) il trasporto di persone all’interno del territorio dell’Unione europea da parte del trasporto effettuato senza sosta in un paese terzo tra il luogo di partenza e la fine del trasporto di persone.

(6) Il luogo di esecuzione al momento della consegna del bene immobile è il luogo in cui si trova l’immobile; nel caso del diritto di costruzione, questo posto è il luogo in cui si trova il terreno sotto il diritto di costruzione.

§ 7a

Luogo di fornitura alla consegna di gas, elettricità, calore o freddo
(1) Il luogo di adempimento nella consegna di merci da parte di sistemi o reti al commerciante è il luogo in cui il commerciante ha la propria sede legale o ha uno stabilimento in cui le merci sono consegnate.

(2) Ai fini del paragrafo 1, per “commerciante” si intende un soggetto passivo che acquista gas, elettricità, calore o freddo in particolare ai fini della rivendita e il cui consumo personale di tali merci è trascurabile.

(3) Il luogo di adempimento per la consegna di merci da parte di sistemi o reti a una persona diversa dalla persona di cui al paragrafo 1 è il luogo in cui la persona alla quale le merci sono consegnate consuma le merci. Se la persona alla quale la merce viene consegnata non consuma tutta la merce consegnata, il luogo di adempimento per quella merce non utilizzata è considerato il luogo in cui la persona è domiciliata o ha la sede di attività alla quale la merce è consegnata.

§ 8

Luogo di consegna per l’invio di merci
(1) Il luogo di esecuzione al momento dell’invio della merce è il luogo in cui si trovano le merci dopo la spedizione o il trasporto.

(2) Il luogo di adempimento quando si invia la merce è il luogo in cui si trovano le merci quando inizia la spedizione o la spedizione, se

a) i prodotti spediti non sono soggetti ad accisa ; \ tand. \ t

(b) il valore totale delle merci che il soggetto passivo ha inviato nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci senza imposte non ha superato, nell’anno civile pertinente o immediatamente precedente

1. 1140000 CZK se le merci sono spedite o trasportate da un altro Stato membro nel paese o

2. l’ importo fissato da un altro Stato membro nel quale le merci sono spedite o trasportate dal paese in un altro Stato membro.

(3) Il soggetto passivo che invia le merci può, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, decidere che il luogo di esecuzione al momento della spedizione delle merci è il luogo in cui le merci si trovano dopo la spedizione o il trasporto. In tal caso, è obbligato a procedere entro la fine dell’anno solare immediatamente successivo all’anno civile in cui è stato deciso.

(4) Ai fini della presente legge, per spedizione di merci si intende la cessione di beni tra Stati membri se:

a) le merci sono spedite o trasportate da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di spedizione o di trasporto

(1) il soggetto passivo che fornisce i beni;

2. una terza parte da essa autorizzata,

(b) i beni sono consegnati a una persona per la quale l’acquisto di beni nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci non è soggetto a imposta;

(c) non consegna

1. un nuovo mezzo di trasporto,

2. merci con installazione o assemblaggio, o

(3) beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione o oggetti d’antiquariato, la cui fornitura è soggetta a disposizioni speciali.

(5) La condizione di cui al paragrafo 4, lettera a) a) è considerato soddisfatto se le merci sono spedite o trasportate da un paese terzo e importate dalla persona che fornisce le merci in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di spedizione o di trasporto. In tal caso, lo Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci è considerato come lo Stato membro di importazione delle merci.

Sezione 2

Determinazione del luogo di esecuzione durante la fornitura del servizio
§ 9

Regole di base per determinare il luogo di esecuzione quando si fornisce il servizio
(1) Il luogo di esecuzione nella prestazione di un servizio a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui tale persona è stabilita. Tuttavia, quando un servizio di questo tipo è fornito ai locali di un soggetto passivo situati in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede legale, il luogo di adempimento è il luogo in cui tale stabilimento è situato. Questo stabilimento è considerato come l’unità operativa di quel soggetto passivo che può ricevere e utilizzare i servizi forniti ai fini dello stabilimento, in quanto è sufficientemente stabile e dispone del personale e delle risorse tecniche adeguati.

(2) Il luogo di adempimento nel fornire un servizio a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui è stabilita la persona che fornisce il servizio. Tuttavia, se tale servizio è fornito attraverso la sede di un’attività professionale di un soggetto passivo situato in un luogo diverso da quello della sede legale, il luogo di adempimento è il luogo in cui tale stabilimento è situato.

(3) Ai fini della determinazione del luogo di esecuzione nella fornitura di un servizio, il soggetto passivo che agisce in quanto tale è considerato un soggetto passivo

a) un soggetto passivo per tutti i servizi che gli sono prestati, anche se sono forniti per un’attività che non è soggetta a imposta;

(b) una persona giuridica non soggetta all’imposta che è una persona o una persona identificata registrata in un altro Stato membro.

(4) La regola di base per determinare il luogo di esecuzione quando si forniscono servizi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 si applica, a meno che la presente legge non disponga diversamente.

§ 9a

Luogo di esecuzione della prestazione di servizi a un soggetto passivo che ha la sede legale o lo stabilimento in un paese terzo
Il luogo di esecuzione per quanto riguarda la fornitura di servizi a un soggetto passivo che ha la sede legale o la sede di attività in un paese terzo e che è un pagatore, ad eccezione della prestazione di un servizio esente, è considerato domestico se

a) il luogo di esecuzione è determinato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, in un paese terzo;

(b) l’uso o il consumo effettivo avviene a casa.

§ 10

Luogo di prestazione quando si fornisce un servizio relativo agli immobili
(1) Luogo di adempimento per la fornitura di servizi relativi a beni immobili, compresi servizi specializzati, periti e agenzie immobiliari, servizi di alloggio, diritti d’uso di beni immobili e servizi nella preparazione e nel coordinamento di lavori di costruzione, come in particolare servizi di supervisione di architetti e costruzioni, è dove si trova l’immobile.

(2) Ai fini della determinazione del luogo di esecuzione, un servizio relativo a un immobile è inteso come un servizio che ha una connessione sufficientemente diretta con il bene immobile ai sensi della normativa direttamente applicabile dell’Unione europea che stabilisce le misure di attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto 7e ) .

(3) Il luogo di esecuzione nella fornitura di un servizio relativo al diritto di costruzione è il luogo in cui si trova il terreno ingombro dal diritto di costruzione.

§ 10a

Luogo di prestazione nel fornire il trasporto di passeggeri
Il luogo di esecuzione per la fornitura del servizio di trasporto passeggeri è il luogo in cui si svolge la sezione pertinente del trasporto.

§ 10b

Luogo di prestazione nel fornire cultura, arte, sport, scienza, istruzione e servizi di intrattenimento
(1) Il luogo di esecuzione nella prestazione di servizi nei settori della cultura, dell’arte, dello sport, della scienza, dell’istruzione e dell’intrattenimento deve essere la sede di attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento o simili in relazione a:

a) un servizio di autorizzazione a partecipare a tale azione, compreso un servizio direttamente collegato a tale autorizzazione;

(b) un servizio relativo a tale azione, compreso un servizio direttamente correlato, nonché la fornitura di un servizio da parte dell’organizzatore di tale evento a una persona non soggetta a imposta.

§ 10c

Luogo di prestazione nel fornire servizi di ristorazione
(1) Il luogo di prestazione quando si forniscono servizi di ristorazione è il luogo in cui viene effettivamente fornito il servizio.

(2) Tuttavia, se un servizio di ristorazione è fornito a bordo di una nave o di un aeromobile o in un treno durante il trasporto di persone all’interno del territorio dell’Unione europea, il luogo di adempimento è il luogo in cui le persone sono trasportate.

(3) Ai fini della determinazione del luogo di esecuzione nella prestazione di servizi di catering ai sensi del paragrafo 2, deve essere inteso

a) una parte del trasporto di passeggeri all’interno del territorio dell’Unione europea, effettuato senza sosta in un paese terzo tra il luogo di partenza e il punto di partenza del trasporto di persone;

(b) il punto di partenza del trasporto di persone anziché il primo imbarco programmato nel territorio dell’Unione europea a seguito di un’eventuale interruzione del viaggio in un paese terzo;

(c) il luogo di partenza del trasporto di persone, invece dell’ultimo sbarco programmato delle persone all’interno del territorio dell’Unione europea che sono entrate nel territorio dell’Unione europea prima di un possibile viaggio in un paese terzo.

(4) Nel caso di un viaggio di ritorno, il trasporto è considerato come un trasporto separato.

§ 10d

Luogo di adempimento per la fornitura del mezzo di trasporto
(1) Il luogo di adempimento per la fornitura di un noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui la persona a cui viene fornito il servizio prende effettivamente il mezzo di trasporto. Ai fini della determinazione del luogo di esecuzione, il noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto implica il possesso o l’uso continui del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni e per le navi che non superano 90 giorni.

(2) Il luogo di adempimento per la prestazione di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto a un non soggetto passivo è il luogo del destinatario del servizio determinato conformemente alla normativa direttamente applicabile dell’Unione europea che stabilisce le misure di attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto 7 sexies ) .

(3) Il luogo di esecuzione del noleggio a breve termine di un’imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui la persona prende effettivamente il controllo della nave, a condizione che la persona che fornisce il servizio abbia una sede legale o stabilimento lì, se il servizio è fornito attraverso lo stabilimento.

(4) Se il luogo di adempimento è fornito conformemente ai paragrafi da 1 a 3 quando il veicolo viene noleggiato

a) nel territorio del paese e l’uso o il consumo effettivo si svolgono in un paese terzo, il luogo di esecuzione è quello di un paese terzo;

b) in un paese terzo e qualora l’uso o il consumo effettivi si verifichino nel territorio del paese, il luogo di adempimento è considerato interno.

§ 10e

Luogo di adempimento per la fornitura di servizi da parte di un intermediario a un soggetto non soggetto passivo
Il luogo di esecuzione del servizio a una persona non soggetta all’imposta da una persona che agisce per conto e per conto di un’altra persona è il luogo in cui viene fornito il luogo di esecuzione della prestazione.

§ 10 septies

Luogo di esecuzione quando si forniscono servizi di trasporto di merci non soggetti a imposta
(1) Il luogo di esecuzione nella prestazione di un servizio di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui si svolge la sezione di trasporto pertinente.

(2) Tuttavia, se un servizio per il trasporto di merci tra Stati membri è fornito a una persona che non è soggetto passivo, il luogo di cessione è il luogo di partenza.

(3) Ai fini della determinazione del luogo di esecuzione nella prestazione di un servizio di trasporto a un soggetto non soggetto passivo, si intende

a) i trasporti di merci tra Stati membri, qualora il luogo di partenza e il luogo di partenza si trovino nel territorio di due diversi Stati membri, \ t

(b) il luogo di inizio del trasporto delle merci, il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto delle merci, indipendentemente dalla distanza percorsa fino al luogo in cui si trovano le merci;

(c) il luogo in cui le merci sono trasportate nel luogo in cui le merci sono effettivamente trasportate.

§ 10g

Luogo di adempimento nella prestazione di servizi direttamente connessi al trasporto di beni e servizi alla valutazione di beni mobili tangibili e lavori su beni mobili tangibili a una persona non soggetta all’imposta
Il luogo di esecuzione nella fornitura di un servizio a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tale servizio è effettivamente fornito in relazione a

a) un servizio direttamente connesso al trasporto di merci, come carico, scarico, movimentazione e simili;

(b) il servizio di beni mobili o la valutazione di beni mobili.

§ 10h

Luogo di esecuzione della prestazione di servizi a un soggetto non soggetto passivo in un paese terzo
Il luogo di esecuzione per la fornitura di servizi a un soggetto non soggetto passivo è il luogo del destinatario del servizio determinato dal regolamento direttamente applicabile dell’Unione europea che stabilisce misure per l’attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto 7e ) se il luogo si trova in un paese terzo ed è

(a) il trasferimento e l’assegnazione di diritti d’autore, brevetto, licenza, marchio commerciale e diritti simili;

b) servizio pubblicitario

c) servizi di consulenza, ingegneria, consulenza, legale, contabilità e altri servizi simili, nonché elaborazione e informazione dei dati

(d) servizi bancari, finanziari e assicurativi, ad eccezione del noleggio di cassette di sicurezza;

(e) la fornitura di personale;

(f) la locazione di beni mobili materiali, esclusi i mezzi di trasporto;

(g) fornire l’accesso al sistema di trasmissione o di distribuzione per il gas situato nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi rete connessa a tale sistema, al sistema elettrico o alle reti di calore o freddo e al trasporto o alla distribuzione di gas, calore o freddo o alla trasmissione o alla distribuzione di energia elettrica attraverso questi sistemi o reti, compresa la fornitura di servizi direttamente connessi,

(h) l’obbligo di astenersi in tutto o in parte dall’esercizio dell’attività economica o del diritto di cui alle lettere da a) ag).

§ 10i

Luogo di adempimento per la fornitura di servizi di telecomunicazione, trasmissione e servizi elettronici a soggetti non soggetti passivi
(1) Il luogo di adempimento per la fornitura di un servizio a un soggetto non soggetto passivo è il luogo del destinatario del servizio determinato in base alla normativa direttamente applicabile dell’Unione europea recante misure per l’attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto 7e ) per quanto riguarda

(a) il servizio di telecomunicazioni, \ t

(b) servizio di trasmissione; \ tor. \ t

(c) un servizio fornito elettronicamente.

(2) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto deve essere intesa

(a) servizio di telecomunicazioni: un servizio connesso alla trasmissione, trasmissione o ricezione di segnali, documenti di testo, immagini, suoni o qualsiasi informazione via cavo, radio, sistemi ottici o elettromagnetici, compresa l’appropriata trasmissione o determinazione del diritto di utilizzare la capacità per tale trasmissione, trasmissione o ricezione o accesso alle reti di informazione

(b) un servizio di trasmissione radiotelevisiva costituito da contenuti audio o audiovisivi, come programmi radiofonici o televisivi per l’ascolto o il tracciamento simultanei in base alla programmazione fornita al pubblico dal fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale;

(c) un servizio fornito elettronicamente, un servizio fornito su una rete pubblica di dati o una rete elettronica, ad eccezione della sola comunicazione elettronica, in particolare

1. Hosting di siti Web

2. Fornire software e aggiornarlo,

3. fornire immagini, testi o informazioni o rendere disponibili banche dati,

4) fornitura di musica, film o giochi, fornitura di programmi o eventi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento, ad eccezione dei programmi che sono servizi di trasmissione;

5. Fornire servizi di apprendimento remoto.

(3) Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi da parte di una persona stabilita in uno Stato membro e sprovvista di uno stabilimento situato in altri Stati membri o sede legale al di fuori dell’Unione europea e di uno stabilimento in un solo Stato membro a condizione che:

a) il luogo in cui si trova il destinatario del servizio si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale la persona che fornisce il servizio ha la propria sede legale o lo stabilimento;

(b) il valore totale di tali servizi, al netto delle imposte, non ha superato 10000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale, utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 5 dicembre 2017, nell’anno solare pertinente o immediatamente precedente.

(4) Il paragrafo 1 si applica alla fornitura di un servizio al quale è stato superato il valore di cui al paragrafo 3.

(5) Una persona che fornisce un servizio ai sensi del paragrafo 3 può decidere che il luogo di esecuzione sia determinato in conformità al paragrafo 1. In tal caso, è obbligato a procedere fino alla fine dell’anno civile immediatamente successivo all’anno civile in cui ha deciso.

§ 10j, § 10k
abrogato

Sezione 3

Determinazione del luogo di esecuzione quando si acquisiscono merci da un altro Stato membro

§ 11

Luogo di adempimento per l’acquisto di beni da un altro Stato membro
(1) Si considera luogo di adempimento nell’acquisizione di beni da un altro Stato membro il luogo in cui si trovano le merci dopo la loro spedizione o il loro trasporto verso l’acquirente.

(2) Il luogo di adempimento per l’acquisto di beni da un altro Stato membro è lo Stato membro che ha rilasciato il numero di identificazione fiscale al quale la persona che acquista le merci, se la spedizione o il trasporto delle merci si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato l’identificazione fiscale. un numero e se l’acquirente non dimostra che, nel caso di tale acquisizione, che era soggetta a imposizione nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci, ha adempiuto all’obbligo di concedere una tassa o di concedere l’adempimento in tale Stato membro; una procedura analoga deve essere seguita nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di aggiudicazione delle prestazioni. Se il luogo di esecuzione è determinato in conformità con la prima frase del paese, il cliente non ha diritto a detrarre l’imposta applicata all’acquisizione di beni da un altro Stato membro. Questa disposizione non pregiudica il paragrafo 1.

(3) Tuttavia, se l’acquisizione di beni da un altro Stato membro è soggetta ad imposizione ai sensi del paragrafo 1 nello Stato membro di spedizione o di trasporto di beni successivamente all’acquisto di tale imposta nel territorio del paese o di una prestazione di cui al paragrafo 2, il cliente ha diritto a ridurre la base imponibile. nel territorio del paese, la base imponibile sulla quale è stata pagata l’imposta o il valore della prestazione concessa nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci; una procedura analoga deve essere seguita nel caso in cui non vi sia alcun obbligo di aggiudicazione delle prestazioni. Allo stesso modo, la sezione 42 si applica alla riduzione della base imponibile.

(4) Tuttavia, quando si applica una procedura semplificata per la consegna di merci in un altro Stato membro sotto forma di commercio tripartito, il luogo di cessione quando i beni sono acquistati da un altro Stato membro è il luogo previsto al paragrafo 1 se il cliente acquisisce merci da un altro Stato membro per successivi la cessione di beni nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci di cui al paragrafo 1 e la persona alla quale le merci sono state consegnate nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci è la persona che è tenuta a dichiarare l’imposta come all’acquisto di beni da un altro Stato membro .

Sezione 4

Determinazione del luogo di esecuzione quando si importano merci

§ 12

Luogo di esecuzione durante l’importazione di merci
(1) Il luogo di esecuzione all’importazione di beni è lo Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti quando entrano nel territorio dell’Unione europea da un paese terzo.

(2) Il luogo di esecuzione per l’importazione di beni è lo Stato membro in cui le misure doganali pertinenti cessano di applicarsi a tali merci, a condizione che tali merci siano, all’atto di ingresso nell’Unione europea,

(a) temporaneamente memorizzato; \ tor. \ t

(b) posto sotto una procedura doganale

1. transito esterno;

2. deposito in un deposito doganale o zona franca, \ t

3. ammissione temporanea in esonero totale dal servizio;

4. perfezionamento attivo.

Parte 3

Definizione di prestazione
§ 13

Consegna della merce
(1) La consegna delle merci ai fini della presente legge comporta il trasferimento del diritto di disporre delle merci come proprietario.

(2) Ai fini della presente legge, la cessione di beni a un altro Stato membro implica la cessione di beni effettivamente spediti o trasportati in un altro Stato membro.

(3) Ai fini della presente legge, si considera la consegna delle merci

a) trasferimento della proprietà della proprietà a titolo di remunerazione anche sulla base di una decisione di un’autorità statale o derivante da una regolamentazione giuridica speciale,

(b) la fornitura di beni tramite un commissionario sulla base di un contratto di commissione o di un tipo simile di contratto; questa consegna delle merci sarà considerata come una consegna separata dei beni da parte del committente o dall’agente terzo e la consegna separata dei beni da parte del committente a una terza parte o principale,

(c) l’ abbandono dei beni contrattuali se si concorda che il titolo dei beni utilizzati sarà trasferito ai propri utenti.

(4) Anche la consegna delle merci a titolo oneroso deve essere presa in considerazione

(a) l’ uso di beni materiali per scopi non connessi alle attività economiche del pagatore;

b) messa in uno stato idoneo all’impiego 74 ) immobilizzazioni per conto proprio, se il pagatore utilizza tali attività per gli scopi per i quali ha diritto a deduzione ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6,

c) La questione della società business di insediamento di azioni o una quota di liquidazione in natura sotto forma di immobilizzazioni materiali, 2 ) se fosse su questa proprietà o parte di esso deduzione applicata.

d) inserimento di un contributo non monetario in attività materiali, se il depositante ha applicato a lui o la sua parte una detrazione fiscale al momento dell’acquisto del bene, ad eccezione dell’inserimento di beni materiali che fanno parte del deposito commerciale; in questo caso sia il depositante che il cessionario sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di dichiarare l’imposta congiuntamente e in solido,

e) consegna di imballaggi riutilizzabili insieme alle merci nella Repubblica ceca da parte di un pagatore che colloca i prodotti restituibili insieme ai prodotti sul mercato 10a ) se l’imballaggio restituibile dello stesso tipo non è stato restituito al pagatore l’ultimo giorno del pertinente periodo contabile 7d ) dell’ordinante o all’ultimo giorno dell’anno solare pertinente per un pagatore che non tiene i conti. Ai fini della presente legge, anche gli imballaggi a rendere dello stesso tipo sono considerati imballaggi a rendere con la stessa quantità di oneri monetari speciali addebitati alla consegna del pacco restituibile insieme alle merci. Questa disposizione non si applica alla fornitura di pacchi restituibili insieme alle merci per le quali si applica l’esenzione di cui alla sezione 63.

f) il trasferimento nel territorio del paese di merci importate che sono state vincolate alla procedura di libera pratica senza modifica del titolo fino al momento della consegna delle merci di cui al paragrafo 1.

(5) Ai fini della presente legge, l’uso di proprietà materiali per scopi non connessi all’esercizio delle attività economiche del pagatore significa l’uso permanente da parte di un pagatore della sua proprietà commerciale per il suo uso personale o per il suo uso permanente a fini diversi dall’esercizio delle sue attività economiche; senza compenso, se è stata applicata una detrazione fiscale su tali attività o parte di esse.

(6) Ai fini della presente legge, anche il trasferimento di beni aziendali da un pagatore ad un altro Stato membro è considerato una cessione di beni a titolo oneroso. Ai fini della presente legge, per trasferimento di beni si intende la spedizione o il trasporto di beni da parte di quel pagatore o di un terzo da lui autorizzato in un altro Stato membro ai fini dello svolgimento delle sue attività economiche in un altro Stato membro. Ai fini della presente legge, il trasferimento delle merci acquistate da questo pagatore ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, dalla Repubblica ceca verso un altro Stato membro è considerato anche come la consegna di merci in un altro Stato membro da parte del pagatore.

(7) La spedizione o il trasporto di merci ai fini della presente legge non è considerato il trasferimento di attività commerciali dalla Repubblica ceca verso un altro Stato membro ai fini della presente legge.

a) fornitura di beni con installazione o montaggio, \ t

(b) l’ invio di merci nello Stato membro di spedizione o di trasporto delle merci, \ t

(c) la fornitura di beni da parte del pagatore a bordo di navi, aeromobili o treni durante il trasporto di persone ai sensi dell’articolo 7 (4);

d) la cessione di beni da parte del pagatore nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci, a condizione che la cessione di beni in tale Stato membro sia esentata dal diritto a deduzione;

e) l’ esportazione di beni in cui le merci sono vincolate ad una procedura di esportazione doganale;

f) la fornitura di un servizio per il pagatore, compresi i lavori effettuati su merci fisicamente effettuate in uno Stato membro in cui la spedizione o il trasporto di merci sono terminati, a condizione che le merci siano restituite all’inlander da cui sono state originariamente spedite o trasportate dopo i lavori;

(g) l’ uso temporaneo di merci nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni è terminato al fine di fornire il servizio da parte del pagatore;

h) l’ uso temporaneo di merci per un periodo non superiore a 24 mesi nel territorio di un altro Stato membro in cui le importazioni delle stesse merci da un paese terzo per uso temporaneo sarebbero soggette alla procedura d’importazione temporanea in regime di piena franchigia;

(i) fornitura di beni tramite sistemi o reti.

(8) Se una delle condizioni che sono una condizione preliminare per la procedura di cui al paragrafo 7 non è più soddisfatta, le merci si considerano trasferite dalla Repubblica ceca verso un altro Stato membro. In tal caso, si considera che il trasferimento abbia luogo quando la condizione in questione non è più soddisfatta.

(9) Tuttavia, la consegna delle merci non è considerata ai fini della presente legge

(a) la cessione di uno stabilimento commerciale nel caso di beni materiali, \ t

b) l’ emissione o la fornitura di beni in natura in attività materiali come risarcimento o estinzione in base a una regolamentazione speciale, 11 )

c) fornitura di un regalo nel quadro di un’attività economica, se il prezzo di acquisto al netto delle tasse non supera CZK 500, o la fornitura di campioni commerciali senza considerazione nel quadro dell’attività economica,

(d) la consegna di un pacco restituibile che viene consegnato alla merce all’acquirente a titolo oneroso, a condizione che la remunerazione sia direttamente collegata all’imballaggio restituibile e che l’acquirente sia garantito, al momento della consegna della merce, a restituire la remunerazione per intero alla restituzione dell’imballaggio restituibile 10a ) ;

e) restituire l’imballaggio restituibile senza pagamento o per compenso.

§ 14

Fornitura di servizi
(1) Ai fini della presente legge, per prestazione di un servizio si intendono tutte le attività che non sono la consegna di merci. La fornitura del servizio è anche intesa ai fini della presente legge

(a) la cessione di una cosa intangibile;

b) abbandonare i beni per l’uso da parte di altri

(c) l’ istituzione, la durata e la cessazione della servitù;

(d) Impegno ad un obbligo di astenersi dall’agire o tollerare un atto o una situazione.

(2) Ai fini della presente legge, la prestazione di servizi è considerata come

a) prestazione del servizio da considerare anche sulla base di una decisione di un’autorità statale o derivante da una regolamentazione legale speciale,

(b) la prestazione di servizi da parte di un commissionario nell’ambito di una commissione o di un contratto analogo; questo servizio è considerato una prestazione separata del servizio da parte del preponente o dell’agente terzo e la fornitura separata del servizio da parte del commissionario a una terza parte o principale.

(3) Ai fini della presente legge, sarà presa in considerazione anche la fornitura di servizi a titolo oneroso

(a) la fornitura di un servizio per scopi non connessi alle attività economiche del pagatore;

b) l’ emissione di un interesse di regolamento in una società commerciale o una quota del saldo di liquidazione in forma non monetaria in attività immateriali, 2 ) se una detrazione fiscale è stata applicata alla proprietà o alla sua parte,

c) inserimento di un contributo non monetario in attività immateriali, se il depositante ha chiesto una detrazione fiscale per lui o lei o la sua parte, ad eccezione di un deposito di transazioni commerciali; in tal caso, il depositante e il cessionario sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di dichiarare l’imposta congiuntamente e in solido.

(4) Ai fini della presente legge, si ritiene che il pagatore fornisca un servizio per scopi non connessi alle attività economiche

a) l’ uso temporaneo di attività commerciali, diverse dalle immobilizzazioni, per l’uso personale del pagatore o dei suoi agenti, qualora sia stata effettuata una detrazione per tali attività o parte di esse;

(b) la prestazione di un servizio da parte di un pagatore, senza corrispettivo per l’uso personale del pagatore o dei suoi dipendenti, o per scopi diversi da quelli relativi all’esercizio delle sue attività economiche, a condizione che sia stata effettuata una detrazione per forniture direttamente connesse.

(5) Tuttavia, la fornitura del servizio non è considerata ai fini della presente legge

(a) la cessione di uno stabilimento commerciale, \ t

b) l’ emissione o la fornitura di attività non monetarie in attività immateriali, compresa la fornitura di servizi, a titolo di compensazione o regolamento in base a una specifica regolamentazione legale, 11 )

(c) la cessione del credito al pagatore.

§ 15

buono
(1) Per buono si intende un atto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,

(a) l’obbligo di riceverlo come corrispettivo o parte del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

(b) su cui o nella cui documentazione pertinente sono fornite le seguenti informazioni:

1. i beni da fornire o il servizio da fornire;

2. la persona che deve effettuare la fornitura dei beni o la fornitura del servizio.

(2) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un buono monouso indica un buono per il quale almeno le seguenti informazioni sono note al momento dell’emissione della fornitura di beni o servizi a cui si riferisce:

a) l’ aliquota d’imposta nel caso di operazioni imponibili o il fatto che l’operazione è esente;

(b) il luogo di esecuzione.

(3) Per buono multiuso si intende un buono diverso da un buono unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

(4) Un buono è emesso quando è trasferito al primo acquirente.

§ 15a

Consegna di beni o prestazione di servizi nel caso di un buono per uso singolo
(1) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il trasferimento di un buono speciale è considerato come una cessione di beni o servizi oggetto del buono effettuato dal soggetto passivo per conto del quale è effettuato il trasferimento.

(2) La consegna effettiva dei beni o la fornitura effettiva del servizio sulla base di un buono monouso effettuato dal soggetto passivo proprietario del buono a proprio nome

a) rilasciato e ricevuto a titolo di compenso, non è considerato una cessione di beni o servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

(b) non l’ha emesso e ricevuto come corrispettivo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si considera la fornitura di beni o servizi coperti dal buono a chi ha emesso il buono a proprio nome.

(3) Se un soggetto passivo accetta un buono speciale come parte del corrispettivo per la consegna effettiva dei beni o la prestazione del servizio sulla base di questo buono, il paragrafo 2 si applica alla consegna effettiva dei beni o alla fornitura effettiva del servizio nella parte corrispondente a quella parte del corrispettivo.

§ 15b

Consegna di beni o prestazione di servizi nel caso di un buono multiuso
(1) Il trasferimento di un buono polivalente non è considerato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come una cessione di beni o servizi oggetto del buono.

(2) L’effettiva consegna di merci o la prestazione effettiva di servizi sotto un buono multiuso effettuata da un soggetto passivo, che questo buono accettare come pagamento o pagamento parziale ai fini dell’IVA come una cessione di beni o servizi a cui le copertine di voucher .

(3) In caso di collegamento diretto con il trasferimento di un buono multiuso da un soggetto passivo diverso da un soggetto che è obbligato ad accettare il voucher come pagamento o pagamento parziale, ha fornito un servizio separato, paragrafo 1, la fornitura di tale servizio si applicano.

§ 16

Acquisizione di merci da un altro Stato membro
(1) Per l’ acquisizione di beni da un altro Stato membro ai fini del presente atto si intende l’acquisizione del diritto di disporre delle merci in qualità di proprietario da una persona registrata in un altro Stato membro o da una persona che, al più tardi il giorno della consegna delle merci, ha un obbligo di registrazione in un altro Stato membro, non sono una persona esente se le merci sono spedite o trasportate da un altro Stato membro in un altro Stato membro

(a) la persona che effettua la fornitura del \ t

(b) la persona che acquisisce, ai fini della presente legge, una persona che acquista beni da un altro Stato membro; \ tor. \ t

(c) una terza parte autorizzata.

(2) L’ acquisto di beni da un altro Stato membro non è considerato ai fini della presente legge

a) fornitura di beni con installazione o montaggio, \ t

(b) fornitura di beni da parte di sistemi o reti, \ t

(c) l’ invio di merci, \ t

d) trasferimento di attività commerciali da un altro Stato membro nella Repubblica ceca per le finalità specificate nella sezione 13 (7),

(e) Acquisizione di un imballaggio restituibile dietro compenso.

(3) Quando i beni sono acquistati da una persona giuridica non soggetta all’imposta per la quale l’acquisto di beni è soggetto a imposta, spedizione o trasporto da un paese terzo e l’importazione di merci è effettuata da tale persona in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di spedizione o di trasporto ai fini della presente legge, le merci sono spedite o trasportate dallo Stato membro in cui ha luogo l’importazione. Se le importazioni di beni di persona non soggetto passivo del diritto per i quali l’acquisizione di beni soggetti ad imposta in questo paese, quella persona ha diritto al rimborso delle imposte pagate sulle merci importate, se prova che l’acquisto di tali beni è stato soggetto a tassazione nello Stato membro in cui la spedizione o la spedizione della merce è terminata. Il rimborso della tassa è proceduto secondo § 82 a 82b.

(4) Il trasferimento di merci da un altro Stato membro da parte di un pagatore ai fini del presente atto comprende anche il trasferimento di merci da un altro Stato membro nella Repubblica ceca da una persona registrata in un altro Stato membro che non è una persona esente e che non è un pagatore ai fini della successiva consegna di merci in all’acquirente.

(5) Ai fini della presente legge, si considera l’acquisto di beni da un altro Stato membro a titolo di compenso

a) il movimento di merci da parte del pagatore allo scopo di svolgere attività economiche nel territorio del paese in cui le merci sono spedite o trasportate da un altro Stato membro verso il paese e le merci sono state prodotte, acquistate, acquistate da un altro Stato membro nel corso delle attività economiche in tale altro Stato membro; importati da un paese terzo,

b) il trasferimento di merci da parte di un pagatore da un altro Stato membro verso il territorio del paese che è stato spedito o trasportato da un paese terzo e l’importazione di beni è effettuata dal pagatore in detto altro Stato membro e la spedizione o il trasporto delle merci è terminato nel territorio del paese;

c) il movimento di merci da parte di un soggetto passivo in un altro Stato membro che non è una persona esente e che non è domiciliato o di un soggetto passivo estero che non ha uno stabilimento nel territorio del paese ai fini dello svolgimento di attività economiche nel territorio del paese in cui le merci sono spedite; trasportato da un altro Stato membro verso il \ t

d) l’ assegnazione di merci da uno Stato membro ad un altro da parte delle forze armate di un altro Stato parte al trattato del Nord Atlantico o da uno Stato che partecipa al partenariato per la pace, per il loro uso o uso da parte di agenti civili che li accompagnano quando le merci non sono state tassate in uno Stato membro; chi concede la merce se l’importazione di questi beni non è esente.

§ 17

Procedura semplificata per la consegna di merci all’interno dell’Unione europea mediante scambi tripartiti
(1) Il commercio tripartito è una transazione conclusa da tre soggetti passivi in ​​tre diversi Stati membri e l’oggetto della transazione è la cessione delle stesse merci tra i tre, a condizione che le merci siano spedite o trasportate direttamente dallo Stato membro del venditore allo Stato membro dell’acquirente.

(2) Ai fini del commercio tripartito, per venditore s’intende una persona registrata a fini fiscali nello Stato membro di inizio della spedizione o del trasporto di merci che non è una persona esente.

(3) Ai fini del commercio tripartito, l’acquirente designa la persona registrata per l’imposizione nello Stato membro di spedizione o di trasporto di merci che acquista merci dalla persona di mezzo.

(4) Ai fini del commercio tripartito, una persona di mezzo indica una persona registrata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del venditore e lo Stato membro dell’acquirente che

(a) non è una persona esente;

(b) acquisisce merci dal venditore nello Stato membro dell’acquirente in vista della successiva consegna delle merci all’acquirente in tale Stato membro.

(5) Nell’applicare la procedura di consultazione a tre semplificata, la persona intermedia non può registrare imposte nello Stato membro dell’acquirente e applicare l’esenzione per l’acquisto di beni in tale Stato membro alle condizioni stabilite da tale Stato membro.

(6) L’ acquisizione di beni da un altro Stato membro da parte di una persona intermedia nel territorio del paese nell’applicazione della procedura tripartita semplificata è esentata alle seguenti condizioni.

a) l’ acquisto di beni da un altro Stato membro è effettuato da una persona intermedia che non è un pagatore o una persona identificata ma è un soggetto passivo in un altro Stato membro;

(b) l’ acquisto di beni da un altro Stato membro è effettuato da una persona intermedia ai fini della successiva fornitura di beni all’interno del territorio del paese;

c) i beni acquistati dalla persona intermedia sono spediti o trasportati direttamente dallo Stato membro del venditore nel paese e sono destinati all’acquirente per il quale la persona intermedia effettua la consegna successiva delle merci;

(d) l’ acquirente è un pagatore o una persona identificata;

(e) l’ acquirente è tenuto a dichiarare l’imposta sulla cessione di beni effettuata dalla persona intermedia come nell’acquisizione di beni da un altro Stato membro.

(7) Una persona intermedia che è soggetto passivo in un altro Stato membro e acquista beni da un altro Stato membro e consegna beni ad un acquirente che è un pagatore o una persona identificata è tenuta ad utilizzare la procedura di trilogo semplificata

a) soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6 per l’applicazione dell’esenzione per l’acquisto nel territorio di un altro Stato membro di merci provenienti da un altro Stato membro;

b) notifica al venditore lo stesso numero di identificazione fiscale e lo indica sul documento fiscale dell’acquirente

(c) rilasciare un documento fiscale all’acquirente attestante che si tratta di un commercio tripartito.

(8) L’ acquirente è tenuto a notificare alla persona di mezzo il numero di identificazione fiscale assegnato all’acquirente nella Repubblica ceca e a concedere l’imposta sulla base di un documento fiscale rilasciato dalla persona di mezzo, nonché al momento dell’acquisto di merci da un altro Stato membro.

§ 18
abrogato

§ 19

Consegna e acquisizione di nuovi mezzi di trasporto all’interno dell’Unione europea
(1) Un pagatore che fornisce un nuovo mezzo di trasporto per il pagamento in un altro Stato membro a una persona registrata in un altro Stato membro effettua un’operazione esente con diritto a detrazione.

(2)La data della prima messa in circolazione dei nuovi mezzi di trasporto per navi e aeromobili è la data di consegna del costruttore al primo acquirente o proprietario o al primo giorno in cui l’acquirente o il proprietario ha il diritto di disporre del mezzo di trasporto, il giorno precedente o il giorno in cui mezzo di trasporto utilizzato dal costruttore a scopo dimostrativo. La data della prima messa in circolazione sui veicoli terrestri è la data in cui il veicolo è stato immatricolato per funzionare nel paese del costruttore o la data in cui si è verificato l’obbligo di registrare quel veicolo nel paese del costruttore e quella data precedente. Se il veicolo non è tenuto a registrarsi nel paese del produttore, la data della prima entrata in servizio è il giorno in cui il veicolo è stato preso dall’acquirente o dal suo proprietario, o la data di consegna all’acquirente o al suo proprietario o la data in cui l’acquirente o il proprietario potevano gestirlo e quel giorno che si verifica prima, o il giorno in cui il veicolo a motore a terra è stato utilizzato a scopo dimostrativo. Se la data della prima entrata in servizio non è così determinata, la data della prima entrata in servizio è considerata la data in cui è stata emessa la nota di vendita.

(3) Un pagatore che acquista un nuovo mezzo di trasporto per un corrispettivo da una persona registrata in un altro Stato membro acquista merci da un altro Stato membro.

(4)Un pagatore che fornisce un nuovo mezzo di trasporto per il pagamento in un altro Stato membro a una persona che non è un soggetto passivo in un altro Stato membro effettua un’operazione esente in cui il nuovo mezzo di trasporto è trasferito in un altro Stato membro e il pagatore congiuntamente presenta all’acquirente una relazione sulla consegna di un nuovo mezzo di trasporto a un altro Stato membro entro il termine fissato per la presentazione di una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale locale competente, accompagnata da una copia del documento fiscale rilasciato. La consegna di un nuovo mezzo di trasporto in un altro Stato membro da parte di una persona che non è soggetto passivo in un altro Stato membro non è inclusa nella dichiarazione riepilogativa. Un pagatore che acquisisce, dietro compenso, un nuovo mezzo di trasporto da un altro Stato membro da una persona che non è un soggetto passivo in un altro Stato membro,

(5)Una persona che non è un pagatore e occasionalmente fornisce un nuovo mezzo di trasporto che è trasferito in un altro Stato membro è considerata autorizzata a detrarre l’imposta che ha pagato all’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto al prezzo concordato o all’importazione o all’acquisizione da un altro Stato membro, fino all’importo dell’imposta che il pagatore avrebbe dovuto pagare se la cessione fosse imponibile nel paese. Questa persona ha il diritto di reclamare una detrazione fiscale presso il suo amministratore fiscale locale in una dichiarazione dei redditi, accompagnata da una copia del documento fiscale, e presentare una dichiarazione dei redditi entro 10 giorni dalla consegna di un nuovo mezzo di trasporto in un altro Stato membro; questa scadenza non può essere estesa.

(6) Una persona che non è un pagatore e acquisisce un nuovo mezzo di trasporto da un altro Stato membro nella Repubblica Ceca è obbligata a presentare una dichiarazione dei redditi accompagnata da una copia del documento fiscale e una relazione sull’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto entro 10 giorni dalla data di acquisizione o entro il termine di presentazione. dichiarazione dei redditi se si tratta di una persona identificata; queste scadenze non possono essere estese. Sulla base di questa dichiarazione dei redditi, l’amministratore fiscale valuterà l’importo dell’imposta che l’acquirente è tenuto a pagare all’autorità fiscale locale competente entro 25 giorni dalla data in cui è stata valutata l’imposta.

(7) Una persona che acquista un nuovo mezzo di trasporto da un altro Stato membro, che sarà registrato nel registro dei veicoli stradali, può presentare una relazione sull’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto e versare un anticipo dell’importo della tassa sull’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto prima di presentare una dichiarazione dei redditi. È tenuto a allegare una copia del documento fiscale rilasciato dal fornitore di un altro Stato membro alla relazione sull’acquisizione del nuovo mezzo di trasporto. L’amministratore fiscale confermerà il pagamento dell’anticipo su richiesta del cliente.

(8) Quando un nuovo mezzo di trasporto è consegnato in un altro Stato membro, il documento fiscale deve indicare che si tratta di un nuovo mezzo di trasporto e che l’informazione lo conferma.

§ 20

Le importazioni di beni
(1) Ai fini della presente legge, per importazione di merci si intende l’ingresso di merci da un paese terzo nel territorio dell’Unione europea.

(2) Ai fini della presente legge, l’ingresso di merci nel territorio dell’Unione europea dal territorio ai sensi della sezione 3 (2) è considerato anche come importazione di merci.

Parte 4

Esecuzione di una prestazione e obbligo di dichiarare o pagare le tasse
§ 20a

Obbligo di dichiarare l’imposta sulla fornitura di beni e servizi
(1) L’obbligo di dichiarare un’imposta sulla fornitura di beni o servizi sorge alla data del fatto generatore dell’imposta.

(2) Se viene ricevuta una remunerazione prima dell’effettuazione della prestazione imponibile, l’obbligo di dichiarare l’imposta sull’importo ricevuto sorge alla data di ricezione della remunerazione. Ciò non si applica se la disponibilità imponibile non è sufficientemente nota dalla data di ricevimento del corrispettivo.

(3) Ai fini della presente legge, la fornitura di beni o servizi è nota con sufficiente certezza se sono note almeno le seguenti informazioni:

(a) i beni da fornire o il servizio da fornire; \ t

(b) l’ aliquota dell’imposta nel caso di operazioni imponibili; \ tand. \ t

(c) il luogo di esecuzione.

§ 21

Fare una fornitura imponibile per la fornitura di beni e servizi
(1) Quando le merci sono consegnate, si considera che l’evento imponibile abbia avuto luogo

a) il giorno della consegna ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1,

b) il giorno del martellamento durante la vendita all’asta delle merci su asta pubblica ai sensi di un regolamento speciale, 16 ) o

c) il giorno di rilascio della merce per l’uso ai sensi del § 13 par. c).

(2) Quando viene consegnato un bene immobile, si considera che l’evento imponibile sia stato effettuato nel giorno in cui l’immobile è consegnato all’acquirente o alla data di consegna dell’avviso che indica la data di registrazione del cambio di proprietà, quella data precedente. Quando si lascia l’immobile da utilizzare in base al § 13 comma 3 let. c) si considera che il fatto generatore dell’imposta si sia verificato alla data del trasferimento dell’immobile per l’uso.

(3) Quando viene fornita la prestazione, si considera che la prestazione imponibile sia stata effettuata alla data della sua fornitura o il giorno dell’emissione del documento fiscale, ad eccezione del calendario di pagamento o di pagamento o della ricevuta per il pagamento ricevuto, dal giorno precedente.

(4) L’ evento imponibile si considera effettuato

a) alla data di ricevimento dell’opera o della sua parte nella transazione imponibile effettuata ai sensi del contratto di lavoro;

b) il giorno della lettura dall’attrezzatura di misura, o alla data di accertamento del consumo effettivo, in caso di fornitura di calore, freddo, elettricità, gas, acqua, fognature e servizi di telecomunicazione, trasmissione e distribuzione del gas o trasmissione e distribuzione di elettricità,

(c) alla data in cui è stabilito l’importo effettivo del servizio fornito in connessione diretta con la locazione del bene immobile che è stato ricevuto in relazione alla locazione, a condizione che non si tratti di un servizio di cui alla lettera b);

(d) la data di utilizzo del bene o l’uso del servizio nell’uso del bene materiale o della fornitura del servizio per scopi non attinenti alle attività economiche del pagatore;

e) alla data della sua introduzione in uno stato idoneo per l’uso 74 ) nella prestazione definita al § 13 par. b)

f) la data in cui il diritto di proprietà sul conferimento non monetario, o altri diritti su questo deposito, è ceduto quando l’investimento in natura è depositato, ad eccezione del bene immobile, quando si applica la procedura di cui al paragrafo 2,

g) alla data in cui il diritto di proprietà, o altri diritti sulla proprietà emessa, è ceduto, all’emissione di un interesse di regolamento nella società commerciale o in una quota del saldo di liquidazione, ad eccezione del bene immobile, secondo cui si applica la procedura di cui al paragrafo 2;

h) il giorno della consegna a una terza parte, sia presso l’agente principale e presso la commissione, sia nel giorno della consegna da parte di terzi, alla consegna della merce sulla base di un contratto di commissione o di un tipo simile di contratto,

i) il giorno in cui fornisce il servizio a terzi, sia all’agente principale che a quello della commissione, o il giorno della fornitura del servizio da parte di terzi, quando fornisce il servizio sulla base di una commissione o un contratto di un tipo simile, o

(j) la data del trasferimento del buono speciale.

(5) Una transazione imponibile effettuata tramite distributori automatici o altri dispositivi analoghi messi in circolazione con monete, banconote, francobolli o altri mezzi di pagamento sostitutivi, e nei casi in cui la remunerazione per forniture soggette ad imposta è effettuata mediante la sostituzione di denaro, si considera effettuata dove il pagatore rimuove il denaro o i mezzi di pagamento sostituendo il denaro dal dispositivo o altrimenti rileva l’importo del fatturato.

(6) Nel caso di una fornitura imponibile ai sensi del § 13 par. (e) vi è l’obbligo di dichiarare l’imposta alla data della sua attuazione. Fornitura imponibile ai sensi del § 13 par. e) si considera che sia stato effettuato l’ultimo giorno del periodo contabile del pagatore o all’ultimo giorno dell’anno civile per il pagatore che non tiene la contabilità.

(7) Per prestazione parziale si intende una prestazione soggetta ad imposta che, in base al contratto, ha luogo entro il termine concordato e nei termini concordati e non costituisce la prestazione totale per la quale il contratto è concluso. La prestazione parziale si considera effettuata alla data specificata nel contratto. In caso di prestazioni parziali eseguite nell’ambito di un contratto di lavoro, si considera che la prestazione imponibile sia stata effettuata anche alla data di cui al paragrafo 4, lettera a). (a) e la data in cui si verifica l’evento imponibile è quella che si verifica prima.

(8) Se una cessione imponibile viene fornita con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca per un periodo superiore a 12 mesi, si considera che la prestazione imponibile sia avvenuta al più tardi l’ultimo giorno di ogni anno civile successivo all’anno civile in cui è stata avviata la prestazione; non si applica

a) per l’anno civile nel quale è stato ricevuto il compenso, dal quale il soggetto passivo era tenuto a dichiarare l’imposta;

(b) nei casi di cui al paragrafo 4, lettera a); o (b)

(c) nel caso di un servizio prestato dalla legge o da una decisione di un’autorità pubblica a un terzo, se lo Stato paga la commissione per la prestazione di tale servizio o se si tratta di un servizio consistente nell’esecuzione della funzione di amministratore dell’insolvenza ai sensi delle disposizioni della legge n. Coll., Insolvency Act, e successive modifiche.

(9) I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis alla determinazione della data di esecuzione delle operazioni esenti da imposta. L’affitto di beni immobili esenti da imposta senza diritto a detrazione si considera effettuato entro e non oltre l’ultimo giorno di ciascun anno civile.

§ 22

Esecuzione delle prestazioni e obbligo di aggiudicazione quando le merci sono consegnate in un altro Stato membro esenti da imposta
In caso di cessione di beni a un altro Stato membro che beneficia di un diritto a deduzione esente da imposta, vi è l’obbligo di concedere tale cessione il 15 del mese successivo a quello in cui le merci sono state spedite o trasportate in un altro Stato membro. Tuttavia, se il documento fiscale è stato rilasciato prima del quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui le merci sono state spedite o trasportate in un altro Stato membro, il pagatore è obbligato a riconoscere la consegna della consegna alla data di rilascio del documento fiscale.

§ 23

Effettuare la prestazione e l’obbligo di dichiarare o pagare le tasse sull’importazione delle merci
(1) La prestazione imponibile viene effettuata e sorge l’obbligo di dichiarare o pagare la tassa sull’importazione di beni

a) immissione di merci nell’ambito di un regime doganale

1. libera circolazione,

2. ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all’importazione;

3. Uso finale,

(b) inosservanza di uno degli obblighi previsti dalla legislazione doganale

1. l’ ingresso nel territorio dell’Unione Europea di beni non unionali, \ t

2. deposito temporaneo,

3. il regime di transito doganale, \ t

4. la procedura di deposito doganale, \ t

5. la procedura di importazione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione, \ t

6. il regime di trattamento doganale, o

7. la gestione di merci non UE

(c) l’ inosservanza di una condizione secondo cui le merci non unionali possono essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione della procedura per l’uso finale;

(d) il ritiro di merci non unionali dalla vigilanza doganale; \ tor. \ t

e) violazione delle condizioni stabilite nell’autorizzazione ad utilizzare il regime doganale speciale.

(2) Se il debitore è stato svincolato dalla decisione dell’ufficio doganale ai sensi del paragrafo 1, lettera a). a), il contribuente è tenuto a dichiarare l’imposta nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui le merci sono state rilasciate nel rispettivo regime doganale.

(3) Se il debitore è stato svincolato dalla decisione dell’ufficio doganale ai sensi del paragrafo 1, lettera a). (a) (2), il contribuente è obbligato a dichiarare un’imposta all’aliquota che sarebbe stata applicata quando le merci erano state poste in regime di libera pratica al momento dell’importazione delle merci.

(4) Se le condizioni per l’esenzione dall’imposta ai sensi della Sezione 71g sono state violate, il contribuente è tenuto a dichiarare l’imposta nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui le merci sono state immesse in libera pratica.

(5) Se una persona che non è un pagatore è stata liberata da una decisione dell’ufficio doganale ai sensi del paragrafo 1, lettera a). a) (2), tale persona è tenuta a pagare l’imposta all’aliquota che sarebbe stata applicata quando le merci erano state vincolate al regime di libera pratica al momento dell’importazione.

(6) Il contribuente ha adempiuto al proprio obbligo di dichiarare l’imposta sull’importazione di beni se ha pagato l’imposta all’ufficio doganale in conformità alla presente legge come soggetto passivo.

§ 24

Il fatto generatore dell’imposta e l’obbligo di dichiarare l’imposta sulla fornitura di beni e servizi da parte di una persona non residente
(1) Quando la cessione imponibile di beni o servizi è fornita con un luogo di esecuzione all’interno della Repubblica ceca da una persona non stabilita nella Repubblica ceca, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare l’imposta alla data della cessione imponibile.

(2) Il fatto generatore dell’imposta di cui al paragrafo 1 si considera effettuato

(a) alla data di esecuzione della prestazione determinata conformemente al § 21;

b) quando fornisce un servizio con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca conformemente alla Sezione 9 (1) il giorno in cui fornisce questo servizio.

(3) Se viene effettuato un corrispettivo prima della fornitura imponibile ai sensi del paragrafo 1, sorge l’obbligo di dichiarare l’imposta sull’importo previsto a partire dalla data di erogazione del corrispettivo. Ciò non si applica se la disponibilità imponibile non è sufficientemente nota alla data del pagamento.

(4) Se una prestazione imponibile ai sensi del paragrafo 1 è concessa per un periodo superiore a 12 mesi e non viene corrisposta alcuna remunerazione con l’obbligo di dichiarare la tassa durante questo periodo, si considera che la prestazione sia stata effettuata l’ultimo giorno di ciascun anno civile, se

a) fornitura di un servizio con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1,

(b) fornitura di beni con installazione o assemblaggio;

(c) fornitura di beni tramite sistemi o reti.

§ 24a

Adempimento delle prestazioni e obbligo di assegnare la prestazione alla consegna di beni e servizi con il luogo di esecuzione al di fuori del paese
(1) Quando si fornisce un servizio o si fornisce un luogo di prestazione al di fuori del paese, vi è l’obbligo di dichiarare la prestazione a partire dalla data di esecuzione di tale prestazione, se è

(a) la fornitura del servizio, \ t

(b) fornitura di beni con installazione o assemblaggio;

(c) fornitura di beni tramite sistemi o reti.

(2) Le prestazioni di cui al paragrafo 1 si considerano effettuate il giorno

a) l’esecuzione dei servizi di cui all’articolo 21;

b) fornitura di un servizio con un luogo di esecuzione al di fuori della Repubblica ceca ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, che è soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione riepilogativa.

(3) Se viene ricevuto un corrispettivo prima dell’esecuzione della prestazione per la quale è emerso l’obbligo di eseguire l’esecuzione, sorge l’obbligo di dichiarare l’esecuzione sull’importo ricevuto a partire dalla data di accettazione del corrispettivo. Questo non si applica se la prestazione alla data di ricevimento del corrispettivo non è sufficientemente nota.

(4) Se la prestazione viene fornita con un luogo di prestazione al di fuori della Repubblica ceca per un periodo superiore a 12 mesi e non viene preso in considerazione l’obbligo di concedere prestazioni durante questo periodo, si considera che l’esecuzione sia avvenuta l’ultimo giorno di ciascun anno civile, se

a) la prestazione di un servizio con luogo di esecuzione al di fuori della Repubblica ceca ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, che è soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione riepilogativa,

(b) fornitura di beni con installazione o assemblaggio;

(c) fornitura di beni tramite sistemi o reti.

§ 25

Effettuare una transazione imponibile e l’obbligo di dichiarare la tassa sull’acquisto di beni da un altro Stato membro
(1) Al momento dell’acquisto di merci da un altro Stato membro con un luogo di esecuzione all’interno del paese, il debitore o la persona identificata è tenuto a dichiarare l’imposta il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui i beni sono stati acquistati. Tuttavia, se il documento fiscale è stato rilasciato prima del quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui i beni sono stati acquistati, il contribuente o la persona identificata è tenuta a dichiarare l’imposta alla data di rilascio del documento fiscale.

(2) Al momento dell’acquisto di merci da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 4 e 5, il pagatore o la persona identificata è tenuto a dichiarare l’imposta alla data del trasferimento delle merci nella Repubblica ceca.

(3) Le acquisizioni di beni provenienti da un altro Stato membro si considerano effettuate alla data in cui la prestazione imponibile è stata effettuata al momento della consegna delle merci ai sensi del § 21. Tuttavia, l’acquisizione di beni da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 4 e 5, si considera effettuata alla data del trasferimento. merci nella Repubblica ceca.

Parte 5

Documenti fiscali
Sezione 1

Disposizioni generali sui documenti fiscali
§ 26

Documento fiscale
(1) Un documento fiscale è un documento che soddisfa le condizioni stabilite nella presente legge.

(2) Il documento fiscale può essere in formato cartaceo o elettronico.

(3) Il documento fiscale deve essere elettronico se è rilasciato e ricevuto per via elettronica. L’uso di un documento fiscale in formato elettronico deve essere concordato dalla persona per la quale si svolge la prestazione.

(4) La persona che esegue l’esecuzione è sempre responsabile della correttezza dei dati sul documento fiscale e per la sua emissione entro il termine stabilito.

Sezione 2

Emissione di documenti fiscali
§ 27

Determinazione delle regole per l’emissione di documenti fiscali
(1) Il rilascio di documenti fiscali relativi alla consegna di beni o servizi è soggetto alle norme dello Stato membro in cui si trova il luogo di esecuzione.

(2) Il rilascio di documenti fiscali è soggetto alle norme dello Stato membro in cui il soggetto passivo che effettua l’operazione ha la sede legale o la sede di attività se l’operazione è effettuata attraverso tale stabilimento, se il luogo di esecuzione è

a) in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il soggetto passivo che effettua l’operazione ha la sede legale o la sede di attività, se l’operazione è effettuata attraverso tale stabilimento e se il debitore è la persona per la quale l’operazione ha luogo; e quella persona non è stata autorizzata a emettere un documento fiscale; \ tor. \ t

(b) in un paese terzo.

(3) Il rilascio di documenti fiscali è soggetto alle norme dello Stato membro in cui il soggetto passivo che effettua la transazione è registrato per imposte in un regime unico.

§ 28

Regole per l’emissione di documenti fiscali nella Repubblica ceca
(1) Il pagatore è obbligato a emettere un documento fiscale nel caso

a) la cessione di beni o servizi a un soggetto passivo oa una persona giuridica non soggetta all’imposta, ad eccezione delle operazioni esenti senza diritto a detrazione;

b) invio di merci nella Repubblica ceca con luogo di adempimento nella Repubblica ceca,

(c) la cessione di beni a un altro Stato membro soggetta a un’esenzione fiscale, \ t

(d) l’ accettazione della remunerazione se, prima dell’esecuzione della transazione di cui ai punti (a) o (b), l’obbligo di concedere una tassa o di concedere prestazioni alla data di ricezione della remunerazione è sorto.

(2) In caso di prestazioni ai sensi della Sezione 13 (4) (a), il pagatore è tenuto a pagare. a), b) ed e) o ai sensi dell’articolo 14 par. (a) rilasciare prova dell’uso.

(3) Il soggetto passivo è tenuto a emettere un documento fiscale nel caso

a) l’esecuzione di un’operazione per un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile il cui luogo di esecuzione si trova nello Stato membro in cui il soggetto passivo che effettua l’operazione non è stabilito o non ha uno stabilimento attraverso il quale l’operazione è effettuata; implementato nei confronti di

1. fornitura del servizio

2. consegna delle merci con installazione o assemblaggio;

3. fornitura di beni tramite sistemi o reti

(b) la fornitura di un servizio o la fornitura di beni per l’installazione o l’assemblaggio a un soggetto passivo oa una persona giuridica non soggetta a imposta, se il luogo di esecuzione si trova in un paese terzo;

(c) accettazione del corrispettivo se, prima dell’esecuzione della transazione di cui ai punti (a) o (b), l’obbligo di dichiarare o assegnare l’esecuzione alla data di ricezione del corrispettivo è sorto.

(4) Invece di un pagatore, un’autorità pubblica o un banditore d’asta è obbligato a rilasciare un documento fiscale quando mette all’asta un bene commerciale di un pagatore o quando lo vende al di fuori di un’asta, analogamente ai sensi del paragrafo 1, lettera a). e fornire un documento fiscale a questo pagatore.

(5) Il documento fiscale deve essere emesso entro 15 giorni dal giorno in cui sorge l’obbligo di dichiarare l’imposta o di assegnare l’esecuzione.

(6) Il documento fiscale deve essere emesso entro 15 giorni dalla fine del mese di calendario in cui è stato emesso

a) la cessione di beni a un altro Stato membro soggetta all’esenzione con diritto a detrazione ha avuto luogo;

b) la fornitura di un servizio, la fornitura di beni per l’installazione o l’assemblaggio o la fornitura di beni da parte di un sistema o rete a un soggetto passivo oa una persona giuridica non imponibile, qualora il luogo di esecuzione si trovi in ​​uno Stato membro in cui il soggetto passivo che non ha la la sede operativa attraverso la quale viene effettuata la transazione,

(c) la fornitura di un servizio o la fornitura di beni con un’installazione o un assemblaggio a un soggetto passivo oa una persona giuridica non soggetta all’imposta, se il luogo di esecuzione si trova in un paese terzo;

(d) è stata ricevuta una remunerazione se, prima dell’esecuzione delle operazioni di cui alla lettera b) oc), l’obbligo di emettere un documento fiscale è sorto a seguito dell’accettazione della remunerazione.

(7) Il soggetto passivo può autorizzare la persona a cui la prestazione ha luogo o una terza parte a emettere un documento fiscale per iscritto. Se l’autorizzazione è concessa elettronicamente, deve essere firmata da una firma elettronica riconosciuta.

(8) Entro il termine per il rilascio di un documento fiscale, il pagatore è obbligato a compiere uno sforzo che gli si possa ragionevolmente imporre per ottenere questo documento fiscale nella destinazione del destinatario della prestazione.

Sezione 3

Requisiti dei documenti fiscali
§ 29

Requisiti del documento fiscale
(1) Il documento fiscale deve contenere le seguenti informazioni:

(a) la designazione della persona che esegue il \ t

(b) il numero di identificazione fiscale della persona che effettua il \ t

(c) la designazione della persona a cui la prestazione è \ t

(d) il numero di identificazione fiscale della persona per la quale viene fornito il servizio, \ t

(e) il numero di registrazione del documento fiscale;

(f) la portata e l’oggetto della prestazione;

(g) la data di rilascio del documento fiscale;

(h) la data di esecuzione del corrispettivo o la data di ricevimento del corrispettivo, a condizione che, prima dell’esecuzione dell’operazione, l’obbligo di concedere l’imposta o di assegnare l’esecuzione sia stato effettuato alla data di ricevimento del corrispettivo, se differisce dalla data di emissione del documento fiscale;

(i) prezzo unitario, tasse e sconti esclusi, se non inclusi nel prezzo unitario;

(j) la base imponibile, \ t

(k) aliquota fiscale,

(l) l’ ammontare della tassa; questa tassa è indicata nella valuta ceca.

(2) Il documento fiscale deve contenere anche le seguenti informazioni:

(a) un riferimento alla disposizione pertinente della presente legge, una disposizione di un regolamento dell’Unione europea o qualsiasi altra dichiarazione attestante che l’operazione è esente se l’operazione è esente;

(b) “rilasciato dal cliente”, se la persona per la quale la prestazione è effettuata è autorizzata a emettere un documento fiscale;

c) “l’imposta è a carico del cliente”, se la persona tenuta a dichiarare l’imposta è la persona per la quale viene eseguita la prestazione.

(3) Il documento fiscale non deve contenere le seguenti informazioni:

(a) il numero di identificazione fiscale della persona per la quale viene fornito il servizio, a meno che non sia stato assegnato, \ t

(b) l’ entità della prestazione, se, in caso di accettazione del corrispettivo, non è nota;

(c) il prezzo unitario al netto delle tasse e lo sconto, se non incluso nel prezzo unitario, se l’obbligo di assegnare l’imposta o di assegnare l’adempimento alla data di ricevimento del corrispettivo è sorto;

(d) l’ aliquota dell’imposta e l’ammontare dell’imposta;

(1) dove la transazione è esente;

2. se il soggetto passivo è la persona per la quale viene eseguita la prestazione.

(4) Ai fini dei documenti fiscali, il termine deve essere inteso

(a) nome commerciale o nome;

(b) l’ aggiunta al nome e

(c) sede legale.

§ 29a

Requisiti del documento fiscale di gruppo
(1) Quando un documento fiscale è rilasciato nel caso di una transazione effettuata da un gruppo, il documento fiscale indica, al posto della designazione del gruppo che esegue l’esecuzione, il nome del gruppo che esegue la transazione.

(2) Quando un documento fiscale è rilasciato nel caso di una transazione effettuata per un gruppo, il documento fiscale deve indicare, al posto della designazione del gruppo per il quale la transazione ha luogo, il membro del gruppo per il quale viene eseguita la prestazione.

Sezione 4

Documento fiscale semplificato
§ 30

Emissione di un documento fiscale semplificato
(1) Un documento fiscale può essere rilasciato come documento fiscale semplificato se l’importo totale per la performance sul documento fiscale non è superiore a 10.000 CZK.

(2) Un documento fiscale non può essere rilasciato come documento fiscale semplificato nel caso di

a) la cessione di beni a un altro Stato membro soggetta a un’esenzione fiscale, \ t

b) invio di merci nella Repubblica ceca con luogo di adempimento nella Repubblica ceca,

(c) l’esecuzione di una transazione a cui è soggetta la tassa alla persona a cui viene fornito il servizio;

(d) la vendita di beni soggetti ad accisa su tabacco diverso dai prezzi fissi al consumatore finale.

§ 30a

Elementi di un documento fiscale semplificato
(1) Il documento fiscale semplificato non può essere incluso

(a) la designazione della persona a cui la prestazione è \ t

(b) il numero di identificazione fiscale della persona a cui viene fornito il servizio;

(c) prezzo unitario, tasse e sconti esclusi, se non compreso nel prezzo unitario;

(d) la base imponibile, \ t

(e) l’ ammontare della tassa.

(2) Se il documento fiscale semplificato non include l’importo della tassa, deve includere l’importo con il quale la persona che effettua la transazione ottiene o deve riceverla per l’esecuzione totale.

Sezione 5

Documenti fiscali speciali
§ 31

Programma di rata
Il piano di rimborso è un documento fiscale se

(a) contiene gli elementi di un documento fiscale;

(b) faccia parte o sia espressamente indicato in un contratto di leasing.

§ 31a

Calendario di pagamento
(1) Il calendario dei pagamenti è un documento fiscale se

(a) contiene gli elementi di un documento fiscale;

(b) la persona per la quale il fatto generatore dell’imposta effettua una remunerazione prima che si verifichi l’evento imponibile;

(c) indica la disaggregazione dei pagamenti per un periodo prestabilito.

(2) Il calendario dei pagamenti non può includere il giorno della prestazione o la data di ricezione del corrispettivo.

§ 31b

Documento di sintesi fiscale
(1) Può essere rilasciato un documento fiscale sommario per

a) diverse operazioni imponibili distinte effettuate dal pagatore per la stessa persona nel corso di un mese di calendario; questo documento può anche contenere uno o più oneri da cui è sorto l ‘obbligo di dichiarare la tassa ricevuta in quel mese di calendario da tale persona, o

(b) un singolo fatto generatore dell’imposta e una o più remunerazioni che danno luogo all’obbligo di assegnare l’imposta ricevuta entro il mese di calendario in cui ha avuto luogo l’operazione, a condizione che tale prestazione sia stata effettuata e tale remunerazione si riferisca alla fornitura imponibile fornita per una persona

(2) Il documento fiscale riepilogativo deve essere emesso entro 15 giorni dalla fine del mese di calendario in cui è stato emesso

a) è stata effettuata la prima esecuzione su tale documento fiscale sommario;

(b) è stata ricevuta la prima considerazione di cui al presente documento fiscale sommario.

(3) I dati comuni a tutte le operazioni o retribuzioni tassabili distinte possono essere indicati solo una volta sul documento fiscale sommario.

(4) Il documento fiscale sommario deve sempre contenere i seguenti dati, separatamente per

a) ciascuna offerta imponibile distinta

1. Scopo e oggetto della prestazione

2 ° giorno di esibizione,

3. prezzo unitario, tasse e sconti esclusi, se non compreso nel prezzo unitario,

4a base imponibile

5. l’ aliquota fiscale e

6. Importo delle tasse

(b) qualsiasi considerazione

1. portata e oggetto della prestazione; l’ambito della prestazione deve essere indicato solo se è noto,

2 ° giorno di ricevimento,

3a base imponibile

4. aliquota fiscale a

5. l’ importo della tassa.

§ 32

Prova d’uso
(1) Una prova dell’uso è un documento fiscale rilasciato in caso di esecuzione di cui all’articolo 13 (4) (a). a), b) ed e) o ai sensi dell’articolo 14 par. a).

(2) La prova dell’uso non contiene le seguenti informazioni:

(a) la designazione della persona a cui la prestazione è \ t

(b) il numero di identificazione fiscale della persona per la quale la transazione ha luogo.

(3) Il documento d’uso deve includere anche una dichiarazione della destinazione d’uso.

§ 32a

Conferma all’asta e alla vendita fuori asta
Un certificato emesso all’asta della proprietà commerciale del pagatore o quando venduto al di fuori dell’asta è un documento fiscale se contiene

(a) le indicazioni del documento fiscale; \ t

(b) una dichiarazione che la vendita avviene attraverso una persona designata per effettuare la vendita dei beni aziendali del pagatore.

Sezione 6

Documenti fiscali su importazione ed esportazione di merci
§ 33

Documento fiscale all’importazione
(1) Si deve prendere in considerazione un documento fiscale per l’importazione di merci nella Repubblica ceca

a) la decisione di sottoporre le merci a un regime doganale in cui sorge l’obbligo di dichiarare o pagare l’imposta;

(b) un’altra decisione di accertamento fiscale emessa dall’ufficio doganale in cui viene pagata l’imposta.

(2) Il documento fiscale per la restituzione delle merci nella Repubblica ceca è considerato una decisione di accertamento fiscale emessa dall’ufficio doganale in caso di pagamento dell’imposta.

§ 33a

Documento fiscale all’esportazione
Un documento fiscale rilasciato a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), è considerato un documento fiscale per l’esportazione di merci. a).

Sezione 7

Garantire la credibilità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità dei documenti fiscali
§ 34

(1) Per un documento fiscale, deve essere protetto dal momento del rilascio fino alla fine del periodo fissato per la sua conservazione

(a) l’ autenticità della sua origine, \ t

(b) l’ integrità del suo contenuto;

c) la sua leggibilità.

(2) Ai fini della presente legge, è inteso

a) l’ autenticità dell’origine, il fatto che sia garantita l’identità della persona che esegue la fornitura o che ha rilasciato legittimamente il documento fiscale;

(b) il fatto che il contenuto di un documento fiscale richiesto ai sensi della presente legge non sia stato modificato dall’integrità del contenuto;

(c) la leggibilità del fatto che il contenuto di un documento fiscale può essere letto direttamente o attraverso un dispositivo tecnico.

(3) Garantire l’autenticità dell’origine di un documento fiscale, l’integrità del suo contenuto e la sua leggibilità possono essere raggiunti attraverso i meccanismi di controllo dei processi che creano un collegamento affidabile tra il documento fiscale e la performance.

(4) Oltre ai meccanismi di controllo del processo, è possibile garantire anche la credibilità dell’origine del documento fiscale in forma elettronica e l’integrità del suo contenuto.

(a) una firma elettronica riconosciuta;

(b) un sigillo elettronico riconosciuto; \ tor. \ t

(c) scambio elettronico di informazioni (EDI) ( 21 ) in cui l’accordo su tale scambio prevede l’uso di procedure che garantiscano l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto.

Sezione 8

Mantenere documenti fiscali
§ 35

Disposizioni generali per la conservazione dei documenti fiscali
(1) L’operatore di stoccaggio, che è un soggetto passivo, che ha il dovere di conservare i documenti fiscali, è obbligato a conservare i documenti fiscali

a) il documento fiscale è stato rilasciato da o per conto del quale il documento fiscale è stato rilasciato in relazione ai documenti fiscali per le operazioni effettuate;

(b) ha la sede legale o la sede di attività nel territorio del paese ed è un pagatore o una persona identificata in relazione ai documenti fiscali per tutte le transazioni ricevute in connessione con la sua sede legale o stabilimento.

(2) I documenti fiscali devono essere conservati per 10 anni dalla fine del periodo fiscale in cui ha avuto luogo la prestazione.

(3) Il richiedente con sede legale o stabilimento nella Repubblica Ceca è obbligato a conservare i documenti fiscali nella Repubblica ceca. Questo non si applica se è memorizzato in modo da consentire l’accesso remoto continuo.

(4) Se il detentore ha una sede legale o una sede commerciale nella Repubblica ceca, è tenuto a informare l’amministratore fiscale in anticipo sul luogo di deposito dei documenti fiscali nel caso in cui questo luogo non si trovi nella Repubblica ceca.

(5) Su richiesta dell’amministratore fiscale, il detentore è tenuto a predisporre una traduzione in lingua ceca di un documento fiscale rilasciato in una lingua straniera.

§ 35a

Deposito elettronico di documenti fiscali
(1) Il documento fiscale può essere trasferito dalla carta al formato elettronico e viceversa.

(2) Il documento fiscale può essere memorizzato elettronicamente con mezzi elettronici per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati.

(3) Quando si memorizzano documenti fiscali con mezzi elettronici, i dati devono anche essere archiviati elettronicamente per garantire l’autenticità dell’origine dei documenti fiscali e l’integrità dei loro contenuti.

(4) Laddove un soggetto passivo detenga documenti fiscali mediante mezzi elettronici che garantiscono l’accesso remoto a lungo termine ai dati archiviati, si assicura che le autorità fiscali abbiano accesso immediato a tali documenti, la possibilità di scaricarli e utilizzarli per

(a) i documenti fiscali detenuti dal soggetto passivo che ha la sede legale o la sede di attività nel paese; \ tor. \ t

(b) documenti fiscali per le transazioni effettuate con il luogo di esecuzione nel territorio del paese in possesso di un soggetto passivo che non ha la sede legale o lo stabilimento nel paese.

Parte 6

Calcolo delle imposte e delle imposte, correzione della base imponibile e correzione fiscale
Sezione 1

Base imponibile e calcolo delle imposte
§ 36

Base fiscale
(1) L’importo imponibile è tutto ciò che il pagatore ha ricevuto o deve ricevere per la transazione imponibile effettuata, compreso l’importo dell’accisa pagata dalla persona per la quale è effettuata la transazione imponibile, o da una terza parte, senza tasse per quella fornitura soggetta ad imposta. .

(2) L’importo del corrispettivo ricevuto, al netto delle imposte, sarà la base dell’imposta in caso di accettazione del corrispettivo prima che si verifichi l’evento imponibile.

(3) La base imponibile comprende anche

(a) altre imposte, tasse o altri pagamenti simili;

(b) spese accessorie che sono addebitate alla persona per la quale è stato effettuato il fatto generatore dell’imposta,

(c) quando si fornisce un servizio, materiale direttamente correlato al servizio fornito;

(d) quando si costruiscono e si assemblano opere eseguite su una costruzione completata o collegate alla costruzione di un edificio, di una costruzione, di un materiale, di un macchinario e di un’apparecchiatura che devono essere incorporati o installati nelle opere come parte di esso.

(4) In particolare, i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione e commissione sono considerati spese accessorie ai fini della base imponibile.

(5) L’importo imponibile è ridotto dello sconto se è concesso alla data dell’evento imponibile. La base imponibile non include l’importo dell’arrotondamento del corrispettivo totale quando si paga in contanti quando i beni o i servizi vengono consegnati all’intera corona.

(6) La base imponibile è nel caso di

a) consegna di beni ai sensi del § 13 par. 5, comma 6 e sezione 16 (5), il prezzo dei beni o il prezzo dei prodotti simili per i quali i beni potrebbero essere acquistati alla data della fornitura imponibile e, se tale prezzo non può essere determinato, l’ammontare dei costi totali sostenuti al momento della consegna della merce alla data dell’evento imponibile,

b) prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 3 e 4, l’importo dei costi totali sostenuti per fornire il servizio alla data dell’evento imponibile,

(c) la fornitura di beni o servizi nei casi in cui il corrispettivo è stato fornito in natura, il prezzo normale esclusa la fornitura di tali forniture o servizi;

(d) la fornitura di beni o servizi in cui il pagamento è stato effettuato, in tutto o in parte, da una moneta virtuale in base a una legge che disciplina alcune misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il prezzo normale esclusa tale offerta o fornitura.

(7) L’importo imponibile per la cessione di beni o servizi sulla base di un buono multiuso è tutto ciò che la persona per la quale l’evento imponibile è stato pagato o da pagare, o una terza parte, come corrispettivo del buono multiuso senza tasse per quella cessione imponibile. Se questa commissione non è nota, la base imponibile è l’importo indicato nel buono multiuso o nella relativa documentazione, meno tasse.

(8) Se un buono multiuso è accettato come parte di un corrispettivo per un’operazione imponibile, la base imponibile sarà determinata come la somma dell’importo determinato ai sensi del paragrafo 7 per la parte del corrispettivo corrispondente al buono multiuso e l’importo determinato secondo il paragrafo 1 per la parte restante del corrispettivo.

(9) Quando le transazioni effettuate sono determinate come il prezzo totale o il valore, che comprende la fornitura di beni o servizi con aliquote diverse di tassazione o esenti, la base imponibile per ciascuna offerta soggetta ad imposta è proporzionale al prezzo determinato dalla legislazione che regola valutazione delle singole attività di performance al totale di questi prezzi determinati. Questo prezzo o valore totale è considerato includere la tassa.

(10) Se per la valutazione delle attività è richiesta una valutazione di più esperti, per determinare il rapporto prezzo è utilizzato il prezzo del rapporto nel quale il prezzo più elevato è considerato il prezzo d’imposta.

(11) La base imponibile per la consegna di monete valide vendute a fini di raccolta ad un prezzo superiore al loro valore nominale oa un prezzo superiore alla conversione del loro valore nominale nella valuta ceca è la differenza tra il prezzo al quale sono venduti e il loro valore nominale. Questa differenza è considerata come una tassa. Se sono venduti a un prezzo inferiore al loro valore nominale, oa un prezzo inferiore al loro valore nominale, la base imponibile è zero.

(12)Nel caso di fornitura imponibile ai sensi del § 13 par. (e) la base imponibile è l’importo in denaro per il quale il pagatore restituisce l’imballaggio restituibile consegnato con le merci senza tasse. La base dell’imposta è l’importo monetario anche se l’imballaggio restituibile è consegnato dal pagatore insieme alla merce a titolo gratuito, salvo diversamente previsto dalla legge. Se il pagatore consegna a tutti i suoi clienti gratuitamente un imballaggio a rendere dello stesso tipo nella Repubblica ceca insieme ai beni a tutti i suoi clienti, la base imponibile è l’importo per il quale lo stesso tipo di imballaggio è acquistato dal pagatore, ridotto dell’imposta. Nel caso in cui non sia noto un importo monetario, la base imponibile è il prezzo dell’imballaggio restituibile dello stesso tipo determinato in conformità con la legislazione che disciplina la valutazione della proprietà. Importo totale della base imponibile per gli imballaggi a rendere dello stesso tipo da cui si riscontra l’imposta(7 quinquies ) o, nel corso dell’anno civile pertinente, per un pagatore che non tiene una contabilità, tale differenza viene moltiplicata per l’importo applicabile all’imballaggio restituibile dello stesso tipo fornito all’interno del paese, unitamente alle merci determinate ai sensi della presente disposizione. Se il numero totale di imballaggi a rendere dello stesso tipo consegnati dal pagatore a tutti i suoi clienti durante l’esercizio contabile interessato o l’anno civile pertinente per un pagatore non contabile è inferiore al numero totale di pacchi restituibili dello stesso tipo restituiti a tale pagatore durante il rispettivo periodo contabile 7d )oppure durante l’anno civile pertinente per il pagatore che non conserva i conti, la base imponibile e l’imposta pertinente sono indicati sul documento fiscale emesso conformemente all’articolo 32, paragrafo 1 con segno negativo. Allo stesso modo, la base imponibile negativa e le imposte sono anche prese in considerazione nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 101.

(13) L’importo ricevuto dal pagatore da un’altra persona per pagare l’importo pagato in nome e per conto di tale altra persona non è incluso nella base imponibile. La condizione è che l’importo ricevuto non superi l’importo pagato per un’altra persona e il pagatore non rivendica il diritto alla detrazione per la prestazione pagata per un’altra persona.

(14) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per valore normale s’intende l’importo totale che, ai fini dell’acquisizione di beni o servizi, la persona alla quale avviene l’operazione deve trovarsi nella stessa fase commerciale della fornitura di beni o servizi. , per pagare, in condizioni di libera concorrenza, un fornitore o un fornitore indipendente nel paese di acquistare o accettare la merce in quel momento; se una fornitura comparabile di beni o servizi non può essere accertata, è il prezzo normale

(a) nel caso di merci, un importo che :. \ t

(1) non è inferiore al prezzo di acquisto della stessa merce o di prodotti simili;

2. corrisponde al prezzo di costo determinato al momento della consegna delle merci, a meno che l’importo di cui al punto 1 possa essere determinato, \ t

(b) nel caso di un servizio, un importo che non sia inferiore al costo totale del soggetto passivo per quel servizio.

§ 36a

Base imponibile in casi speciali
(1) La base imponibile è il prezzo netto consueto, determinato alla data del fatto generatore dell’imposta, se l’evento imponibile è effettuato per la persona di cui al paragrafo 3 e il compenso per l’evento imponibile è

a) al di sotto del prezzo normale e la persona per la quale è stato effettuato il fatto generatore dell’imposta non ha diritto a deduzione o non ha diritto alla detrazione per intero o

b) superiore al prezzo normale e il contribuente che ha effettuato la fornitura imponibile è tenuto a ridurre il diritto alla deduzione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1.

(2) Il valore della transazione esente è il prezzo normale determinato alla data della sua attuazione, se la transazione è effettuata per la persona di cui al paragrafo 3 e la commissione è inferiore al prezzo normale e il pagatore che ha eseguito l’esenzione. imposta senza il diritto alla deduzione, è obbligato a ridurre il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1.

(3) Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 sono

a) i soggetti collegati al capitale di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, a condizione che la partecipazione rappresenti almeno il 25% del capitale azionario o il 25% dei diritti di voto di tali persone

b) persone altrimenti collegate ai sensi della Sezione 5a (4); le persone quando una persona è membro dei consigli di sorveglianza di entrambe le persone non sono considerate persone altrimenti connesse

c) parenti stretti

(d) partner della stessa società.

§ 37

Calcolo delle imposte per la consegna di beni e servizi
L’imposta è calcolata come

(a) il prodotto della base imponibile e l’aliquota fiscale; \ tor. \ t

(b) la differenza tra

1. l’ importo corrispondente all’importo del corrispettivo per la fornitura imponibile, compresa la tassa, o l’importo determinato in conformità al § 36 (6), che include, ma non è limitato a, l’arrotondamento del corrispettivo totale per il pagamento in contanti;

2) l’ importo calcolato come percentuale dell’importo di cui al punto 1 e il coefficiente 1,21 dell’aliquota normale, 1,15 per la prima aliquota ridotta, o 1,10 per la seconda aliquota ridotta.

§ 37a

Base imponibile e importo dell’imposta sulla base imponibile, se vi è l’obbligo di dichiarare l’imposta sul pagamento ricevuto prima di tale cessione imponibile
(1) La differenza tra la base imponibile ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1 e la somma delle basi imponibili ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2 , costituisce la base dell’imposta sulla base imponibile in caso di obbligo di dichiarare l’imposta su un corrispettivo ricevuto prima della base imponibile.

(2) Se la base imponibile è calcolata conformemente al paragrafo 1

a) positivo, l’aliquota d’imposta e l’aliquota per la conversione della valuta estera nella valuta ceca in vigore alla data della fornitura imponibile saranno applicate alla cessione imponibile;

b) negativo, l’aliquota fiscale e il tasso di conversione della valuta estera nella valuta ceca, che sono stati applicati quando la tassa di pagamento ricevuta prima della data della fornitura imponibile è stata applicata alla fornitura imponibile.

(3) Se la base imponibile di cui al paragrafo 1 è negativa e sono state applicate diverse aliquote d’imposta per il calcolo dell’imposta al ricevimento di una remunerazione prima della data della fornitura imponibile, la stessa aliquota d’imposta è applicata alla base imponibile per la parte del corrispettivo ricevuto , che ha creato o aumentato la differenza positiva tra la somma delle basi imponibili di cui all’articolo 36, paragrafo 2 e la base imponibile ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1; allo stesso modo, se sono stati applicati tassi diversi per la conversione in valuta estera in valuta ceca.

§ 38

Base imponibile e calcolo dell’imposta sull’importazione di beni
(1) La base imponibile per l’importazione di merci ai sensi dell’articolo 20 è la somma

a) la base per la valutazione dei dazi doganali, compresi i dazi doganali, i prelievi e gli oneri dovuti a titolo dell’importazione di beni, se non sono già inclusi nella base per la valutazione dei dazi doganali;

(b) le spese accessorie sostenute nel primo luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea o, se del caso, in un altro luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea, se tale luogo è conosciuto quando si verifica il fatto generatore dell’imposta, a meno che non sia incluso nella base imponibile di cui alla lettera a);

(c) l’ accisa pertinente, salvo diversa disposizione dell’articolo 41.

(2) Ai fini del paragrafo 1, la prima destinazione è il luogo specificato nel documento di trasporto in base al quale le merci sono importate nello Stato membro di importazione. Se la prima destinazione non è indicata nel documento di trasporto, il primo luogo di destinazione è il luogo del primo trasferimento delle merci importate nello Stato membro importatore.

(3) In caso di svincolo delle merci nel regime doganale di libera circolazione, uso temporaneo con esonero parziale dai dazi all’importazione o restituzione di beni, l’imposta è calcolata conformemente alla sezione 37, lettera a). a). Nel caso di merci vincolate alla procedura di libera pratica nell’ambito del regime di perfezionamento passivo, la base imponibile è calcolata conformemente al paragrafo 1 senza includere il valore del servizio fornito da una persona non stabilita nella Repubblica ceca con il luogo di esecuzione nel territorio del paese ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

(4) Ai fini della determinazione della base imponibile per l’importazione di merci, per convertire la valuta estera in valuta ceca viene utilizzato il tasso di cambio determinato in base alle norme direttamente applicabili della normativa doganale dell’Unione europea.

§ 39

Base imponibile e calcolo delle imposte quando si forniscono servizi da una persona non residente
(1) La base imponibile per la fornitura di servizi da parte di una persona non stabilita nella Repubblica ceca è determinata per analogia con la sezione 36.

(2) Il pagatore è tenuto a calcolare la tassa stessa ai sensi della sezione 37 (a). a).

§ 40

Base imponibile e calcolo delle imposte quando si acquistano merci da un altro Stato membro
(1) La base imponibile per l’acquisto di beni da un altro Stato membro è determinata per analogia con il § 36.

(2) Se le accise pagate nello Stato membro dal quale le merci sono state spedite o trasportate sono rimborsate alla persona che acquista le merci, la base imponibile deve essere corretta.

(3) Il pagatore è tenuto a calcolare la tassa stessa ai sensi della sezione 37 (a). a).

§ 41

Base imponibile e calcolo delle imposte per le merci soggette a sospensione delle accise
(1) La base imponibile per l’importazione di merci immesse in libera pratica con successiva immissione nel regime di sospensione delle accise è determinata conformemente alla sezione 38 senza includere l’accisa.

(2) Nel caso di merci vincolate ad un’esenzione condizionale dall’accisa di un altro Stato membro nella Repubblica ceca, la base imponibile è determinata per analogia con la sezione 36 senza includere l’accisa.

(3) Nel caso di merci soggette ad un regime di sospensione delle accise e il debitore effettua la consegna di cui alla sezione 13 senza che le merci siano messe in libera pratica, la base imponibile è determinata conformemente alla sezione 36.

(4) Nel caso di merci vincolate all’esenzione condizionale dall’accisa e il debitore effettua la consegna a norma dell’articolo 13 al momento dell’immissione in libera circolazione delle imposte, la base imponibile è determinata conformemente alla sezione 36.

Sezione 2

Correzione della base imponibile e correzione fiscale
§ 42

Correzione della base fiscale
(1) Il pagatore corregge la base imponibile se si verificano i seguenti fatti:

(a) la cancellazione o il rimborso di tutto o parte della fornitura soggetta ad imposta; \ t

b) rimborso delle accise ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2,

c) il diritto di proprietà sulle merci non è trasferito al suo utente ai sensi del § 13 par. c)

(d) rimborso dell’imposta su cui il contribuente era tenuto a dichiarare l’imposta alla data del suo ricevimento e se l’evento imponibile non si è verificato;

(e) l’ uso della remunerazione in base alla quale il contribuente era tenuto a dichiarare l’imposta alla data del suo ricevimento, o

f) altri fatti sulla base dei quali l’ammontare della base imponibile sarà modificato in base ai § 36 e 36 bis dopo il giorno della fornitura imponibile.

(2) Correzione della base imponibile ai sensi del paragrafo 1, lettera a). (f) in caso di riorganizzazione, non può essere eseguita alcuna prestazione per un’operazione che non è inclusa nel piano di riorganizzazione approvato come credito.

(3) La correzione della base imponibile è considerata come una prestazione imponibile separata effettuata

a) la data in cui è sorto il fatto generatore per la correzione della base imponibile, \ t

(b) alla data di approvazione del piano di riorganizzazione nel caso in cui l’importo imponibile sia rettificato sulla base di una variazione dell’ammontare della base imponibile sulla base di tale piano;

(c) alla data dell’annullamento della decisione di approvazione del piano di riorganizzazione nel caso in cui la base imponibile sia corretta in ragione di una variazione dell’ammontare della base imponibile sulla base di tale cancellazione;

(d) la data di conversione della riorganizzazione in fallimento nel caso in cui la base imponibile venga corretta mediante la variazione dell’importo della base imponibile sulla base di tale conversione.

(4) Quando si corregge la base imponibile del pagatore

(a) emettere un documento fiscale correttivo; \ tor. \ t

(b) effettuare una correzione della base imponibile per i registri dell’imposta sul valore aggiunto se il pagatore

1. non ha l’ obbligo di emettere un documento fiscale o

2. emettere un documento fiscale, ma ai fini dell’emissione di un documento fiscale correttivo, la persona per la quale è stata effettuata la prestazione originale non ne è sufficientemente consapevole.

(5) Il contribuente è tenuto a rilasciare un documento fiscale correttivo ea compiere ogni sforzo che possa essere ragionevolmente richiesto per ottenere questo documento fiscale nella destinazione del destinatario entro 15 giorni dalla data specificata nel paragrafo 3.

(6) La correzione della base imponibile come una prestazione imponibile separata deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui si ritiene che la rettifica abbia avuto luogo. Se la base imponibile viene ridotta e il contribuente è obbligato a emettere un documento correttivo, la correzione della base imponibile come una prestazione imponibile separata deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui il contribuente ha compiuto uno sforzo che può ragionevolmente essere richiesto di farlo. il documento è stato consegnato al destinatario della fornitura; ciò non si applica a un’operazione imponibile separata eseguita ai sensi del paragrafo 3, lettera a). b) a d).

(7) In caso di rettifica della base imponibile, il pagatore corregge l’importo dell’imposta per la quale applica l’aliquota d’imposta applicabile alla data in cui l’imposta è esigibile sulla base della base imponibile originaria o alla data di ricezione della retribuzione. Per la conversione della valuta estera nella valuta ceca, il tasso applicato alla fornitura tassabile originale o quando viene utilizzata l’imposta sul corrispettivo ricevuto. In caso di rettifica della base imponibile ai sensi del paragrafo 1, lettera a). f), in caso di rilascio di un documento fiscale correttivo ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, il tasso valido il primo giorno lavorativo dell’anno civile in cui può essere utilizzato il motivo della correzione.

(8) La base imponibile non può essere corretta se la data di cui al paragrafo 3 si verifica dopo 3 anni dalla fine del periodo d’imposta in cui si è verificata l’obbligazione imponibile a pagare l’operazione imponibile originaria o se l’operazione imponibile non ha ancora avuto luogo. Il periodo per la correzione della base imponibile non ha durata per la durata del procedimento giudiziario o arbitrale relativamente ai beni o ai servizi che sono stati oggetto della transazione imponibile originaria, a condizione che tale procedimento influisca sull’importo della base imponibile; nel caso di procedure di insolvenza, il periodo per la correzione della base imponibile non ha inizio nel periodo compreso tra l’inizio della procedura di insolvenza e la data di approvazione del piano di riorganizzazione. In caso di abbandono delle merci per l’uso sulla base del contratto ai sensi del § 13 par. (c) la correzione della base imponibile può essere effettuata per l’intera durata dell’abbandono delle merci.

(9) La base imponibile deve essere corretta entro un periodo di 3 anni dalla fine dell’anno fiscale in cui viene pagata la base imponibile

a) l’intera opera è stata rilevata, se è stata fornita una prestazione parziale,

b) il diritto di proprietà sulle merci è stato trasferito all’utente ai sensi del § 13 par. o (c)

c) esiste un fatto in base al quale il diritto di proprietà per l’utente non è stato trasferito ai sensi del § 13 par. c).

(10) In caso di correzione della base imponibile, a meno che il diritto di proprietà non sia trasferito all’utente ai sensi del § 13 par. c), il contribuente ridurrà l’importo dell’imposta per l’importo dell’imposta calcolata ai sensi dell’articolo 37, lettera a). a) dalla base imponibile determinata come differenza tra la tassa senza tasse, che il contribuente è autorizzato a svolgere ai sensi dell’articolo 13 (3) (a) del Codice Fiscale; e (c), e l’importo senza tasse a cui il pagatore ha diritto dal giorno in cui l’obbligo di trasferire il titolo ai beni in uso è risolto in modo diverso dalla conformità.

(11) Nell’acquisire merci da un altro Stato membro, fornire merci in un altro Stato membro, fornire servizi da una persona non stabilita nella Repubblica ceca, fornire servizi con un luogo di prestazione al di fuori del paese, il regime di inversione contabile e l’importazione e l’esportazione di merci, il pagatore o la persona identificata eseguirà una correzione base della base imponibile conformemente ai paragrafi da 1 a 9.

(12) Quando si importano merci in cui il dazio è riscosso dall’ufficio doganale e la base imponibile o l’aliquota fiscale sono applicate in modo errato, il pagatore notifica all’ufficio doganale che ha inizialmente applicato l’imposta.

(13) Quando fornisce un servizio selezionato con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca a cui si applica uno speciale regime di sportello unico, il pagatore o la persona identificata procede in analogia con i paragrafi 1 e 4 a 8. La base imponibile deve essere corretta. in cui è sorto l’obbligo di dichiarare l’imposta sull’originario della base imponibile.

§ 43

Correzione dell’importo delle tasse
(1) Se un contribuente o una persona identificata ha concesso una tassa diversa da quella prevista dalla presente legge e quindi aumentato l’imposta a valle, egli ha il diritto di correggere la dichiarazione dei redditi addizionale per il periodo di imposta in cui l’imposta è stata applicata in modo errato. La correzione può essere effettuata al più presto alla data in cui il pagatore o la persona identificata per la quale è stata eseguita la prestazione ha ricevuto un documento fiscale correttivo o in cui è stata effettuata una rettifica nei registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

(2) In caso di rettifica dell’importo dell’imposta di cui al paragrafo 1, il pagatore o la persona identificata

(a) emettere un documento fiscale correttivo; \ tor. \ t

(b) apportare correzioni al valore dell’imposta sul valore aggiunto nei registri fiscali, se il pagatore o la persona identificata

1. non hanno l’obbligo di emettere un documento fiscale o

2. emettere un documento fiscale, ma ai fini dell’emissione di un documento fiscale correttivo, la persona per la quale è stata effettuata la prestazione originale non ne è sufficientemente consapevole.

(3) Per la correzione dell’importo della tassa, si applica l’aliquota d’imposta applicabile alla data dell’obbligo di dichiarazione dell’imposta sulla prestazione originaria. Per la conversione della valuta estera nella valuta ceca, deve essere utilizzato il tasso applicato dalla persona che effettua la conversione alla data dell’obbligo di dichiarare la tassa sull’esecuzione originale.

(4) L’ importo dell’imposta non può essere corretto dopo 3 anni dalla fine del periodo di imposta in cui è sorto l’obbligo di dichiarare l’imposta sulla prestazione originaria.

(5) Una persona che non è un pagatore e che ha l’obbligo di dichiarare una tassa, che ha dichiarato sul documento rilasciato, è autorizzata a procedere conformemente ai paragrafi da 1 a 4 quando rettifica l’imposta.

(6) Un soggetto passivo che, quando fornisce un servizio selezionato con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca, applica un regime speciale di un luogo amministrativo, è autorizzato a procedere in modo analogo ai paragrafi da 1 a 4 al momento della correzione dell’imposta.

(7) I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis alla prestazione di una remunerazione per la quale è stato sostenuto l’obbligo di assegnare una tassa.

§ 44
abrogato

§ 45

Documento fiscale di correzione
(1) Il documento di rettifica fiscale sulla correzione della base imponibile o sulla correzione dell’importo della tassa contiene

(a) la designazione della persona che esegue il \ t

(b) il numero di identificazione fiscale della persona che effettua il \ t

(c) la designazione della persona a cui viene effettuata la fornitura;

(d) il numero di identificazione fiscale della persona per la quale viene fornito il servizio, \ t

(e) il numero di registrazione del documento fiscale originale;

(f) il numero di registrazione del documento fiscale correttivo;

(g) motivo della correzione;

(h) la differenza tra la base imponibile corretta e quella originaria;

(i) la differenza tra l’imposta corretta e quella originale;

(j) la differenza tra l’importo corretto e l’importo originario ricevuto o da ottenere dalla persona che effettua la transazione per l’operazione in totale,

(k) la data specificata nella sezione 42 (3).

(2) Se il documento fiscale originale è stato rilasciato come documento fiscale semplificato e la persona per la quale la prestazione ha avuto luogo non è sufficientemente nota al contribuente, il documento fiscale correttivo non conterrà le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). c), d), h) e i).

(3) Nel correggere la base imponibile ai sensi della sezione 42 (8), il documento fiscale correttivo non deve contenere le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). (i) e (j).

(4) Se la correzione della base imponibile o la rettifica dell’importo delle imposte si riferisce a più operazioni imponibili per le quali sono stati emessi documenti fiscali separati, i dati comuni a tutte le correzioni possono essere inclusi nel documento fiscale correttivo solo una volta. Nel caso in cui il numero di registrazione dei documenti fiscali originali non sia indicato nel documento fiscale correttivo, la definizione di tali operazioni deve essere indicata sul documento fiscale correttivo in relazione alle operazioni imponibili originarie, in modo che il collegamento tra l’originale e il bene tassabile corretto sia chiaramente identificabile. Inoltre, il contribuente deve indicare sul documento fiscale correttore le differenze tra le basi imponibili corrette e quelle originarie e l’importo dell’imposta corrispondente per tutte le operazioni imponibili corrette.

(5) Un documento fiscale correttivo può essere rilasciato anche se l’importo della tassa è aumentato dalla correzione, se il contribuente ha ammesso l’imposta diversa da quella stipulata dalla presente legge e quindi ridotto l’imposta a valle.

Sezione 3

Correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili
§ 46

Fornitura di base per la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili
(1) Il creditore ha diritto a rettificare la base imponibile in caso di inesigibilità se:

a) un credito da un evento imponibile è eseguito in procedimenti di esecuzione ai sensi del codice di applicazione, in cui non è stato ancora completamente recuperato, e sono trascorsi almeno due anni dalla prima ordinanza di esecuzione di quel procedimento; non è possibile correggere la base imponibile se l’esecuzione non è possibile a causa di una regolamentazione legale che disciplina i procedimenti diversi dai procedimenti di esecuzione ai sensi del codice di applicazione,

b) il credito derivante dall’evento imponibile è stato eseguito nel procedimento di esecuzione ai sensi del titolo esecutivo e tale esecuzione si è conclusa con la cessazione della proprietà del debitore,

c) il debitore è in procedura di insolvenza, il creditore ha depositato il suo credito dall’assoggettamento imponibile entro e non oltre il termine stabilito dalla decisione del tribunale sul fallimento, questo credito è stato accertato e il tribunale fallimentare

1. decide di dichiarare la bancarotta delle attività del debitore o di convertire la riorganizzazione in fallimento;

2. approva la cancellazione del debito e dalla relazione sul discarico del debito risulta che l’imponibile esigibile non sarà interamente o parzialmente soddisfatto, oppure

3. sospendere le procedure di insolvenza per rifiuto, rifiuto o revoca di una richiesta di cancellazione del debito, disapprovazione della cancellazione del debito o cancellazione della cancellazione del debito autorizzata, se da tali decisioni risulta che i beni del debitore sono del tutto inadeguati a soddisfare i creditori;

(d) il debitore è deceduto e dall’esito del procedimento di successione risulta che il credito derivante dal fatto generatore dell’imposta non sarà interamente o parzialmente soddisfatto; in caso di liquidazione del patrimonio, il debito imponibile deve essere incluso nell’elenco dei crediti e, in relazione al credito da accertare, deve essere un credito imponibile accertato;

e) i procedimenti di cui alle lettere da a) a d) non sono ancora iniziati e il creditore ha esercitato i suoi diritti procedurali per soddisfare il credito, ma non tutti i fatti decisivi per la correzione della base imponibile di cui alle lettere da a) a d) sono scaduti; periodo imponibile in cui ha avuto luogo l’evento imponibile.

(2) Se, a seguito della correzione della base imponibile nel caso di un credito inesigibile, si verificano i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a). da (a) a (d) che impone un’ulteriore correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili che ne derivano

a) un aumento della base imponibile corretta, il creditore è tenuto a effettuare un’ulteriore correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili; le condizioni per correggere la base imponibile in caso di crediti inesigibili sono soddisfatte anche se, secondo la relazione sulla cancellazione del debito o in base ai risultati del procedimento successorio, il credito derivante dalla base imponibile è pienamente soddisfatto,

(b) riduzione della base imponibile rivista, il creditore ha il diritto di correggere la base imponibile in caso di crediti inesigibili.

(3) Una correzione della base imponibile di cui al paragrafo 1 non può essere rettificata se

a) il creditore e il debitore sono, o sono stati, alla data del fatto generatore dell’imposta

1. Le entità correlate al capitale, a condizione che l’ammontare della partecipazione al capitale o, alla data del fatto generatore, rappresentino almeno il 25% del capitale sociale o il 25% dei diritti di voto di tali persone;

2. persone vicine,

(b) il creditore e il debitore sono, o erano al momento del fatto generatore, i soci della stessa società, e tale prestazione è stata effettuata in base al contratto sociale pertinente;

(c) il debitore, alla data di conclusione del contratto in base al quale la prestazione imponibile per la quale viene recuperata la correzione della base imponibile, è un pagatore inaffidabile o un soggetto non affidabile;

(d) la correzione della base imponibile è già stata effettuata per un altro motivo di cui al paragrafo 1, nella misura in cui sia stata effettuata la correzione e le relative rettifiche;

(e) il debitore non è sufficientemente consapevole del creditore;

f) al più tardi alla data della cessione di beni o della prestazione di servizi, il creditore sapeva che l’evento imponibile non sarebbe stato pagato correttamente, o che avrebbe dovuto conoscere e poteva, nel corso del rapporto commerciale, procedere con il rapporto commerciale in cui era stato determinato l’evento imponibile. con la dovuta cura del proprio manager,

(g) il creditore non ha rettificato la base imponibile ai sensi dell’articolo 42 nel caso in cui la riorganizzazione fosse convertita in fallimento dopo aver corretto la base imponibile ai sensi dell’articolo 42 sulla base dell’approvazione del piano di riorganizzazione;

(h) il debitore cessa di essere un pagatore.

(4) La correzione della base imponibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può essere effettuata dopo 3 anni dalla fine del periodo di imposizione in cui

a) si è verificato un evento imponibile; \ tor. \ t

b) l’intera opera è stata rilevata, se è stata fornita una prestazione parziale.

(5) Il periodo di rettifica della base imponibile di cui al paragrafo 4 non deve essere rispettato

a) per la durata del procedimento di esecuzione ai fini del recupero del credito del creditore;

(b) durante la procedura di insolvenza in cui il creditore cerca di soddisfare il credito;

(c) per la durata del procedimento successorio in cui il creditore cerca di soddisfare il credito;

d) durante il procedimento amministrativo, giudiziario o arbitrale condotto allo scopo o in relazione alla costituzione di un titolo esecutivo, se successivamente il creditore, in base ai risultati del presente procedimento, ha presentato domanda in applicazione del paragrafo 1, lettera a); (a) a (d), i suoi diritti procedurali per soddisfare il credito; \ tor. \ t

e) dall’inizio della liquidazione del debitore all’avvio delle procedure di insolvenza, se il creditore cerca di soddisfare il credito nel processo di liquidazione del debitore e nel corso della liquidazione il debitore è in bancarotta.

(6) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il creditore designa il pagatore,

a) che ha effettuato un’operazione imponibile nei confronti di un altro pagatore dal quale è stato responsabile;

(b) quale imposta è stata concessa per quella transazione, \ t

(c) che non ha ricevuto alcun corrispettivo o parte di esso per tale corrispettivo;

(d) il cui diritto a beneficiare dell’indicazione non è scaduto.

(7) Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, il debitore designa il pagatore che ha ricevuto dal creditore una prestazione soggetta ad imposta per la quale non è stata fornita alcuna remunerazione o parte di essa.

§ 46a

Importo della correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili
(1) La correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili deve essere effettuata nell’ammontare della base imponibile determinata da

a) retribuzione non percepita per operazioni imponibili non recuperate in procedimenti di esecuzione;

(b) compenso non percepito per la fornitura imponibile in caso di fallimento del patrimonio del debitore o la conversione della riorganizzazione in fallimento;

(c) remunerazione non retribuita anticipata in base alla relazione di riduzione del debito in caso di approvazione del discarico;

d) remunerazione non percepita per la fornitura imponibile in caso di procedura di insolvenza

(e) remunerazione non percepita per la fornitura imponibile sulla base del risultato della procedura di compimento immobiliare; la base imponibile non può essere corretta nella misura in cui l’obbligo di pagare i debiti del debitore è passato all’erede, o

f) remunerazione non percepita per una prestazione imponibile determinata da una stima qualificata basata sul risultato corrente e sull’andamento del procedimento in questione, se si tratta di una rettifica della base imponibile ai sensi del § 46 par. e).

(2) Nel determinare l’importo della base imponibile di cui al paragrafo 1, il corrispettivo non ricevuto è ridotto dell’importo in contanti o del valore del corrispettivo non monetario ricevuto dal creditore in relazione all’assicurazione o alla sicurezza del credito.

(3) Se, in seguito alla correzione della base imponibile in caso di inesigibilità, sono state apportate ulteriori rettifiche alla base imponibile in caso di debito inesigibile, il creditore terrà conto di eventuali modifiche alla base imponibile effettuate dalla precedente correzione della base imponibile in caso di inesigibilità e rettifiche. o modifiche correlate.

(4) Se il credito nella procedura di insolvenza non è stato accertato nel valore dei crediti al momento della sua istituzione nel contesto dell’esame delle domande depositate, la correzione della base imponibile nel caso di un cattivo credito dal valore del credito rilevato nel procedimento di revisione o la revisione effettuata dall’amministratore dell’insolvenza in debito scarico .

(5) Se il credito è stato rivisto nel contesto della liquidazione del patrimonio, l’importo del credito nel quale si ritiene che il credito nel procedimento successorio sia considerato viene utilizzato per correggere la base imponibile nel caso di un cattivo credito.

(6) Se la remunerazione di un’operazione imponibile senza giustificazione economica è manifestamente diversa dal prezzo normale determinato alla data della sua esecuzione, il creditore ha il diritto di correggere la base imponibile in caso di inesigibilità solo fino all’importo della base imponibile determinata dal prezzo normale.

(7) Se la base imponibile della base imponibile originaria è stata fissata all’importo sbagliato, il creditore può correggere la base imponibile solo in caso di crediti inesigibili fino all’importo della base imponibile corretta.

(8) Se, prima della correzione della base imponibile in caso di inesigibilità, una correzione della base imponibile, la correzione della base imponibile in caso di inesigibilità o la correzione dell’importo della tassa, l’importo della tassa deve essere corretto. .

§ 46b

Modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata
(1) Il creditore deve modificare l’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata se

a) i fatti che hanno dato origine al diritto di effettuare la rettifica della base imponibile si sono verificati nel caso di crediti irrecuperabili ai sensi dell’articolo 46 (1) (a); a) a d) a

(b) da tali fatti risulta che l’importo effettivo della base imponibile determinata sulla base della remunerazione non ricevuta non corrisponde all’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata.

(2) L’ importo della correzione della base imponibile di cui al paragrafo 1 non può essere modificato se il valore assoluto della differenza tra l’importo effettivo della correzione della base imponibile e l’importo della correzione determinato da una stima qualificata è inferiore a CZK 1.000.

(3) Se la differenza tra l’importo effettivo della correzione della base imponibile e l’importo della correzione è determinata da una stima qualificata

(a) positivo, il creditore aumenta l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di tale differenza, \ t

b) negativo, il creditore ridurrà l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto della differenza.

§ 46c

Correzione aggiuntiva della base imponibile in caso di crediti inesigibili
(1) Il creditore è tenuto ad apportare una rettifica aggiuntiva alla base imponibile in caso di crediti inesigibili se l’ultima remunerazione non ricevuta nota viene ridotta dopo la correzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 o dopo una modifica dell’importo della correzione della base imponibile.

(2) La prima rettifica addizionale di cui al paragrafo 1 in caso di cancellazione del debito è effettuata dal creditore dopo che l’ammontare effettivo di soddisfazione supera la stima della cancellazione approvata dopo lo scarico del debito.

(3) Fino alla riduzione dell’ultima retribuzione non dichiarata nota di cui ai paragrafi 1 o 2, viene compensato anche l’importo in denaro o il valore del corrispettivo non monetario ricevuto dal creditore in relazione alla cessione del credito o in relazione all’assicurazione o all’assicurazione del credito.

(4) Il creditore ha diritto a rettificare ulteriormente la base imponibile in caso di inesigibilità se l’ultima remunerazione non ricevuta nota è aumentata dopo la rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 46 o dopo la modifica dell’importo della correzione della base imponibile.

(5) Se il valore della differenza tra il valore imponibile determinato sulla base dell’ultima remunerazione non ricevuta nota e la base imponibile determinata in base alla retribuzione non retribuita dopo l’ultima remunerazione non ricevuta nota ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 4 è cambiata

(a) positivo, il creditore deve ridurre l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di tale differenza, \ t

b) negativo, il creditore aumenterà l’importo della correzione della base imponibile per il valore assoluto di tale differenza.

(6) Un’ulteriore correzione della base imponibile non può essere effettuata dopo 5 anni dalla fine del periodo di imposizione in cui la correzione della base imponibile è considerata un’operazione imponibile. L’articolo 46, paragrafo 5 si applica mutatis mutandis al calcolo di questo periodo.

§ 46d

Cancellazione della correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili
(1) Il creditore ha l’obbligo di cancellare la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili se ha corretto la base imponibile in caso di crediti inesigibili dovuti al fallimento del patrimonio del debitore e il tribunale fallimentare ha annullato il fallimento a causa di

(a) una constatazione che il fallimento del debitore non è stato ulteriormente certificato;

(b) la constatazione che non vi è creditore accreditato e che tutti i crediti sui beni e crediti assimilati ad essi sono soddisfatti;

(c) il consenso di tutti i creditori e l’amministratore dell’insolvenza alla richiesta del debitore per l’annullamento del fallimento.

(2) L’ annullamento della correzione della base imponibile di cui al paragrafo 1 è effettuato dal creditore nell’importo dell’ultima retribuzione non ricevuta nota.

§ 46e

Documenti fiscali correttivi in ​​caso di crediti inesigibili
(1) Se il creditore decide di correggere la base imponibile nel caso di un credito inesigibile, è obbligato a rilasciare un documento correttivo di base entro 30 giorni dalla data di accertamento dei fatti sulla base del quale ha deciso di apportare la correzione.

(2) Il creditore è tenuto a rilasciare un documento fiscale correttivo

a) in caso di variazione dell’importo della rettifica della base imponibile determinata da una stima qualificata entro 30 giorni dalla data di accertamento dei fatti sulla base dei quali era obbligata a modificare l’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata,

(b) in caso di rettifica addizionale dell’importo imponibile entro 30 giorni dalla data in cui l’ultima remunerazione non ricevuta nota è diminuita o aumentata; \ tor. \ t

c) entro 30 giorni dalla data di accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato obbligato a cancellare la correzione della base imponibile al momento di annullare la correzione della base imponibile.

(3) Il documento di base correttivo deve contenere i seguenti dati:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

e) riferimento alla disposizione pertinente della sezione 46 (1) in base alla quale viene effettuata la correzione della base imponibile,

f) informazione che si tratta di un’ulteriore correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili, se si tratta di una rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2,

g) il numero di fascicolo della procedura di insolvenza, se la base imponibile è corretta per le procedure di insolvenza,

(h) il numero di registrazione del documento fiscale correttivo di base;

(i) la data di rilascio del documento fiscale correttivo di base;

(j) la data della rettifica della base imponibile se la correzione della base imponibile è stata ridotta con tale rettifica;

(k) informazioni relative alla fornitura tassabile originaria;

1. Numero di registrazione del documento fiscale

(2) la data della fornitura tassabile originale;

3. l’ importo della commissione,

4a base imponibile

5. l’ aliquota fiscale e

6. Importo delle tasse

(l) informazioni relative alla precedente correzione della base imponibile, la variazione dell’importo della rettifica del valore imponibile determinato dalla stima qualificata, la rettifica aggiuntiva della base imponibile e l’eventuale annullamento della rettifica della base imponibile;

1. il numero di registrazione del documento fiscale correttivo di base e i documenti fiscali correttivi;

2 ° giorno di emissione del documento correttivo di base e dei documenti fiscali correttivi

3 ° giorno dell’evento imponibile

4. l’ importo della precedente correzione della base imponibile, le variazioni dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, le rettifiche aggiuntive alla base imponibile e l’annullamento della correzione della base imponibile,

5. l’ importo dell’ultima correzione fiscale nota

(m) informazioni relative alla correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili;

1. remunerazione non percepita per la fornitura tassabile originaria;

2. l’ importo della correzione della base imponibile,

3. imposta calcolata sulla remunerazione non ricevuta per la fornitura tassabile originaria.

(4) Nel caso di una variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, il documento fiscale correttivo deve contenere i seguenti dati:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

(e) informazione che si tratta di una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata;

f) il numero di fascicolo della procedura di insolvenza, se la base imponibile è corretta per le procedure di insolvenza,

(g) numero di registrazione

1. un documento fiscale

2. un documento correttivo fiscale di base;

3. un documento correttivo fiscale in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata;

h) giorno

1. rendere l’evento tassabile originale;

2. apportare una correzione alla base imponibile in caso di crediti inesigibili;

3. rilascio di un documento fiscale correttivo in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata,

4. una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, a condizione che la variazione dell’importo della correzione della base imponibile sia stata ridotta;

(i) informazioni relative alla fornitura tassabile originaria;

1 ° ammontare della remunerazione

2a base imponibile

3. aliquota fiscale a

Quarta tassa

(j) informazioni relative alla correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili, ovvero

1. corrispettivo non ricevuto per la fornitura tassabile originaria determinata da una stima qualificata;

2. l’ importo della correzione della base imponibile,

3. imposta calcolata sulla remunerazione non ricevuta per la fornitura tassabile originaria,

(k) informazioni relative a una variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata;

1. Corrispettivo non pagato per la fornitura tassabile originaria a norma dell’articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera a) a) a e)

2. la differenza tra l’ammontare della retribuzione non percepita di cui al punto 1 e l’importo della retribuzione non ricevuta, che corrisponde all’importo della base imponibile riveduta determinata da una stima qualificata,

3. aliquota fiscale

4. la base imponibile determinata dalla differenza di cui al punto 2, \ t

5. l’ imposta calcolata sulla differenza di cui al punto 2.

(5) Il documento fiscale correttivo contiene i seguenti dati in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

(e) un’indicazione che si tratta di una correzione aggiuntiva della base imponibile;

(f) numero di registrazione

1. un documento fiscale

2. un documento correttivo fiscale di base;

3. un documento correttivo fiscale in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, se tale modifica è stata apportata;

4. un documento fiscale correttivo in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile,

g) giorno

1. rendere l’evento tassabile originale;

2. apportare una correzione alla base imponibile in caso di crediti inesigibili;

3. apportare una modifica dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, se la modifica è stata apportata;

4. rilascio di un documento fiscale correttivo in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile,

5. apportare una rettifica aggiuntiva alla base imponibile se la correzione della base imponibile è stata ridotta da questa correzione;

(h) riduzione o aumento dell’ultima remunerazione non ricevuta nota, che giustifica la correzione aggiuntiva della base imponibile;

(i) l’ importo dell’ultima remunerazione non ricevuta nota;

j) l’ importo della remunerazione non ricevuta dopo la sua riduzione o aumento ai sensi dell’articolo 46c,

(k) la differenza tra

1. l’ importo dell’ultimo corrispettivo non ricevuto noto;

2. l’ ammontare del compenso non ricevuto dopo la sua riduzione ai sensi dell’articolo 46c,

l) aliquota fiscale

(m) la base imponibile determinata sulla base della differenza di cui al punto (k);

(n) l’ imposta calcolata sulla differenza di cui al punto (k).

(6) Il documento fiscale correttivo contiene i seguenti dati quando la correzione della base imponibile è annullata:

a) la designazione del creditore;

(b) numero di identificazione fiscale del creditore;

(c) designazione del debitore;

(d) numero di identificazione fiscale del debitore;

(e) informazioni che si tratta di un’inversione di una correzione della base imponibile;

(f) numero di registrazione

1. un documento fiscale

2. un documento correttivo fiscale di base;

3. un documento correttivo fiscale in caso di variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata da una stima qualificata, se tale modifica è stata apportata;

4. un documento fiscale correttivo in caso di correzione aggiuntiva della base imponibile, se questa correzione è stata effettuata,

5. un documento correttivo fiscale al momento dell’annullamento della correzione della base imponibile;

g) giorno

1. rilascio di un documento correttivo fiscale all’annullamento della correzione della base imponibile;

Giorno 2 della cancellazione della correzione della base imponibile

3 ° giorno di riparazione secondo § 46 paragrafo 1,

(h) la base imponibile e l’imposta sull’evento imponibile originario;

(i) l’ importo dell’ultima remunerazione non ricevuta nota;

(j) l’ aliquota fiscale;

(k) la base imponibile e l’imposta al tasso al quale è effettuata la correzione della base imponibile.

§ 46 septies

Correzione della base imponibile in caso di inesigibilità come offerta imponibile separata
(1) La correzione della base imponibile deve essere considerata come una prestazione imponibile separata realizzata

a) alla data di ricevimento del documento correttivo di base da parte del debitore per quanto riguarda la correzione della base imponibile in caso di inesigibilità con conseguente riduzione della base imponibile;

(b) alla data di ricevimento da parte del debitore del documento fiscale correttivo per quanto riguarda la variazione dell’importo della rettifica della base imponibile determinata dalla stima qualificata o dalla successiva rettifica della base imponibile che determina una riduzione della base imponibile corretta;

(c) la data in cui è sorto il fatto generatore per la correzione della base imponibile in caso di inesigibilità di una rettifica della base imponibile in caso di inesigibilità con conseguente aumento della base imponibile corretta;

(d) la data in cui la variazione dell’importo della rettifica della base imponibile determinata da una stima qualificata, l’aggiustamento addizionale della base imponibile o l’annullamento della correzione della base imponibile per quanto riguarda la variazione dell’importo della correzione della base imponibile determinata dalla stima qualificata, la rettifica aggiuntiva della base imponibile o l’inversione della revisione della base imponibile ciò si traduce in un aumento della base imponibile corretta.

(2) Un creditore che ha effettuato una correzione alla base imponibile in caso di inesigibilità deve essere tenuto a presentare un allegato alla dichiarazione dei redditi

(a) una copia di tutti i documenti fiscali emessi che mostrano le operazioni imponibili per le quali ha effettuato la correzione; \ tor. \ t

b) un elenco di questi documenti che riporta tutte le indicazioni contenute in questi documenti fiscali.

§ 46g

Disposizioni comuni per la correzione della base imponibile in caso di crediti inesigibili
In caso di rettifica della base imponibile in caso di inesigibilità, le variazioni dell’importo della correzione della base imponibile determinate da una stima qualificata, correzioni aggiuntive alla base imponibile in caso di inesigibilità o l’annullamento della correzione della base imponibile nel caso di una richiesta di svalutazione correggono l’importo dell’ultima imposta nota per la quale applica l’aliquota applicabile a la data dell’obbligo di dichiarare la tassa sulla fornitura tassabile originaria. Per la conversione della valuta estera nella valuta ceca, deve essere utilizzata l’aliquota applicata alla fonte imponibile originale.

Parte 7

Aliquote fiscali
§ 47

Aliquote fiscali per le operazioni imponibili
(1) Si applica la prestazione imponibile o il corrispettivo ricevuto

(a) un tasso base del 21%;

(b) una prima aliquota ridotta del 15%; \ tor. \ t

(c) una seconda aliquota ridotta del 10%.

(2) L’ aliquota d’imposta applicabile alla data dell’obbligo di dichiarazione dell’imposta si applica alla fornitura soggetta ad imposta. L’aliquota d’imposta applicabile a questa prestazione imponibile alla data dell’obbligo di dichiarare l’imposta sul corrispettivo ricevuto si applica al corrispettivo ricevuto per la fornitura imponibile.

(3) L’ aliquota normale dell’imposta si applica alle merci, salvo diversa disposizione di legge. Per le merci elencate nell’allegato 3, caldo e freddo, si applica la prima aliquota ridotta. Per le merci elencate nell’allegato 3a si applica la seconda aliquota ridotta.

(4) Nel caso dei servizi, si applica l’aliquota di base se non diversamente previsto dalla legge. Per i servizi elencati nell’allegato 2 si applica la prima aliquota ridotta. Per i servizi elencati nell’allegato 2a si applica la seconda aliquota ridotta.

(5) Quando la consegna di beni o l’acquisto di beni da un altro Stato membro, che contengono tipi di merci soggetti a aliquote diverse, si applica il più alto di tali tassi, che non pregiudica la possibilità di applicare l’aliquota fiscale pertinente per ciascun tipo di merci separatamente.

(6) Per le importazioni di opere d’arte, articoli da collezione e oggetti d’antiquariato di cui all’allegato 4, si applica la prima aliquota ridotta dell’imposta.

(7) Il più elevato di tali tassi si applica alle importazioni di merci soggette a una tariffa forfettaria e che comprendono merci soggette a diverse aliquote del dazio incluse in diverse sottovoci tariffarie.

(8) Per la base imponibile ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 12, relativa agli imballaggi restituibili, si applica l’aliquota dell’imposta applicabile a questo imballaggio depositato.

§ 47a

Oggetto di valutazione vincolante della determinazione dell’aliquota fiscale per la fornitura soggetta ad imposta
L’oggetto della valutazione vincolante consiste nel determinare se l’offerta soggetta ad imposta sia correttamente inclusa nell’aliquota di base, prima o seconda aliquota ridotta di cui all’articolo 47, paragrafo 1.

§ 47b

Richiesta di valutazione vincolante della determinazione del tax rate per la fornitura imponibile
(1) Su richiesta di una persona, la Direzione generale delle finanze pubblica una decisione su una valutazione vincolante della determinazione dell’aliquota fiscale per le operazioni imponibili.

(2) Nella domanda di una decisione di cui al paragrafo 1, la persona deve specificare

a) una descrizione dei prodotti o servizi oggetto della domanda di decisione vincolante; un articolo di beni o servizi può essere incluso nella richiesta

(b) un progetto di decisione della decisione vincolante.

§ 48

Aliquota fiscale per la costruzione di alloggi completati o alloggi completati per alloggi sociali
(1) La prima aliquota ridotta della tassa si applica alla fornitura di lavori di costruzione o di montaggio eseguiti su una costruzione completata se si tratta di un edificio per l’edilizia abitativa o la costruzione di alloggi sociali.

(2) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, deve essere intesa la costruzione di alloggi

a) la costruzione di un condominio secondo la legislazione che disciplina il catasto;

b) costruire una casa famiglia secondo la legislazione che regola il catasto

c) un edificio che

1. Viene utilizzato per la costruzione di un edificio residenziale o la costruzione di una casa familiare

2. si trova su un terreno che forma un’unità funzionale con questo edificio di un condominio o di una casa familiare,

d) spazio vitale,

(e) un locale utilizzato in combinazione con l’alloggio di cui alla lettera (d) e situato nello stesso edificio saldamente ancorato al suolo.

(3) Una terra che costituisce un’unità funzionale con un edificio saldamente connesso a un suolo deve essere intesa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto come una terra che serve l’attività di un edificio saldamente connesso al terreno o svolge la sua funzione o che viene utilizzato insieme a tale edificio. Questa costruzione non è una rete di ingegneria di proprietà di una persona diversa dal proprietario terriero.

(4) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, lo spazio abitativo indica un appartamento o un altro insieme di stanze, o un soggiorno individuale, che, per la sua struttura tecnica e le attrezzature, soddisfa i requisiti per l’alloggio permanente e sono destinati a questo scopo.

(5) Gli edifici per l’edilizia sociale sono compresi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

a) la costruzione di un edificio residenziale ai sensi delle leggi sul catasto, che non è uno spazio di vita con una superficie superiore a 120 m 2 ,

b) costruzione di una casa familiare secondo la legislazione che regola il catasto, la cui superficie non supera i 350 m 2 ,

c) spazio vitale per alloggi sociali

d) strutture ricettive per i membri delle forze di sicurezza ai sensi della legge che disciplina il servizio dei membri delle forze di sicurezza o per la sistemazione di dipendenti pubblici,

e) costruzione destinata all’uso da parte di strutture di servizio sociale che forniscono servizi residenziali ai sensi della legge sui servizi sociali,

f) strutture scolastiche per assistenza istituzionale o educativa protettiva e per cure educative preventive, nonché centri educativi di assistenza, secondo la legge che regola le prestazioni di assistenza istituzionale o di educazione protettiva nelle strutture scolastiche e l’assistenza educativa preventiva nelle strutture scolastiche,

g) Dormitori di scuole stabilite in modo indipendente per gli alunni con disabilità in base alle norme legali che disciplinano l’istruzione scolastica e le strutture ricettive e le strutture per le scuole speciali

(h) case per bambini per bambini sotto i 3 anni;

(i) strutture per bambini che richiedono assistenza immediata e strutture per l’affidamento che forniscono assistenza ai sensi della legge che disciplina la protezione socio-legale dei minori;

j) letti speciali tipo hospice

(k) case di cura per anziani;

l) un’altra struttura che

1. Utilizzare le strutture di cui ai punti (a), (b) e (d) a (k);

2. è installato sulla terra che forma un’unità funzionale con questi edifici.

(6) Per scopi abitativi, si comprende uno spazio abitativo per l’edilizia sociale

a) uno spazio abitativo la cui superficie non superi 120 m 2 ;

(b) un locale utilizzato in congiunzione con l’alloggio di cui alla lettera a) e situato nello stesso edificio saldamente ancorato al suolo.

§ 50, § 48a
abrogato

§ 49

Aliquota fiscale per la costruzione o la consegna di costruzioni per alloggi sociali
(1) La prima aliquota ridotta dell’imposta si applica alla fornitura di lavori di costruzione e installazione relativi alla costruzione di un edificio che è un edificio per alloggi sociali.

(2) La prima aliquota ridotta dell’imposta si applica anche alla fornitura di lavori di costruzione e di assemblaggio mediante i quali la costruzione o lo spazio è convertito in una costruzione per alloggi sociali.

(3) La prima aliquota ridotta dell’imposta si applica alla consegna

a) edifici per alloggi sociali;

(b) terreni che non comprendono una struttura diversa da un edificio per alloggi sociali;

(c) il diritto di costruzione, che non include una struttura diversa da un edificio per l’edilizia sociale;

(d) un’unità che non include uno spazio diverso da uno spazio abitativo per l’alloggio sociale.

Parte 8

Esenzione senza detrazione fiscale
§ 51

Transazioni esenti senza diritto a detrazione
(1) Se sono soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni da 52 a 62, le seguenti operazioni sono esenti da imposta senza diritto a detrazione:

a) servizi postali di base e consegna di francobolli (§ 52)

b) trasmissione (§ 53)

(c) attività finanziarie (sezione 54);

(d) attività pensionistiche (sezione 54a);

(e) attività assicurative (sezione 55);

(f) la cessione di beni immobili (Sezione 56);

(g) la locazione di beni immobili (articolo 56a);

h) istruzione e formazione (sezione 57),

(i) servizi sanitari e forniture di beni sanitari (sezione 58);

(j) assistenza sociale (articolo 59);

k) attività di gioco d’azzardo (§ 60)

l) altre operazioni esenti senza diritto a detrazione (sezione 61),

m) la cessione di beni che sono stati utilizzati per operazioni esenti senza diritto a detrazione e merci per le quali il pagatore non ha diritto a detrazione (punto 62).

(2) Nel caso di una transazione esente da imposta senza diritto a detrazione, vi è l’obbligo di concederla a partire dalla data della sua realizzazione. Se, prima dell’esecuzione della transazione esente a titolo oneroso, viene pagato un corrispettivo, vi è l’obbligo di dichiarare la prestazione sull’importo ricevuto alla data di ricevimento del corrispettivo; questo non si applica se l’operazione esente non è sufficientemente nota alla data di ricevimento del corrispettivo. Nel determinare il valore delle operazioni esenti di cui al paragrafo 1, deve essere seguita la procedura di cui all’articolo 36.

§ 52

Servizi postali di base e consegna di francobolli
(1) Ai fini della presente legge, per servizio postale di base si intende un servizio di base ai sensi della legge che disciplina i servizi postali forniti dal titolare della licenza postale contenuto nella presente licenza.

(2) Ai fini della presente legge, la consegna di francobolli significa la consegna di francobolli validi per l’uso all’interno dei servizi postali all’interno del paese o la consegna di altri francobolli simili, a condizione che l’importo per tali forniture non superi il valore nominale o l’importo in base al listino prezzi postali.

§ 53

Trasmissioni radiofoniche e televisive
Trasmissione radiofonica o televisiva: ai fini dell’esenzione, la fornitura di trasmissioni radiofoniche o televisive da parte delle emittenti in base alla legge che disciplina la trasmissione, ad eccezione della trasmissione di comunicazioni commerciali o la fornitura di trasmissioni analoghe da un altro Stato membro o da un paese terzo.

§ 54

Attività finanziarie
(1) Ai fini della presente legge, le attività finanziarie sono comprese

(a) il trasferimento di titoli, compresi titoli in forma scritturale, azioni in società commerciali, \ t

(b) ricevere depositi dal pubblico, \ t

(c) assunzione e assunzione di prestiti;

(d) servizi di pagamento e emissione di moneta elettronica;

(e) l’ emissione e la gestione dei mezzi di pagamento, a meno che la prestazione di servizi di pagamento o l’emissione di moneta elettronica di cui alla lettera d);

(f) la fornitura e l’accettazione di garanzie monetarie e l’assunzione di passività monetarie;

(g) apertura, convalida e consulenza della lettera di credito;

(h) raccolta,

(i) attività di cambio valuta;

(j) operazioni monetarie;

k) fornire oro alla Banca nazionale ceca e ricevere depositi dalla Banca nazionale ceca da banche, comprese banche straniere, o dallo stato;

(l) organizzare un mercato regolamentato per gli strumenti di investimento;

(m) accettare o trasmettere istruzioni relative a strumenti di investimento per conto del cliente;

(n) l’ esecuzione di ordini relativi a strumenti di investimento per conto estero;

o) negoziazione per conto proprio di strumenti di investimento;

p) gestione del patrimonio del cliente in base ad un contratto con il cliente, se lo strumento di investimento fa parte del bene, ad eccezione dell’amministrazione o della custodia nel campo degli strumenti di investimento,

(q) sottoscrizione o registrazione di strumenti di investimento;

r) tenere registri degli strumenti di investimento

s) regolamento di operazioni su strumenti di investimento;

(t) scambiare valori di valuta per conto proprio o per conto di un cliente

(u) l’ inoltro di un credito assegnato da un’altra entità; l’esenzione non è la prestazione di servizi relativi al recupero crediti e al factoring,

(v) la gestione o amministrazione di un fondo di investimento, un fondo pensione, un fondo partecipante, un fondo trasformato o fondi stranieri simili;

(w) riscuotere tasse radiotelevisive;

(x) il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione pensionistica o la riscossione di pagamenti ricorrenti da parte della popolazione, \ t

(y) organizzare o mediare le attività di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (l), (m), (n), (o). , p), q), r), s), t) e u).

(2) Esenzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a). (c) nel caso di operazioni di gestione del credito o di assunzione di prestiti, possono essere applicati solo il mutuante o il debitore.

(3) Esenzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a). (e) nel caso di transazioni che comportano l’emissione di carte di pagamento, in particolare la gestione o il blocco di una carta di pagamento, può essere applicato solo l’emittente dello strumento di pagamento.

§ 54a

Attività di pensione
Le attività di pensione sono intese ai fini della presente legge

a) prestazione di un risparmio previdenziale integrativo ai sensi della legge sul risparmio pensionistico complementare,

b) prestazione di un’assicurazione pensionistica complementare ai sensi della legge sull’assicurazione pensione complementare,

c) mediazione del risparmio pensionistico complementare o assicurazione pensionistica complementare.

§ 55

Attività assicurative
Le attività assicurative sono comprese ai fini della presente legge

(a) la prestazione di assicurazione, \ t

(b) la fornitura di garanzie;

(c) servizi di assicurazione o di riassicurazione forniti da intermediari assicurativi o di riassicurazione.

§ 56

Consegna di beni immobili
(1) La fornitura di terra è esente da imposta

a) non forma un’unità funzionale con un edificio saldamente connesso al suolo a

b) non è un cantiere.

(2) Ai fini della legge sull’imposta sul valore aggiunto, per terreno edificabile si intende il terreno su cui è situato

(a) deve essere costruita una struttura saldamente collegata al terreno;

In primo luogo che è o è stato oggetto di lavori, o le azioni amministrative al fine di fare questo lavoro, o

2. in prossimità dei quali sono in corso lavori di costruzione o sono stati effettuati lavori di costruzione di opere;

(b) un edificio saldamente collegato al terreno può essere realizzato sotto il permesso di costruzione, un permesso comune con il quale l’edificio è collocato e permesso, o il consenso all’esecuzione dell’edificio notificato ai sensi della legge sull’edilizia.

(3) La consegna degli immobili selezionati è esente da imposta dopo 5 anni

(a) dal problema

(1) il primo permesso di occupazione o il primo permesso di occupazione;

(2) il permesso di occupazione o il permesso di occupazione dopo una modifica sostanziale al bene selezionato selezionato;

(b) nel caso in cui il permesso di costruzione non sia rilasciato con il permesso di occupazione o il permesso di occupazione, a partire dalla data in cui

1. primo utilizzo degli immobili selezionati, o

2. utilizzo degli immobili selezionati completati dopo un cambiamento sostanziale; se è stata rilasciata un’approvazione finale o una decisione di approvazione per una modifica sostanziale alla proprietà immobiliare selezionata, si applica la procedura di cui alla lettera a).

(4) Nel caso di un terreno che è un’unità funzionale con un edificio saldamente ancorato al terreno, i fatti decisivi per l’inizio del periodo di cui al paragrafo 3 devono essere basati su un edificio saldamente connesso al terreno, con un edificio saldamente connesso al terreno dove la terra costituisce un’unità funzionale o che fa parte del diritto di costruzione.

(5) Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si intende l’immobile selezionato

a) edificio saldamente ancorato al suolo;

(b) l’ unità;

c) rete di ingegneria

(d) terra che costituisce un’unità funzionale con una struttura saldamente collegata al terreno;

(e) una costruzione sotterranea autoidentificata;

(f) il diritto di costruzione, che comprende una struttura saldamente collegata al terreno.

(6) Un contribuente può decidere di applicare un’imposta alla cessione di terreni ai sensi del paragrafo 1 o di fornire un bene immobile selezionato dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3. \ t Se il destinatario è un pagatore, questo può essere fatto solo previo consenso. Se il contribuente ha ricevuto un compenso prima del adempimento tassabile, dal quale non era obbligato a dichiarare la tassa, la base imponibile è determinata in base al § 36.

§ 56a

Affitto di beni immobili
(1) Il bene immobile deve essere affittato ad eccezione dell’imposta

a) affitto a breve termine di beni immobili, \ t

b) la prestazione di servizi di alloggio, che corrispondono al codice di classificazione di produzione CZ-CPA 55 valido al 1 ° gennaio 2008,

(c) la locazione di locali e parcheggi per veicoli;

(d) noleggio di cassette di sicurezza;

(e) assunzione di macchinari o altre attrezzature fisse.

(2) Ai fini del paragrafo 1, lettera a ), il canone di locazione a breve termine di un bene immobile deve essere: a) si intende la locazione di terreni, compresa la costruzione, i lavori o le unità, unitamente, se del caso, con le attrezzature mobili interne o la fornitura di gas, elettricità, calore, freddo o acqua, che durano per un massimo di 48 ore.

(3) Il pagatore può decidere di applicare una tassa ad altri pagatori allo scopo di affittare beni immobili allo scopo di svolgere le loro attività economiche.

§ 57

(1) Ai fini della presente legge, mezzi di istruzione e formazione

a) Attività educative ed educative fornite negli asili, nelle scuole elementari, nelle scuole secondarie, nei conservatori, nelle scuole elementari, nelle scuole d’arte elementare e nelle scuole di lingue con diritto di esami linguistici di stato, che sono registrati nel registro scolastico 42 ) ; esercitazioni pratiche o esercitazioni pratiche svolte presso luoghi di lavoro di persone fisiche o giuridiche che sono autorizzate a svolgere attività connesse al settore educativo e hanno stipulato un contratto con la scuola sul contenuto e l’ambito della formazione pratica o professionale e le condizioni per trattenerle 43 ) ;

b) servizi scolastici forniti negli istituti scolastici, che sono registrati nel registro scolastico 42 ) e che integrano o sostengono l’istruzione nelle scuole di cui alla lettera a) o sono direttamente collegati ad essa; ulteriore fornitura di istruzione istituzionale o protettiva o di cure preventive 44 ) ,

(c) attività di istruzione superiore 44a )

1. in programmi di laurea, master e dottorato accreditati

2. nei programmi di apprendimento permanente attuati ai sensi della legge sull’istruzione superiore,

3. nei programmi di apprendimento permanente intrapresi come università della terza età,

d) l’attività svolta al fine di riqualificazione o di servizi di formazione ai sensi della normativa UE direttamente applicabile, recante misure di attuazione della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 7e ) , fornita da una persona che è stata accreditata per condurre tali attività o di dover svolgere questa attività da un programma educativo accreditato

e) attività educative ed educative nel quadro della frequenza scolastica obbligatoria degli alunni delle scuole straniere stabilite nella Repubblica ceca e non iscritte al registro scolastico, nelle quali il Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport ha autorizzato la frequenza scolastica obbligatoria;

(f) formazione linguistica fornita da persone fisiche e giuridiche attive nel campo dell’apprendimento linguistico riconosciute dal Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport e formazione linguistica fornita da personale di formazione linguistica in corsi preparatori per esami linguistici standardizzati riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport 44f ) ;

g) attività educative, educative e di svago fornite a bambini e giovani da organizzazioni contributive e organizzazioni non governative senza scopo di lucro per bambini e giovani

(h) fornitura di servizi di assistenza all’infanzia in un gruppo di bambini ai sensi di una legge che regolamenta la fornitura di servizi di custodia dei bambini in un gruppo di bambini o che fornisce assistenza diurna per i bambini di età inferiore ai 4 anni, se prevista

1 ° stato

2a contea

3. Comuni

4. unità organizzativa dello stato, della regione o del comune

5. associazione volontaria dei comuni,

6a capitale di Praga o distretto urbano

7a organizzazione contributiva, o

8a organizzazione non governativa senza scopo di lucro per bambini e giovani.

(2) La cessione di beni o servizi prestati nel quadro dell’educazione e dell’educazione da parte di una persona di cui al paragrafo 1 è esente da imposta.

§ 58

Servizi sanitari e consegna di beni sanitari
(1) Ai fini della presente legge, per “servizio sanitario” si intende un servizio sanitario ai sensi della legge che disciplina i servizi sanitari forniti da un prestatore di servizi sanitari specificato nell’autorizzazione a prestare servizi sanitari in relazione a attività mediche o di salute umana strettamente correlate.

(2) Ai fini della presente legge, la consegna di beni sanitari significa consegna

a) sangue umano, organi umani e latte materno, a meno che dalla data di consegna non risulti che saranno utilizzati per uso industriale;

b) prodotti dentali che sono dispositivi medici secondo la legge che disciplina i dispositivi medici, i laboratori odontotecnici e le riparazioni di questi prodotti.

(3) L’ erogazione o la vendita non è la consegna di prodotti sanitari ai fini della presente legge

a) medicinali

(b) alimenti per particolari usi nutrizionali; \ tor. \ t

(c) dispositivi medici soggetti a prescrizione e non soggetti a prescrizione.

(4) L’assicurazione sanitaria è esente da imposta ai sensi della legge sull’assicurazione sanitaria pubblica 46 ) .

§ 59

Aiuto sociale
Ai fini della presente legge, l’assistenza sociale indica i servizi sociali in base a un regolamento giuridico speciale 47 ) . I servizi sociali sono esenti da imposta se sono forniti in base a una specifica regolamentazione legale 47a ) .

§ 60

Funzionamento del gioco d’azzardo
L’esercizio del gioco d’azzardo ai fini della presente legge si intende l’operazione di gioco d’azzardo secondo la legge che disciplina il gioco d’azzardo, ad eccezione dei servizi relativi al funzionamento del gioco d’azzardo forniti dagli operatori ad altri operatori.

§ 61

Altre transazioni esenti da imposta senza diritto a detrazione
Anche le seguenti transazioni sono esenti da imposta:

a) la fornitura di servizi e la fornitura di beni strettamente collegati a loro, in cambio di quote associative, per i membri delle loro stesse persone giuridiche che non sono stati stabiliti o stabiliti a fini commerciali e di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, caritatevole o civile, a condizione che tale esenzione non falsa la concorrenza,

b) fornitura di servizi e forniture di beni strettamente connessi alla protezione e all’educazione dei bambini e dei giovani da parte degli organismi di protezione sociale e legale dei bambini e di altri organismi o persone che provvedono all’esecuzione della protezione sociale e legale dei minori nell’ambito di una regolamentazione speciale 48a ) ,

(c) la fornitura di personale da parte di organizzazioni religiose o affini per le attività di cui alla lettera b) e agli articoli da 57 a 59, tenendo conto delle cure spirituali;

(d) la prestazione di servizi strettamente connessi allo sport o all’educazione fisica da parte di persone giuridiche che non sono state stabilite o stabilite per motivi di lavoro, a persone impegnate nello sport o nell’educazione fisica;

e) la fornitura di servizi culturali e la fornitura di beni strettamente correlati ad essi da una regione, un comune, una persona giuridica stabilita dalla legge, una persona giuridica stabilita dal ministero della Cultura o una persona giuridica non stabilita o stabilita a fini professionali;

(f) la fornitura di servizi e forniture di beni da parte di persone le cui attività sono esenti ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) e degli articoli 57, 58 e 59, purché siano unicamente forniture di merci o forniture servizi occasionali organizzati esclusivamente allo scopo di ottenere fondi per le attività per le quali sono stabiliti o stabiliti, a condizione che tale esenzione non falsi la concorrenza,

g) prestazione di servizi da parte di un gruppo indipendente di soggetti passivi che agiscono in quanto tali, stabiliti nel territorio del paese ai suoi membri che effettuano operazioni esenti senza diritto a deduzione ai sensi delle lettere da a) af), § 52 1, § 53 o § 57 a 59, o attività in cui non sono soggetti passivi, se

1. tali servizi sono direttamente necessari per consentire a tali membri di svolgere tali attività o attività, \ t

2. il rimborso per i servizi resi corrisponde al costo della loro fornitura secondo le azioni dei soci nel servizio fornito;

3. questa prestazione di servizi non è influenzata dal fatto che si tratta di una transazione esente, la concorrenza.

§ 62

Fornitura di beni utilizzati per operazioni esenti senza detrazione e beni per i quali il contribuente non ha diritto a detrazione
(1) Un’offerta esentasse è la cessione di beni per la quale il contribuente non è stato in grado di chiedere una detrazione fiscale al momento dell’acquisto o della modifica della destinazione d’uso, poiché li utilizzava per effettuare operazioni esenti.

(2) Una fornitura esentasse è la cessione di beni per la quale il contribuente non aveva diritto a deduzione ai sensi dell’articolo 72 (4).

Parte 9

Esenzione fiscale con diritto a detrazione
§ 63

Transazioni esenti con diritto a detrazione
(1) Le seguenti forniture esenti sono esenti dall’imposta deducibile alle condizioni di cui alle sezioni da 64 a 71 octies:

a) cessione di beni a un altro Stato membro (articolo 64), \ t

b) acquisizione di beni da un altro Stato membro (sezione 65),

c) esportazione di beni (sezione 66),

d) prestazione di servizi a un paese terzo (articolo 67)

(e) esenzione in casi speciali (§ 68);

(f) trasporti e servizi direttamente collegati all’importazione e all’esportazione di merci (§ 69);

(g) il trasporto di persone (Sezione 70);

h) importazione di merci (sezione 71)

(i) l’ importazione di merci nel bagaglio personale di un passeggero o di un membro dell’equipaggio e l’importazione di carburante per i passeggeri (sezioni da 71 bis a 71 septies);

j) l’importazione di merci che vengono trasportate da un paese terzo, e la spedizione o del trasporto dei beni in un altro Stato membro e la fornitura di beni in un altro Stato membro è esente da imposta (§ 71 g).

(2) Nel caso di una transazione che è esente da imposta con il diritto a deduzione, sorge l’obbligo di dichiararlo alla data della sua esecuzione, salvo diversa disposizione di legge. Nel determinare il valore delle transazioni esenti di cui al paragrafo 1, deve essere seguita la procedura di cui al § 36.

§ 64

Esenzione per la cessione di beni in un altro Stato membro
(1) La cessione di beni a un altro Stato membro da un debitore a una persona registrata in un altro Stato membro, che è spedita o trasportata dal paese da un pagatore o acquirente o da un terzo autorizzato, è esente da imposta ad eccezione della cessione di beni a una persona, per il quale l’acquisto di beni in un altro Stato membro non è soggetto a imposta.

(2) La consegna di un nuovo mezzo di trasporto in un altro Stato membro da parte di un pagatore a una persona in un altro Stato membro spedita o trasportata dal paese da un pagatore o da una persona che acquista il nuovo mezzo di trasporto o da un terzo autorizzato è esente da imposta con diritto a detrazione.

(3) Fornitura di prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro da un soggetto passivo che non è un soggetto passivo in un altro Stato membro o una persona giuridica che non è un soggetto passivo in un altro Stato membro. spedito o trasportato dal paese da un pagatore o acquirente o da un terzo autorizzato, esentato dal diritto a detrazione se la spedizione o il trasporto delle merci è effettuato in base alla legge che disciplina l’accisa e l’accisa è sostenuta dall’acquirente nello Stato membro di spedizione merci.

(4) Il trasferimento della proprietà commerciale di un contribuente da un altro paese in un altro Stato membro ai fini della sua attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, è esente da imposta con diritto a detrazione se il contribuente dimostra che le merci sono state trasferite in un altro Stato membro acquisizione di beni in tale Stato membro.

(5) La consegna delle merci in un altro Stato membro può essere dimostrata mediante una dichiarazione scritta del cliente o del terzo autorizzato che le merci sono state trasportate in un altro Stato membro o con altri mezzi di prova.

§ 65

Esenzione per l’acquisto di beni da un altro Stato membro
L’acquisto di beni da un altro Stato membro è esente da imposta con diritto a detrazione se

a) la fornitura di tali beni da parte di un pagatore nel territorio del paese sarebbe in ogni caso esentata;

(b) l’ importazione di tali beni sarebbe esente, o. \ t

(c) il cliente ha diritto al rimborso dell’imposta versata a norma degli articoli da 82 bis a 83, ad eccezione del diritto al rimborso dell’imposta su base proporzionale.

§ 66

Esenzione fiscale all’esportazione di merci
(1) Ai fini della presente legge, per esportazione di merci si intende l’uscita di merci dal territorio dell’Unione europea verso il territorio di un paese terzo se le merci sono state vincolate al regime di esportazione doganale, perfezionamento passivo o transito esterno o sono state riesportate.

(2) La cessione di beni spediti o trasportati da un paese a un paese terzo è esentata dall’esportazione di beni verso un paese terzo.

dal venditore o da una persona da lui autorizzata, o. \ t

(b) dal compratore o da una persona da lui autorizzata, se l’acquirente non ha domicilio o residenza nel paese, ad eccezione delle merci trasportate dall’acquirente allo scopo di attrezzare o fornire imbarcazioni da diporto o altri mezzi di trasporto per uso privato.

(3) Ai fini della legge sull’imposta sul valore aggiunto, quando le merci sono consegnate a un paese terzo il giorno dell’esecuzione, si considera la data di partenza delle merci dal territorio dell’Unione europea.

(4) Il pagatore è obbligato a provare la produzione di merci dal territorio dell’Unione europea

a) con una decisione dell’ufficio doganale di esportare merci verso un paese terzo per il quale è confermata l’uscita di merci dal territorio dell’Unione europea;

(b) altri mezzi di prova nel caso

(1) una dichiarazione doganale orale per l’esportazione di merci;

2. l’ atto ritenuto la dichiarazione di esportazione.

§ 67

Esenzione per il servizio a un paese terzo
(1) La prestazione di un servizio a un paese terzo da una persona che non ha domicilio o stabilimento nel paese con un luogo di adempimento nella Repubblica ceca è esente da imposta con diritto a detrazione.

(2) Il servizio di cui al paragrafo 1 è costituito da lavori relativi a beni mobili acquistati o importati ai fini dell’esecuzione di tali lavori nel paese e successivamente spediti o trasportati in un paese terzo dalla persona che ha prestato i servizi. o una terza parte autorizzata.

§ 68

Esenzione in casi speciali
(1) La cessione di beni per la fornitura di navi è esente da imposta con diritto a detrazione

a) utilizzati per la navigazione in alto mare e il trasporto di persone dietro compenso o utilizzati per attività commerciali, industriali o di pesca;

(b) utilizzati per il salvataggio e l’assistenza in mare o per la pesca costiera, ad eccezione della fornitura di provviste di bordo alle navi utilizzate per la pesca costiera;

(c) in tempo di guerra, quando si lascia il paese e si dirige verso porti e ormeggi stranieri.

(2) L’ esenzione dal diritto alla deduzione è esente

a) fornitura, modifica, riparazione, manutenzione o noleggio di navi marittime, compreso il noleggio di navi marittime di cui al paragrafo 1, lettera a); a) eb),

(b) fornitura, noleggio, riparazione o manutenzione di attrezzature, comprese le attrezzature da pesca, installate o utilizzate su tali navi.

(3) L’ esenzione dall’imposta con diritto a detrazione è esente

a) la fornitura, la modifica, la riparazione, la manutenzione o il noleggio di aeromobili, compresa la locazione di aeromobili con equipaggio, utilizzati dalle compagnie aeree che operano in particolare nel trasporto aereo internazionale;

(b) fornitura, noleggio, riparazione o manutenzione di apparecchiature installate o utilizzate su tali aeromobili.

(4) Le cessioni di beni per la fornitura di aeromobili di cui al paragrafo 3 sono esenti da imposta con diritto a detrazione.

(5) Le prestazioni di servizi, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2, direttamente connesse alle navi marittime di cui al paragrafo 2 o direttamente collegate al carico trasportato, sono esenti da imposta con diritto a detrazione.

(6) Le prestazioni di servizi, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 3, che sono direttamente collegate all’aeromobile di cui al paragrafo 3 o sono direttamente collegate al carico trasportato, sono esenti da imposta con diritto a detrazione. In particolare, la fornitura di un servizio non include la sistemazione dei passeggeri a causa di ritardi del traffico aereo, il noleggio di una sala e di uffici in aeroporto o la gestione di passeggeri.

(7) Ai fini della presente legge, l’organismo dell’Unione europea designa le seguenti entità elencate nei pertinenti regolamenti dell’Unione europea : 75 ) :

a) le istituzioni dell’Unione europea, \ t

(b) la Comunità europea dell’energia atomica;

(c) la Banca centrale europea,

(d) la Banca europea per gli investimenti,

(e) un’entità istituita dall’Unione europea.

(8) La cessione di beni o servizi alla missione diplomatica 56 ) , il posto consolare 57 ) è esente da imposta con diritto a detrazione ., una missione speciale, un’organizzazione internazionale, la rappresentanza di un’organizzazione internazionale e i suoi membri e funzionari, entro i limiti e alle condizioni stabiliti nei trattati internazionali che istituiscono tali missioni, uffici o organizzazioni, accordi sul luogo della loro sede legale o rappresentanza, o in altra legislazione dove queste missioni, uffici, organizzazioni o rappresentanze hanno la sede legale o la sede in un altro Stato membro. Sono esenti da imposta il diritto a detrazione: la cessione di beni o servizi a organismi dell’Unione europea stabiliti in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal protocollo, in accordi per la sua attuazione o in accordi sull’ubicazione o la rappresentanza di tali entità. dove la concorrenza non è distorta. Si applicano le esenzioni,

(9)Una missione diplomatica, un posto consolare, una missione speciale, un’organizzazione internazionale, la rappresentanza di un’organizzazione internazionale o un organismo dell’Unione europea domiciliato o situato nel paese e i suoi membri o funzionari, se beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui alla sezione 80, sono tenuti a chiedere a un soggetto passivo in un altro Stato membro che fornisce a tali persone beni o servizi esenti, chiedere all’amministratore fiscale di confermare il certificato di esenzione, entro i limiti e alle condizioni stabiliti negli accordi internazionali che istituiscono tali missioni, uffici o organizzazioni; in accordi sul luogo della sede legale, in altra legislazione o nel protocollo e in accordi sulla sua attuazione, a meno che la concorrenza non venga in tal modo distorta. Missione diplomatica, Ufficio consolare, Missione speciale, Organizzazione internazionale

(10) La cessione di beni o servizi è esente da imposta con diritto a detrazione

a) effettuate a livello nazionale per essere utilizzate dalle forze armate di uno Stato membro del trattato del Nord Atlantico o da uno Stato che partecipa al partenariato per la pace o da personale civile che accompagna o rifornisce le loro mense, se tali forze partecipano a uno sforzo di difesa comune; questa esenzione non si applica alle forze armate della Repubblica ceca,

b) in un altro Stato membro per le forze armate di uno Stato membro del trattato del Nord Atlantico o di uno Stato che partecipa al partenariato per la pace, a meno che non sia uno Stato di destinazione, destinato all’uso da parte delle forze armate o del personale civile che accompagnano o forniscono le loro mense, a condizione che le forze coinvolte in uno sforzo di difesa comune.

(11) Il diritto di esenzione di cui al paragrafo 10 nel caso di forze armate distaccate da un altro Stato membro è certificato da un certificato di esenzione conformemente alla legge dell’Unione europea direttamente applicabile che stabilisce le misure di attuazione della direttiva sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto. 7e ) . Questo certificato è certificato ai fini dell’esenzione

a) Ministero della Difesa ai sensi del paragrafo 10 lett. o (a)

(b) l’ autorità competente dello Stato membro di destinazione di cui al paragrafo 10, lettera a); b).

(12) Nel caso di forze schierate da uno Stato membro diverso da uno Stato membro, il diritto all’esenzione di cui al paragrafo 10 è comprovato da una dichiarazione d’onore certificata dall’autorità competente dello Stato che ha inviato le forze armate.

(13) Le forze armate di uno Stato che partecipano al Partenariato per la pace hanno diritto all’esenzione di cui al paragrafo 10 solo nella misura determinata dall’accordo internazionale pertinente.

(14) L’ offerta di oro alle banche centrali di altri Stati è esente da imposta con diritto a detrazione.

(15) Le cessioni di beni a organizzazioni umanitarie e filantropiche che sono spedite o trasportate in un paese terzo nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritatevoli o educative al di fuori dell’Unione europea sono esenti da imposta con diritto a detrazione.

(16) La prestazione di servizi da parte di una persona che agisce a nome e per conto di un’altra persona, che consiste nel garantire una transazione esente da imposta ai sensi degli articoli da 66 a 69, ad eccezione del paragrafo 17, o una transazione effettuata in un paese terzo, è esente dal diritto a detrazione. .

(17) I trasporti di merci tra Stati membri sono esenti dall’imposta con diritto a detrazione quando le merci sono trasportate o spedite verso le isole che costituiscono le Azzorre e Madera, da o tra queste isole.

§ 69

Esenzione per servizi legati all’importazione di merci e all’esportazione di merci
(1) La cessione di beni è esente dalla prestazione di servizi direttamente collegati all’esportazione di beni.

(2) La fornitura di servizi è esente dall’importazione di beni

a) relativi all’importazione di beni il cui valore è incluso nella base imponibile all’importazione delle merci;

b) direttamente collegate all’importazione di merci, quando tali merci sono temporaneamente immagazzinate o vincolate a un regime doganale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), quando entrano nell’Unione europea. b).

(3) L’esenzione dall’imposta sul trasporto di merci o l’esportazione di merci deve essere documentata dal pagatore che effettua il trasporto all’importazione di merci o all’esportazione di merci

(a) il documento di trasporto, \ t

(b) un contratto per il trasporto di merci; \ tor. \ t

(c) altri mezzi di prova.

§ 70

Esenzione del trasporto di passeggeri
Il trasporto di persone e il loro bagaglio tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, compresi quelli direttamente connessi a tali trasporti, è esente in Repubblica ceca dal diritto a detrazione. In particolare, i servizi relativi al trasporto di persone per conto e per conto di un’altra persona, la vendita di biglietti, l’emissione di documenti, la creazione di una prenotazione e la sua modifica e lo scambio di biglietti sono considerati servizi direttamente collegati al trasporto di passeggeri. Questo trasporto è esentato anche se è effettuato da persone registrate per imposta in un altro Stato membro o da un soggetto passivo estero. La spedizione di ritorno è considerata una spedizione separata.

§ 71

Esenzione fiscale sull’importazione di beni
(1) L’ importazione di beni è esente se la fornitura di tali beni da parte di un contribuente all’interno del territorio del paese è in ogni caso esente.

(2) L’ importazione di beni è esente da imposta quando le merci di importazione sono esenti da dazi doganali in applicazione di una regolamentazione direttamente applicabile dell’Unione europea 49 ) per quanto riguarda:

a) le merci importate in spedizioni di natura non commerciale, nel caso di importazione di caffè o tè, sono soggette all’esenzione per i quantitativi di:

1. 500 g di caffè o 200 g di estratto di caffè e essenza,

2. 100 g di tè o 40 g di estratto di tè ed essenza,

b) proprietà personale di persone fisiche

1. che si spostano dall’estero nel paese

2. Importato in occasione del matrimonio

3. acquisito per eredità,

(c) attrezzature, forniture per lo studio e attrezzature occupate da famiglie di alunni o studenti;

(d) il trasferimento di attività commerciali e altre attrezzature durante il trasferimento di uno stabilimento commerciale;

e) sostanze attive, medicinali, animali da laboratorio, sostanze biologiche o chimiche;

1. animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche per la ricerca;

2. sostanze attive di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e dei tessuti;

3. sostanze di riferimento per il controllo di qualità dei prodotti

4. prodotti farmaceutici utilizzati in manifestazioni sportive internazionali;

(f) merci destinate a enti caritatevoli o caritatevoli;

1. merci importate a fini generali, beni di prima necessità acquistati gratuitamente,

2. beni acquisiti acquistati gratuitamente a beneficio di persone con disabilità ai fini dell’educazione, dell’occupazione e dello sviluppo sociale, \ t

3. merci importate a beneficio di vittime di catastrofi

(g) le importazioni nel contesto delle relazioni internazionali, \ t

1. Premi o premi onorari

2. i regali ricevuti nel contesto delle relazioni internazionali,

3. merci destinate al capo dello stato;

(h) merci importate per la promozione di attività commerciali;

1. campioni di merci di valore trascurabile

2. stampati e materiale pubblicitario

3. beni utilizzati o consumati durante un’esposizione o un evento simile;

(i) merci importate per prove, analisi o sperimentazione;

(j) varie importazioni, vale a dire

(1) spedizioni destinate a diritti d’autore o diritti di proprietà industriale o commerciale;

2. materiale promozionale turistico

3. vari documenti e merci

4. materiale per il fissaggio e la protezione delle merci in transito

5. lettiere, foraggi e alimenti per animali durante il trasporto;

6. carburanti e lubrificanti contenuti in veicoli a motore su strada e contenitori speciali;

7. beni destinati alla costruzione, alla manutenzione o alla decorazione di memoriali o cimiteri delle vittime di guerra;

8. bare, urne e decorazioni funebri.

(3) L’ importazione è inoltre esente da imposta

a) merci di valore complessivo non superiore a 22 EUR, escluse le bevande alcoliche, i profumi, l’acqua di toilette, il tabacco e i prodotti del tabacco;

b) cavalli di razza non più di sei mesi, nati in un paese terzo o in un territorio terzo da un animale che è stato coperto e quindi temporaneamente esportato nell’Unione europea;

c) collezioni educative, scientifiche o culturali, non destinate alla vendita, importate da musei e gallerie, a condizione che siano importate gratuitamente o importate a titolo oneroso e non fornite da un soggetto passivo;

(d) pubblicazioni ufficiali rilasciate da autorità pubbliche del paese o territorio di esportazione, organizzazioni internazionali, autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico stabiliti nel paese o territorio di esportazione e stampati in occasione delle elezioni al Parlamento europeo o in occasione di elezioni nazionali nel paese di origine; organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute negli Stati membri, dove tali pubblicazioni e stampati sono stati assoggettati a imposta nel paese o nel territorio di esportazione e non hanno beneficiato di una restituzione all’esportazione;

(e) pacchi a rendere, a titolo gratuito o a pagamento;

f) una cattura in un porto che non è stato trasformato o che è già stato preservato per la vendita ma non è ancora stato consegnato quando è effettuato da una persona impegnata in un’attività di pesca in mare;

(g) il gas attraverso il sistema di trasmissione o di distribuzione o da una nave che trasporta gas verso un sistema di gas naturale o un gasdotto, l’importazione di elettricità, calore o freddo attraverso reti di riscaldamento o raffreddamento.

(4) Anche l’ importazione di beni è esente da imposta

a) alle persone che godono di privilegi e immunità diplomatiche, nella misura risultante da trattati internazionali che fanno parte dell’ordinamento giuridico ceco, a condizione che tali merci siano state concesse in franchigia dai dazi doganali,

b) effettuati da organismi dell’Unione europea, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel protocollo e negli accordi per la sua attuazione o negli accordi sull’ubicazione di tali soggetti, a condizione che la concorrenza non sia in tal modo pregiudicata,

c) da organizzazioni internazionali, diverse da quelle di cui alla lettera b), riconosciute come organizzazioni internazionali dalle autorità dello Stato membro ospitante o dai membri di tali organizzazioni entro i limiti e alle condizioni disciplinati dai trattati internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi relativi alla loro ubicazione; questa disposizione si applica mutatis mutandis alla rappresentanza dell’organizzazione internazionale, o. \ t

(d) le forze armate di uno Stato parte del trattato del Nord Atlantico o di uno Stato che partecipa al partenariato per la pace destinato a essere utilizzato da tali forze armate o personale civile per accompagnare o rifornire le proprie mense qualora tali forze siano impegnate in azioni di difesa congiunte; questa esenzione non si applica alle forze armate della Repubblica ceca.

(5) Le forze armate di uno Stato che partecipano al Partenariato per la pace hanno diritto all’esenzione dall’importazione di beni solo nella misura determinata dal trattato internazionale pertinente.

(6) Per le merci restituite, solo la persona che ha esportato le merci in questione è stata concessa l’esenzione se le merci sono state concesse in franchigia dai dazi doganali.

(7) L’ importazione di oro da parte della Banca nazionale ceca è esente da imposta.

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