Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. La gestione è affidata ai Comuni italiani, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Cos’è l’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) ed è necessaria per poter usufruire di vari servizi consolari e per esercitare diritti fondamentali, tra cui:
- Votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;
- Partecipare all’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei Paesi UE;
- Ottenere o rinnovare documenti d’identità e di viaggio;
- Rinnovare la patente di guida (nei Paesi extra UE).
Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.
- I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per oltre 12 mesi;
- Chi è già residente all’estero, sia per nascita che per successiva acquisizione della cittadinanza italiana.
Chi non deve iscriversi
- Chi si reca all’estero per meno di 12 mesi;
- I lavoratori stagionali;
- I dipendenti statali in servizio all’estero e notificati secondo le Convenzioni di Vienna del 1961 e 1963;
- I militari in servizio presso strutture NATO all’estero.
Modalità di Iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dal trasferimento di residenza presso l’Ufficio consolare competente. È necessario presentare:
- Modulo di iscrizione (scaricabile dal sito del Consolato competente);
- Documento d’identità valido;
- Documentazione che attesti la residenza all’estero (es. permesso di soggiorno, carta d’identità straniera, bollette, contratto di lavoro, ecc.).
Se la richiesta non è presentata personalmente, deve essere allegata anche la copia del documento di identità del richiedente. In alcuni casi, l’iscrizione può avvenire d’ufficio su segnalazione del Consolato.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
Obbligo di aggiornamento
È responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente al Consolato:
- Il cambio di indirizzo di residenza all’estero;
- Modifiche dello stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, decesso);
- Il rientro definitivo in Italia;
- La perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento dei dati può impedire il ricevimento di documenti ufficiali come il plico elettorale.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione avviene nei seguenti casi:
- Trasferimento e iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano;
- Decesso (inclusa la morte presunta);
- Irreperibilità presunta (es. indirizzo non valido e assenza di contatti per un lungo periodo);
- Perdita della cittadinanza italiana.
Per ulteriori informazioni
Si consiglia di visitare il sito web ufficiale della Farnesina – Ministero degli Affari Esteri oppure il sito del Consolato italiano competente per territorio.