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Imposizione internazionale: la Repubblica Ceca: Il nostro ordinamento tributario si fonda su un principio cardine volto ad impedire la doppia imposizione fiscale, ovvero che un reddito venga tassato più volte.

Questo stesso principio è sicuramente condiviso e applicato uniformemente in tutti quei paesi che hanno aderito ad apposite convenzioni tese a perseguire il suddetto obiettivo.

Il commercio e le relazioni economiche tra Stati diversi generano spesso conflitti in materia di potestà impositiva; esistono numerosi esempi di redditi tassati doppiamente in base alla legislazione fiscale propria di ogni Stato.
Ad esempio uno Stato può’ utilizzare il criterio impositivo “personale” secondo il quale un reddito è tassato in capo alla persona ovunque sia stato prodotto: altri Stati utilizzano un criterio “reale” legato alla tipologia di reddito, oppure “territoriale” quando l’aspetto principale è il luogo di produzione del reddito.
Esistono inoltre casi in cui il problema sorge non a causa della normativa di uno Stato, bensì a causa delle diverse interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria o della giurisprudenza in materia fiscale.

Al fine di limitare o risolvere i problemi relativi alla doppia imposizione, poiché non esiste una norma di diritto internazionale che la vieti esplicitamente, alcuni Stati europei e gli Stati Uniti collaborarono per elaborare dei modelli di riferimento atti ad evitare la doppia imposizione fiscale di uno stesso reddito.

A tal fine è comunque opportuno chiarire due concetti che ritorneranno spesso utili nel proseguo della nostra trattazione, ovvero i concetto di:

Stato Fonte;

Stato di Residenza.
Il primo rappresenta lo Stato in cui i redditi vengono prodotti o i beni sono esistenti.

Il secondo rappresenta lo Stato in cui il contribuente dichiara la permanenza stabile.

Collega cioè il soggetto (persona fisica o persona giuridica) ad uno Stato.

Per le persone giuridiche la residenza è rappresentata dal luogo di costituzione o dalla sede legale dichiarata.

Vediamo ora che cosa intendiamo quando parliamo di doppia imposizione:

Definizione:

Secondo definizioni autorevoli si parla in genere di doppia imposizione internazionale quando i presupposti di imposta in due o più Stati si sovrappongono e dunque le diverse leggi nazionali interne assoggettano due o più volte ad imposta la stessa ricchezza.

Per quanto attiene al nostro ordinamento tributario tale norma è contenuta nell’art. 163 del D.P.R. 917/1986 (di seguito indicato come T.U.I.R.).

Lo stesso indica che “… la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.

La doppia imposizione interna ed internazionale:

Nell’ordinamento italiano, sono due le norme che contemplano espressamente il fenomeno della doppia imposizione giuridica interna, ponendone il divieto. Ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, ugualmente, dell’art. 163 D.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.u.i.r.), infatti, «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi».

La doppia imposizione giuridica e economica:

In base a tale previsione normativa è vietato la doppia imposizione fiscale:

Giuridica
Economica
Per doppia imposizione giuridica si intende la tassazione plurima dello stesso reddito nei confronti dello stesso soggetto.

La doppia imposizione giuridica si connota quando si è di fronte a:

– Applicazione di imposte comparabili (similari);

– Da parte di due o più Stati;

– A carico dello stesso contribuente (soggetto passivo);

– Per lo stesso presupposto di fatto;

– Per lo stesso periodo di imposta.

Esempio:

Società italiana con stabile organizzazione in Francia:

il reddito della stabile organizzazione deve essere dichiarato in Francia in quanto luogo di produzione del reddito imponibile ma sarà dichiarato anche in Italia in quanto l’azienda ha sede in Italia.

Per doppia imposizione economica si intende invece il caso in cui lo stesso reddito è tassato in capo a soggetti diversi.

Può essere interna o internazionale.

E’ interna quando riguarda le pretese impositive di un Singolo Stato;
È internazionale quando riguarda le pretese impositive di due o più Stati diversi.
Esempio:

l’esempio classico di questa doppia imposizione è la tassazione dell’utile realizzato da una società di capitali (spa, srl o sapa) il quale sarà assoggettato a Ires (in capo alla società) e a Irpef (in capo ai soci in quanto il reddito è stato distribuito).

Questo esempio è inquadrabile anche nella definizione di doppia imposizione di tipo interno, in quanto la stessa dipende da norme fiscali interne vigenti nello Stato Italiano.

I casi di doppia imposizione come quelli prima evidenziati si verificano in quanto lo stesso reddito soggiace:

Alle regole fiscali dei diversi Stati;
Alle regole fiscali dei diversi regimi nello stesso sistema impositivo.
Le cause della doppia imposizione internazionale possono essere così raggruppate:

1) contrasto tra due ordinamenti che adottano un diverso criterio di collegamento; per esempio un ordinamento adotta un criterio di collegamento personale, basato sulla residenza, sulla sede, sulla cittadinanza, mentre l’altro ordinamento adotta un criterio di collegamento oggettivo, basato cioè sul luogo di produzione del reddito;

2) contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento personale (esempio residenza) e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi lo stesso soggetto come rientrante nelle propria giurisdizione fiscale;

3) contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento oggettivo (esempio luogo di produzione del reddito), e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto come prodotto nel proprio territorio.

Nell’attuale contesto il ricorso alla doppia imposizione fiscale costituisce un ostacolo all’investimento in quanto determina a carico di un soggetto passivo particolare (ovvero colui che opera imprenditorialmente anche oltre i confini del proprio Stato di appartenenza) un prelievo globale che è superiore a quello effettuato in capo ai soggetti che operano solo nel mercato interno.

La doppia imposizione economica non è sempre vietata all’interno dei singoli sistemi fiscali.

Come evitare la doppia tassazione giuridica:

Partiamo dai seguenti presupposti:

– non esiste nel diritto internazionale un divieto espresso di doppi imposizione;

– non esiste nel diritto interno un divieto di doppia imposizione internazionale.

Esiste invece un divieto di doppia imposizione interna dettato come già abbiamo avuto modo di dire anche in varie occasioni dall’art. 163 del T.U.I.R..

Tutto ciò premesso, per evitare il fenomeno della doppia imposizione, gli stati hanno stipulato convenzioni internazionali che regolano i rapporti tributari tra i soggetti che operano negli stati firmatari della convenzione e che sono collegati quindi agli stessi. Con questo strumento si cerca di evitare la tassazione reddito sia nel Paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto.

E’ possibile evitare la doppia imposizione giuridica (applicazione dell’imposta sul reddito prodotto sia nello Stato Fonte di produzione del reddito che nello Stato di residenza) sulla base delle seguenti opzioni:

unilateralmente: in applicazione della normativa domestica (ovvero interna) del singolo Stato;
bilateralmente: in esecuzione di convenzioni, trattati siglati tra i vari Stati coinvolti, contro la doppia imposizione.
I meccanismi a cui si ricorre sono quelli dello:

– sgravio (esenzione);

– metodo del credito;

– deduzione;

– riduzione.

La scelta del metodo da applicare dipende sostanzialmente dalla capacità di negoziazione nell’ambito degli accordi convenzionali sottoscritti tra i vari paesi.

Vediamo nel dettaglio i vari metodo:

– metodo dell’esenzione:

Lo Stato in forza della normativa, riconosce unilateralmente un’esenzione (ovvero non applicazione dell’imposta) per certi redditi di fonte estera.

Affinché sia possibile applicare l’esenzione dovranno essere rispettate alcune condizioni tra cui per esempio che il reddito prodotto nel paese estero sia stato assoggettato a tassazione nello Stato Fonte (ovvero lo Stato dove fisicamente il reddito è stato prodotto).

1) metodo dell’esenzione piena: a livello domestico non si verifica imposizione fiscale sul reddito prodotto a livello mondiale.

2) metodo dell’esenzione con progressività: lo Stato di residenza del percettore dei redditi di fonte estera può computare questi ultimi nell’ammontare del reddito complessivo del residente, ma solo ai fini della determinazione dell’aliquota progressiva applicabile, tale aliquota sarà applicata agli altri redditi di pertinenza del soggetto con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto della Convenzione.

Con il metodo dell’esenzione la podestà impositiva esclusiva viene riconosciuta ad un solo Stato, come per esempio accade per i redditi di natura immobiliare che ai sensi dell’art. 6 del Modello Convenzionale O.C.S.E. sono tassati esclusivamente nello Stato in cui si trova l’immobile.

– metodo del credito:

Lo Stato di residenza riconosce unilateralmente un credito per le imposte applicate nello Stato Fonte (lì dove si è prodotto cioè il reddito).

Il meccanismo del credito prevede che le imposte pagate all’estero per il reddito prodotto all’estero (si considerano quelle effettivamente pagate e non quelle teoricamente dovute) siano deducibili dall’imposta dovuta a livello domestico (paese di residenza) ancorché calcolato sul reddito mondiale prodotto.

In realtà, per evitare un onere troppo gravoso a carico dello Stato di residenza, si pone un limite al credito d’imposta deducibile.

E’ considerata credito deducibile l’imposta fino alla concorrenza dell’importo delle imposte domestiche virtualmente dovute se il reddito fosse stato tassato nello Stato di residenza secondo appunto le regole fiscali domestiche.

Il credito inoltre può essere riconosciuto limitatamente a certi tipi di imposte pagate all’estero.

– metodo della deduzione:

Anche questo metodo è un metodo applicato unilateralmente dagli stati.

Il metodo della deduzione consente di considerare deducibile dal reddito prodotto a livello mondiale e imponibile nello Stato di Residenza le imposte pagate nello Stato Fonte.

Quanto sopra si traduce in una diminuzione del reddito imponibile.

Questo metodo evita solo parzialmente la doppia imposizione, è volto ad eliminare gli effetti derivanti dall’esercizio da parte di due Stati della podestà impositiva sullo stesso reddito, come accade per esempio nel caso di dividendi, di interessi e di canoni.

Mediante il metodo del credito d’imposta lo Stato di residenza riconosce al proprio contribuente un credito per le imposte assolte nel Paese Fonte.

– metodo della riduzione:

Come per gli altri metodi utilizzanti, anche in questo caso di tratta di un metodo unilaterale.

Consente la riduzione al 50% delle imposte dovute dalle persone fisiche determinate sui redditi derivanti da immobili detenuti all’estero e redditi di lavoro già assoggettati ad imposte all’estero.

Tale riduzione non viene riconosciuta relativamente ai redditi di natura finanziaria e di quelli derivanti da beni mobili.

La doppia imposizione si può verificare:

per podestà concorrente dello stato della residenza e dello Stato della Fonte: entrambi gli stati hanno il potere di applicare in via convenzionale le proprie norme sostanziali interne. Risultano applicabili quindi congiuntamente le norme impositive interne di due Stati diversi.
Può avvenire anche in presenza di convenzione in cui sia lo Stato residenza che lo Stato Fonte non rinunciano unilateralmente ed entrambi esercitano il proprio diritto impositivo.

per podestà concorrente di due Stati della residenza: entrambi gli Stati si qualificano come stati di residenza: questa situazione si verifica quando, in assenza di Convenzioni, due Stati abbiano criteri diversi per la determinazione della residenza ai fini fiscali.
per podestà concorrente di due Stati della Fonte: entrambi gli Stati si qualificano come stati fonte: questa situazione si verifica quando due Stati abbiano criteri diversi per la determinazione della fonte di reddito.

Le convenzioni:

Come abbiamo avuto modo di dire anche in precedenza il fenomeno della doppia imposizione produce degli effetti distorsivi agli investimenti internazionali.

Proprio per questo motivo gli Stati cercano di limitare gli effetti negativi hanno cercato di sottoscrivere accordi e convenzioni bilaterali volte a risolvere o limitare le pretese fiscali di due stati sovrani dotati di podestà impositiva originaria che assumono la veste di Stati contraenti.

Ecco quindi che gli Stati contraenti predispongono una serie di norme che, in relazione alle diverse fattispecie reddituali che possono dar luogo a concorso di potestà impositiva, attribuiscono detta potestà in via esclusiva o non esclusiva all’uno o all’altro stato mediante i criteri della residenza o della fonte. La convenzione crea così una sorta delle ripartizioni delle sovranità statali e di giurisdizione comune ancorché atipica in riferimento alle diverse fattispecie reddituali. La sovranità di uno Stato non si esercitata soltanto all’interno del proprio territorio, ma anche nell’ambito della comunità internazionale degli Stati, nell’esercizio della capacità giuridica di diritto internazionale. Il diritto convenzionale tributario fa parte del diritto internazionale tributario, essendo costituito dai principi e dalle regole presenti nelle convenzioni fiscali effettivamente concluse tra gli Stati e sintetizzate nel Modello OCSE.

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

In via generale è possibile affermare che la tassazione definitiva avvenga nel Paese di residenza del beneficiario.

Dal sito del Ministero delle Finanze, www.finanze.it, è reperibile la tabella, che di seguito riproduciamo, aggiornata al mese di luglio 2013, con l’indicazione dei riferimenti delle molteplici Convenzioni che sono state sottoscritte dall’Italia con i vari paesi del mondo al fine di evitare le doppie imposizioni fiscali ma anche operazioni elusive ed evasive di imposta.

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