Carta dei cittadini italiani in Repubblica Ceca
I cittadini italiani all’estero hanno diritto ad ottenere le prestazioni secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza.
Anche tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea hanno diritto ad essere tutelati dal Consolato italiano se nel territorio in cui si trovano non vi è una rappresentanza del loro Paese.
SERVIZI PER TUTTI I CITTADINI
Il Consolato assicura tutela a tutti i cittadini italiani in tutti i casi in cui:
– vengano limitati o privati della loro libertà personale
– i loro diritti fondamentali vengano violati
La tutela riguarda i casi di decesso, di incidente o malattia grave, di arresto o detenzione.
L’assistenza alle vittime di atti di violenza, l’aiuto e il rimpatrio dei cittadini in difficoltà.
Il Consolato assiste tutti i cittadini italiani nei casi di :
– emergenza
– ricerca di familiari
– ricerca di informazioni sull’ordinamento giuridico locale in caso di matrimoni con cittadini stranieri
– pratiche di successione aperte all’estero
– rimpatrio delle salme (in questo caso le spese relative sono a carico del cittadino italiano)
In questo Consolato i cittadini italiani hanno a disposizione un registro per annotarvi le loro lamentele su eventuali disservizi, le loro osservazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del nostro lavoro.
Il Consolato assiste i cittadini italiani che hanno bisogno di pratiche amministrative. Alcuni servizi prestati dal Consolato sono gratuiti, altri invece sono a pagamento.
La tabella che segue dá informazioni sugli atti gratuiti
ATTI GRATUITI
Iscrizione all’AIRE – Anagrafe degli italiani residenti all’estero
Trasmissione di atti di Stato civile per la documentazione presso i Comuni Italiani
Arruolamento e pratiche relative al servizio di leva
Documento di viaggio per il rimpatrio
Dichiarazione di rimpatrio
Certificato di esistenza in vita
SERVIZI PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero deve iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
L’iscrizione è gratuita e puo’ essere fatta anche presso i Consolati.
I Consolati assistono i cittadini italiani nel fare l’autocertificazione quando le norme lo ammettono.
Il Consolato cura e predispone le pratiche che riguardano:
– la stesura e la trascrizione di atti di stato civile
– i documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio
– il rilascio e il rinnovo dei passaporti
– il rinnovo della patente di guida (per i cittadini iscritti all’AIRE o che vivono all’estero da almeno 6 mesi)
– gli atti relativi alla cittadinanza
– gli atti relativi al servizio di leva
– gli atti notarili e i testamenti
– la traduzione e l’autocertificazione di documenti e traduzioni di documenti
– i certificati doganali connessi con il rimpatrio
– gli atti che riguardano il servizio elettorale
– la pensione e l’assistenza sociale
– sussidi e assistenza ai cittadini italiani indigenti
Inoltre, presso il Consolato si possono celebrare i matrimoni.
SERVIZI PER I CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
Il Consolato assiste i cittadini italiani di passaggio nella circoscrizione nelle situazioni di emergenza individuali:
– tutelando la loro integrità, incolumità e libertà personale
– fornendo informazioni su come e chi contattare in caso di necessità (medici, centri di cura, avvocati, traduttori di fiducia)
– rilasciando gratuitamente un documento di viaggio necessario per rientrare in Italia nel caso in cui siano stati rubati o smarriti il passaporto o la carta d’identitá
E’ utile sapere che per ottenere tale documento il cittadino italiano deve:
1. fare denuncia alle Autoritá di polizia del luogo
2. ottenere una copia della denuncia
3. presentare al Consolato la copia della denuncia insieme a due fotografie formato tessera
– Rilasciando o rinnovando il passaporto
Per poter fare questo, il Consolato deve ottenere il necessario nulla osta dalla Questura italiana competente. E’ utile sapere che in questo caso le spese relative sono a carico del cittadino italiano.
I Consolati inoltre possono prestare una somma limitata di denaro al cittadino italiano che viene a trovarsi in stato di improvvisa necessità e non può’ provvedere in altro modo. Il cittadino dovrà poi restituire all’Erario la somma ricevuta con le modalitá previste dalla legge, sulle quali verrá informato al momento del prestito.
CHE COSA NON POSSONO FARE I CONSOLATI
I consolati italiani non possono:
– rilasciare o rinnovare le carte d’identitá
– intervenire in giudizio per conto di cittadini italiani
– sostenere direttamente le spese sanitarie o le spese per rimpatriare le salme di cittadini italiani deceduti nella circoscrizione
– far utilizzare le proprie strutture per questioni di natura privata (far fare telefonate private, fare prenotazioni alberghiere o di viaggio, cambiare valuta, fornire interpreti, ecc.)
che cosa è L’Aire?
A.I.R.E.
anagrafe Italiani Residenti all’Estero
Cos’è l’AIRE?
L’AIRE, istituita nel 1988, è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ parte integrante dell’anagrafe della popolazione residente in Italia e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore a dodici mesi.
È importante iscriversi all’AIRE?
E’ molto importante. L’AIRE consente allo Stato italiano di:
– garantire e facilitare l’esercizio dei diritti politici (il voto politico, il voto e le candidature per gli organismi rappresentativi);
– programmare in modo più razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli italiani residenti all’estero;
– rendere più trasparenti ed agevoli i rapporti tra istituzioni italiane e cittadini residenti all’estero;
– erogare servizi amministrativi e gli interventi di assistenza previsti per i cittadini italiani all’estero.
Chi deve iscriversi all’AIRE?
Si devono iscrivere:
– i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero;
– le persone nate all’estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita;
– le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.
Chi non deve iscriversi all’AIRE?
Non si devono iscrivere:
– i cittadini che si recano all’estero temporaneamente o stagionalmente per una durata non superiore ai dodici mesi.
Come si aggiorna l’AIRE?
L’aggiornamento dipende da ognuno di noi. Ogni cittadino italiano residente all’estero deve comunicare al competente Ufficio Consolare:
– il trasferimento della residenza o dell’abitazione
– le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, nascite ecc.);
– il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio;
– ogni altra modifica anagrafica.
Inoltre i cittadini italiani sono tenuti ad avvertire il Consolato quando rientrano definitivamente in Italia, quando si verifica un decesso in famiglia, quando perdono la cittadinanza italiana.
Come iscriversi all’AIRE?
Iscriversi all’AIRE è semplicissimo. Basta recarsi presso l’Ufficio Consolare competente, fornire le notizie anagrafiche all’addetto e firmare il modulo che l’ufficio provvederà ad inoltrare al Comune italiano rispettivo. Puo’ anche iscriversi direttamente all’AIRE del suo Comune italiano, quando sta per trasferirsi all’estero, ma poi deve comunque presentarsi entro 90 giorni all’Ufficio Consolare all’estero per confermare la sua presenza nella circoscrizione consolare.
Si ricordi che iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere di tutti i cittadini italiani che vivono all’estero, perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio.
COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DI PASSAPORTO O ALTRI DOCUMENTI E/O VALORI
PASSAPORTO
Una volta recatisi nella stazione di polizia piú vicina ad esporre denuncia, compilare gli appositi moduli consolari (Mod. Cons. 1 – denuncia passaporto – e modello per il rilascio del passaporto ordinario – dichiarazione sostitutiva, dichiarazione furto bilingue) e recarsi in Ambasciata (previo appuntamento telefonico) forniti di almeno due fototessere e della predetta documentazione.
ALTRI DOCUMENTI E/O VALORI
Una volta recatisi nella stazione di polizia piú vicina ad esporre denuncia, compilare gli appositi moduli consolari (Mod. Cons. 2 – denuncia smarrimento furto – e modello per il rilascio del passaporto ordinario – dichiarazione sostitutiva, dichiarazione furto bilingue ) e recarsi in Ambasciata (previo appuntamento telefonico) forniti di almeno due fototessere e della predetta documentazione.
N.B. In caso di smarrimento di altri documenti e/o valori insieme al passaporto ordinario occorre compilare, oltre al modello per il rilascio dello stesso, entrambi i modelli consolari (Mod. Cons. 1 e Mod. Cons. 2)
Matrimonio
Sono italiano/a, residente in Repubblica Ceca (iscritto all’AIRE) e mi voglio sposare in Repubblica Ceca con un cittadino/a ceco/a, cosa devo fare?
· Un mese prima del matrimonio si rechi all’Ambasciata – Cancelleria Consolare insieme al fidanzato/a per richiedere le pubblicazioni di matrimonio (ohlasky), necessarie per ottenere il nulla osta a contrarre matrimonio (vykonane ohlasky t.j. pravni zpusobilost k snatku).
· Dovrai portare in visione, oltre al passaporto, i seguenti certificati:
1) Estratto di nascita (in cui compaiano i nomi dei genitori)
2) Certificato cumulativo (che comprende Cittadinanza, Residenza e Stato Libero)
Entrambi i certificati devono essere “Apostillati” dalla Prefettura e tradotti in lingua ceca da un traduttore giurato.
* Essendo iscritto all’AIRE potrebbe anche ottenere i certificati di Cittadinanza, Residenza e Stato Libero da questa Ambasciata (pagando però tre certificati distinti), l’Estratto di Nascita invece può essere rilasciato solamente dal suo Comune in Italia.
Il fidanzato/a (ceco/a) dovrà portare, oltre al passaporto, i seguenti certificati*:
1) Certificato di nascita
2) Certificato di capacità giuridica a contrarre matrimonio (che comprende Cittadinanza, Residenza e Stato Libero)
Entrambi i certificati devono essere “Apostillati” dal Ministero degli Affari Esteri Ceco – Palazzo Toscano e tradotti in lingua italiana da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia.
Cos’è l’Apostilla?
E’ una super legalizzazione. Un timbro che rende il documento legalmente valido in tutti i Paesi che hanno aderito alla “Convenzione de L’Aja” del 5 ottobre 1961.
Sono italiano/a, residente in Repubblica Ceca (iscritto all’AIRE), mi voglio sposare in Italia con un ceco/a, cosa devo fare?
· Si rechi all’Ambasciata – Cancelleria Consolare due mesi prima del matrimonio, insieme al fidanzato/a per richiedere le pubblicazioni di matrimonio, necessarie per ottenere il nulla osta a contrarre matrimonio (Certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio) da consegnare al comune italiano presso il quale ti sposerai.
Il fidanzato/a (ceco/a) dovrà portare, oltre al passaporto, i seguenti certificati*:
1) Certificato di nascita
2) Certificato di capacità giuridica a contrarre matrimonio (che comprende Cittadinanza, Residenza e Stato Libero)
Entrambi i certificati devono essere “Apostillati” dal Ministero degli Affari Esteri Ceco – Palazzo Toscano e tradotti in lingua italiana da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia. Noi provvederemo a legalizzare la firma del traduttore. Il cittadino/a ceco/a dovrà poi consegnare questi documenti al Comune in cui vi sposerete.
Sono italiano/a, residente in Italia, mi voglio sposare in Repubblica Ceca con un ceco/a, cosa devo fare?
· Richieda al suo Comune i seguenti certificati da presentare al Comune ceco presso il quale vi sposerete:
1) Estratto di nascita (in cui compaiano i nomi dei genitori)
2) Certificato cumulativo (che comprende Cittadinanza, Residenza e Stato Libero)
Entrambi i certificati devono essere “Apostillati” dalla Prefettura e tradotti in lingua ceca da un traduttore giurato
· Il fidanzato/a ceco/a dovrà presentare al tuo Comune di residenza, per richiedere le pubblicazioni di matrimonio, i seguenti certificati*:
1) Certificato di nascita
2) Certificato di capacità giuridica a contrarre matrimonio (che comprende Cittadinanza, Residenza e Stato Libero)
Entrambi i certificati devono essere “Apostillati” dal Ministero degli Affari Esteri Ceco – Palazzo Toscano e tradotti in lingua italiana da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia. Noi provvederemo a legalizzare la firma del traduttore.
· Se il fidanzato/a non può essere presente in Italia per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio, le puo’ inviare una delega.
· Dopo le pubblicazioni il Comune italiano ti rilascerà un Certificato di Eseguite Pubblicazioni di Matrimonio che dovrà essere inviato anche a questa Ambasciata via Fax (al numero 0042/02/57531523). In base a tale certificato l’Ambasciata vi rilascerà il nulla osta a contrarre matrimonio da presentare al Comune ceco presso il quale vi sposerete.
Sono italiano/a, residente in Italia, mi voglio sposare in Italia con un ceco/a, cosa devo fare?
· Il fidanzato/a ceco/a dovrà presentare al Comune presso il quale vi sposerete i seguenti certificati*:
1) Certificato di nascita
2) Certificato di capacità giuridica a contrarre matrimonio (che comprende Cittadinanza, Residenza e Stato Libero)
Entrambi i certificati devono essere “Apostillati” dal Ministero degli Affari Esteri Ceco – Palazzo Toscano e tradotti in lingua italiana da un un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia. Il fidanzato/a ceco/a, o chi per lui, li dovrà poi portare in Ambasciata – Cancelleria Consolare per la legalizzazione della firma del traduttore.
· Per i casi in cui il cittadino/a italiano/a intenda sposarsi con cittadino di altra nazionalità, quest’ultimo dovrà richiedere i sopra elencati certificati al proprio Paese di origine e dovrà farli legalizzare dall’Autorità Consolate italiana del luogo.
*N.B Se il Comune Ceco che rilascia i certificati dipende da un Comune superiore, sarà necessaria anche la legalizzazione da parte di quest’ultimo. Si informi bene presso il Comune che rilascia i certificati!
Cittadinanza
La cittadinanza italiana nel suo complesso è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (G.U. n.38 del 15.2.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994)
In linea di principio la legge consente il possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana.
La normativa sulla cittadinanza interessa:
· tutti coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
· i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto l’eventuale possesso della cittadinanza;
· gli stranieri che desiderano acquistarla.
Queste diverse tipologie sono regolamentate da diversi articoli della legge:
1. Il riacquisto della cittadinanza italiana è disciplinato dagli artt. 13 e 17.
In linea generale (art. 13), il riacquisto è subordinato all’esistenza di un legame con l’Italia, che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese. Condizioni agevolate (art. 17) sono state previste per le donne italiane che, in applicazione della vecchia legge, avevano perduto la cittadinanza per matrimonio con straniero. L’art. 17, con una disposizione di carattere transitorio, ha anche permesso, fino al 31.12.1997, di prescindere dal requisito della residenza ai fini del riacquisto.
Previa dimostrazione dei requisiti, il riacquisto si effettua con una dichiarazione resa dall’interessato all’autorità competente per il luogo di residenza (consolare se all’estero, comunale se in Italia).
2. Il riconoscimento del possesso della cittadinanza
Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.
L’autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all’estero sarà l’Autorità consolare territorialmente competente, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
3. L’acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a seconda delle situazioni, dagli articoli 4, 5 e 9.
Nel quadro di riferimento generale, condizioni agevolate sono state previste:
a. per i coniugi di cittadini italiani (art. 5);
Requisiti:
– sei mesi di matrimonio se lo straniero/a risiede in Italia;
– tre anni di matrimonio se lo straniero/a risiede all’estero.
La domanda deve essere presentata al Ministro dell’Interno, per il tramite dell’autorità preposta a ricevere l’istanza:
– Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente;
– Autorità diplomatico o consolare competente, se il richiedente risiede all’estero.
b. per i discendenti di ex-cittadini e per gli stranieri nati nel Paese (artt. 4 e 9).
Requisiti:
· tre anni di residenza legale in Italia se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado dello straniero sono stati cittadini italiani per nascita, o se è nato nel territorio della Repubblica;
· cinque anni di residenza legale in Italia quando lo straniero maggiorenne sia stato adottato da un cittadino italiano e siano trascorsi cinque anni dall’adozione;
· cinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
· quattro anni di residenza legale in Italia ai cittadini dell’Unione Europea;
· cinque anni di residenza legale in Italia quando si tratti di apolide;
· dieci anni di residenza legale in Italia quando lo straniero sia cittadino extracomunitario.
La domanda deve essere indirizzata al Presidente della Repubblica, per il tramite dell’autorità preposta a ricevere l’istanza, cioè:
– Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente.
– Autorità diplomatica consolare, solo nel caso relativo alla fattispecie della prestazione del servizio all’estero alle dipendenze dello Stato.
Sono nato in Repubblica Ceca, mia madre è ceca e mio padre è italiano; sono italiano?
· Sì.
Sono nato in Repubblica Ceca, mia madre è italiana e mio padre è ceco; sono italiano?
· Sì.
Sono diventata ceca per matrimonio perdendo la cittadinanza italiana, posso riaverla?
· Se si e’ sposata dopo l’01/01/1948 non ha mai perso la cittadinanza italiana ed anche i suoi figli sono cittadini italiani. Puo’ far valere il suo diritto al riconoscimento del mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana presentando i seguenti documenti:
1. Certificato di matrimonio ceco (modello internazionale)
2. Certificato di nascita dei figli (modelli internazionali)
3. Se i figli sono sposati: Certificato di matrimonio (dei figli)
4. Se ci sono nipoti: certificati di nascita (modelli internazionali)
5. In caso di divorzio: sentenza ceca
6. Documenti d’identità di tutti i membri componenti il nucleo famigliare (passaporto o Carta d’identità); certificato di residenza.
Tutti i documenti devono essere in originale, apostillati* dal Ministero degli Affari Esteri ceco (le sentenze di divorzio dal Ministero di Giustizia ceco) e tradotti in italiano da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia.
*Cos’è l’Apostilla?
E’ una superlegalizzazione. Un timbro che rende il documento legalmente valido in tutti i Paesi che hanno aderito alla “Convenzione de L’Aja” del 5 ottobre 1961.
A seconda della situazione famigliare esistente può rendersi necessario procurare altri atti (p. es. morte, riconoscimento paterno, ecc.)
I documenti possono essere presentati anche da un figlio o nipote.
Sono sposato/a con uno straniero/a, cosa devo fare per farlo/a diventare italiano/a?
· Il coniuge può presentare la domanda per la cittadinanza italiana dopo sei mesi di matrimonio (se vivete in Italia), dopo tre anni (se vivete all’estero).
Per fare la domanda, il coniuge deve procurarsi i seguenti documenti:
1. l’estratto dell’atto di matrimonio trascritto nel Comune italiano di sua origine
2. l’estratto del suo atto di nascita, debitamente tradotto in italiano e legalizzato dalla nostra Rappresentanza (Ambasciata o Consolato) nel Paese dov’è nato; oppure può essere redatto su modello internazionale plurilingue. Se il tuo coniuge è nato in Repubblica Ceca il certificato di nascita deve essere apostillato dal Ministero degli Affari Esteri Ceco
3. un certificato penale del suo Paese d’origine (tradotto e legalizzato come descritto al punto 2.) e/o un certificato penale ceco [Apostillato dal Ministero di Giustizia ceco]
4. certificato di residenza (Apostillato dal Ministero degli Esteri ceco)
5. copia autenticata del passaporto.
Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia.
· Lei (cittadino/a italiano/a) dovra’ presentare i seguenti certificati:
1) Certificato di cittadinanza italiana
2) Certificato penale
3) Certificato di stato di famiglia.
Poiché la richiesta di cittadinanza può essere avanzata, per i residenti all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, tutti i documenti dovranno riportare la data di emissione successiva a tale scadenza. La validità dei documenti è di sei mesi!
La richiesta di cittadinanza deve essere avanzata personalmente da ambedue i coniugi. Quando verrete, portate entrambi il passaporto. Se non siete sicuri che i documenti prodotti siano in ordine, fateli visionare prima da noi (in tal caso è sufficiente che venga solo un coniuge).
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