Charming Prague Servizi di consulenza
La Sezione Charming Prague Servizi di consulenza garantisce il collegamento delle imprese tra Italia e Repubblica Ceca.
Offriamo servizi di:
- – Costituzione una società nella Repubblica Ceca, (costo 1100,00 €)
– Mediazione per consulenza fiscale, amministrativa e servizi legali
– Domiciliazione e servizi connessi; gestione di immobili.
– Analisi del mercato di interesse
– Ricerca di partner per la rappresentanza sul mercato ceco ovvero per la costituzione di joint venture
– Comunicazione con gli organi bancari o amministrativi per la concessione di mutui e prestiti
– Ricerca degli immobili adatti alla locazione o alla vendita
– Mediazione nell’assicurazione di beni e persone
– Mediazione nella tutela del patrimonio e della persona- security service
– Gestione di società compresa assistenza nomine
– Public relations, human Resources, pubblicità, traduzione e interpretariato
– Tenuta contabilità e scritture contabili, dichiarazioni dei redditi a Praga
– Liquidazione di società con/ senza successore legale
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve verificare la tipologia dei redditi posseduti nell’anno d’imposta. Tra le categorie di reddito previste all’art. 6 del Tuir vi sono anche i redditi prodotti all’estero, in ossequio al principio della tassazione universale contenuto nell’art. 3 Tuir, il quale prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, sono imponibili tutti i redditi da lui posseduti, anche se prodotti all’estero. Qualora il soggetto sia fiscalmente residente all’estero, sono imponibili in Italia solo i redditi ivi prodotti, così come specificato dall’articolo 23 del Tuir.
Soggetti obbligati – Affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente all’estero, l’articolo 2 del Tuir dispone che un cittadino italiano deve risultare per la maggior parte del periodo d’imposta non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato né residente nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile (ai sensi dell’articolo 43 C.c. si definisce domicilio “il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei propri interessi”).
Il soggetto deve altre sì provvedere all’iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e il trasferimento all’estero deve costituire la dimora abituale nonché il centro principale degli interessi vitali. Con il trasferimento della residenza fiscale all’estero, invece, questo reddito risulterà non imponibile in Italia, in quanto prodotto al di fuori del territorio dello Stato.
Presupposti – Il lavoratore italiano sarà tenuto a dichiarare il reddito da lavoro prodotto all’estero qualora il lavoro sia prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e il soggiorno all’estero duri più di 183 giorni all’anno (art. 51 comma 8-bis del Tuir), ovvero in base all’ammontare effettivamente percepito, in caso contrario.
Conseguenze – Ne consegue che i redditi di fonte estera potrebbero essere soggetti anche alla tassazione concorrente dello Stato in cui questi sono prodotti, con il conseguente rischio di potenziale doppia imposizione. Per evitare ciò, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due Stati interessati (quello della residenza del percettore e quello dove il reddito è prodotto) oppure ricorrere all’istituto del credito per le imposte pagate all’estero (detta anche foreign tax credit) previsto dall’articolo 165 del Tuir.
Modalità di dichiarazione – Circa le modalità di dichiarazione, occorre distinguere a seconda che la remunerazione sia erogata:
– dal datore di lavoro italiano: l’assolvimento dell’imposta sarà a cura del datore di lavoro, in quanto tenuto, in qualità di sostituto d’imposta, all’applicazione delle ritenute all’atto del pagamento della retribuzione;
– dal datore estero: l’obbligo di liquidare l’imposta spetta direttamente al lavoratore attraverso la presentazione del modello Unico.
La doppia imposizione potrebbe non essere completamente annullata dal regime del credito di imposta, considerato che esso consente il recupero soltanto delle imposte estere pagate a titolo definitivo e nel limite dell’imposta dovuta in Italia sullo stesso reddito.
Nell’ipotesi di redditi prodotti all’estero che concorrono solo “parzialmente” alla base imponibile italiana, il comma 10 dell’articolo 165 del TUIR, dispone che anche l’imposta estera debba essere ridotta in misura corrispondente.
In attesa di una clausola di salvaguardia, i lavoratori dipendenti tassati su base convenzionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis del Tuir, sono tenuti a dichiarare il reddito convenzionale nel prossimo modello Unico anche nelle ipotesi in cui il reddito estero registri una tassazione svantaggiosa rispetto a quella applicabile determinando il reddito senza tener conto del menzionato articolo 51, comma 8-bis del Tuir.
Non è riconosciuta la facoltà di richiedere la tassazione sulla base del reddito effettivamente percepito ove ciò risulti più favorevole.
Si tenga presente che la determinazione della retribuzione nazionale, prevede di tener conto del trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti percepiti per accordo fra le parti, con esclusione delle indennità estero (in questo senso circolare Inps 23/2009).
Il Tuir indica alcune fasce di retribuzione nazionale e la corrispondente retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per la tassazione nella retribuzione massima di ciascuna fascia di appartenenza.
Se quindi il pacchetto retributivo estero è conteggiato esclusivamente sulla base della retribuzione nazionale e non include un’indennità estera o compensi in natura per lo svolgimento dell’attività all’estero, potrebbe verificarsi che il compenso convenzionale sia superiore alla retribuzione effettiva.
Ciò conduce a una tassazione Irpef che tiene conto della più elevata retribuzione convenzionale, però al contribuente spetterebbe l’intero credito per imposte assolte all’estero, in quanto non dovrebbe scattare il taglio del credito previsto dall’art. 165 comma 10 Tuir, che si verifica invece quando il reddito effettivo concorre solo parzialmente all’imposizione in Italia. In realtà, il reddito effettivo non verrebbe a supera quello convenzionale, così che le imposte assolte all’estero saranno conteggiate per l’intero.
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